Studio Bisson

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Newsflash

Variazione dati catastali

ATTENZIONE!

Dal 1° luglio 2010 con l'entrata in vigore del  Decreto Legislativo DL 78-2010 , è obbligatorio, pena nullità dell'atto, che le planimetrie catastali e, in generale tutti i dati catastali, siano conformi allo stato di fatto dell'immobile oggetto di compravendita.

 

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Lunedì 28 Gennaio 2013

Perizie Danni per Estero PDF Stampa Email

Info servizi estero / Servizi aziendali internazionali

Attraverso il proprio team, costituito da professionisti altamente specializzati nei propri settori di competenza, lo Studio Bisson si occupa di effettuare delle specifiche perizie estimative dei danni che possono essere stati causati da eventi accidentali e/o dolosi, come anche delle valutazioni tecnico-estimative di opere di ripristino finalizzate alla eliminazione di vizi e difetti dovuti ad errori di progettazione / esecuzione su impianti o strutture nel settore delle costruzioni civili ed industriali, non solo in Europa ma in tutto il Mondo.

 

Un esempio può essere dato da interventi di consulenza su impianti / struttura danneggiati da un incendio, a seguito del quale il Cliente ha necessità di valutare o l'ammontare dei danni, o la convenienza o meno di ripararlo o ricostruirlo ex novo.

 

I Professionisti dello Studio, a seguito di preavviso concordato con il Cliente, sono in grado di raggiungere il sito oggetto della perizia in tempi brevi.

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Gestione Contratti e Contenzioso PDF Stampa Email

Info servizi estero / Servizi aziendali internazionali

Succede talvolta che rapporti contrattuali tra Cliente e Fornitore possano giungere all'instaurazione di contenziosi, sia per inadempienze, sia per divergenze interpretative del contratto stesso, sia per ricercare eventuali accordi transattivi. Casi come questi vengono normalmente trattati da parte del nostro Studio, sia dal punto di vista Legale, sia da quello Tecnico, qualora necessario, considerato quanto le normative prevedono nel campo del Diritto Internazionale.

 

Sulla base delle necessità (operative, logistiche, gestionali, ecc..) del Cliente, lo Studio Bisson sviluppa e redige specifici contratti, anche con l'ausilio di esperti traduttori linguistici.

 

 

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Venerdì 21 Dicembre 2012

Consulenza Tributaria PDF Stampa Email

Info Commercialista / Consulenza Tributaria

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Consulenza Fiscale PDF Stampa Email

Info Commercialista / Consulenza fiscale

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Mercoledì 28 Novembre 2012

Consulenza del lavoro per lavoratori PDF Stampa Email

Info Consulenza del Lavoro / Consulenza del Lavoro

L’assistenza alla Clientela in materia di consulenza del lavoro è affidata a professionista iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano.

Offriamo un’attività di consulenza in materia di lavoro che permette al Datore di lavoro  di essere assistito e guidato in tutte le fasi preliminari alla costituzione di rapporti di lavoro, siano  essi di natura subordinata che parasubordinata. Tale decisione sarà facilitata dalla predisposizione di prospetti di costo presunto in funzione delle diverse fattispecie configurabili. Tutti gli adempimenti necessari e previsti dall’amplissima normativa in materia, verranno effettuati dal Professionista consentendo quindi al Datore di lavoro di occuparsi della gestione vera e propria dell’Impresa.

 

Siamo in grado di affiancare la Clientela in tutte le fasi e gli adempimenti relativi alla gestione del personale, dall’insorgenza del rapporto di lavoro alla sua cessazione, attraverso la predisposizione e la tenuta di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista quale, a titolo esemplificativo:

  • Contrattualistica e documentazione per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
  • Predisposizione e tenuta Libro Unico del Lavoro;
  • Adempimenti periodici ed annuali nei confronti di tutti gli Istituti previdenziali ed Assistenziali;
  • Predisposizione di reportistica aziendale, mensile, periodica e annuale per l’analisi ed il controllo dei costi del personale;
  • Predisposizione e tenuta di tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione del personale;
  • Assistenza e affiancamento in tutte le fasi di vertenze ed eventuali trattative Sindacali, giudiziali o stragiudiziali inerenti alla materia, anche in sinergia con l’Area Legale;
  • Assistenza e affiancamento in occasione di eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti;
  • Assistenza e affiancamento nelle fasi di analisi, studio e in tutti gli adempimenti occorrenti in occasione di operazioni straordinarie quali fusioni e/o incorporazione;
  • Assistenza e affiancamento in caso di crisi aziendali, riorganizzazioni aziendali, riduzioni di personale attraverso la conduzione di tutte le fasi di trattativa sindacale necessarie.

 

Vuoi maggiori informazioni ? Vi serve un  preventivo per il Vostro contratto?

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Consulenza del lavoro per imprese e datori PDF Stampa Email

Info Consulenza del Lavoro / Consulenza del Lavoro

L’assistenza alla Clientela in materia di consulenza del lavoro è affidata a professionista iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano.

Offriamo un’attività di consulenza in materia di lavoro che permette al Datore di lavoro  di essere assistito e guidato in tutte le fasi preliminari alla costituzione di rapporti di lavoro, siano  essi di natura subordinata che parasubordinata. Tale decisione sarà facilitata dalla predisposizione di prospetti di costo presunto in funzione delle diverse fattispecie configurabili. Tutti gli adempimenti necessari e previsti dall’amplissima normativa in materia, verranno effettuati dal Professionista consentendo quindi al Datore di lavoro di occuparsi della gestione vera e propria dell’Impresa.

 

Siamo in grado di affiancare la Clientela in tutte le fasi e gli adempimenti relativi alla gestione del personale, dall’insorgenza del rapporto di lavoro alla sua cessazione, attraverso la predisposizione e la tenuta di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista quale, a titolo esemplificativo:

  • Contrattualistica e documentazione per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
  • Predisposizione e tenuta Libro Unico del Lavoro;
  • Adempimenti periodici ed annuali nei confronti di tutti gli Istituti previdenziali ed Assistenziali;
  • Predisposizione di reportistica aziendale, mensile, periodica e annuale per l’analisi ed il controllo dei costi del personale;
  • Predisposizione e tenuta di tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione del personale;
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  • Assistenza e affiancamento in occasione di eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti;
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  • Assistenza e affiancamento in caso di crisi aziendali, riorganizzazioni aziendali, riduzioni di personale attraverso la conduzione di tutte le fasi di trattativa sindacale necessarie.

 

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Consulenza del lavoro PDF Stampa Email

Info Consulenza del Lavoro / Consulenza del Lavoro

L’assistenza alla Clientela in materia di consulenza del lavoro è affidata a professionista iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano.

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  • Assistenza e affiancamento in occasione di eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti;
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Giovedì 01 Novembre 2012

Servizi aziendali Internazionali PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Servizi aziendali

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Servizi aziendali Nazionali PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Servizi aziendali

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Giovedì 05 Maggio 2011

CDS in fase Esecutiva PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

CDS in fase Esecutiva 

Gli adempimenti  del CDS in fase esecutiva dei lavori sono i seguenti:

1- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

2- Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

3- Organizzazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;

4- Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

5- Segnalazione, al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda U.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti

6- Sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;

7- Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, relativamente ai lavori ancora da eseguire all’atto della nomina, e predisporre il fascicolo della sicurezza dell’opera, nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono in tale obbligo per effetto di varianti in corso d'opera.

 

Le funzioni del CDS in fase Esecutiva

Le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono inoltre le seguenti attività:

1- tramite opportune azioni di coordinamento, assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previste dalla vigente normativa

2- adeguare i predetti piani di sicurezza e il relativo fascicolo previsti dalla normativa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione

3- in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, proporre alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto

4- in caso di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

5- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 1 bis della legge.

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CDS in fase di Progettazione PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli adempimenti  del CDS in fase di progettazione sono i seguenti:

1- Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, 1° comma, del D.Lgs. 494/96

2- Predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.

Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

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Preventivi e Costi



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Venerdì 29 Aprile 2011

Strutture PDF Stampa Email

Info Servizi Progettazione / Progettazione

Progetto di una Struttura

All'atto di costruire un nuovo edificio o di ampliare / sopraelevare / modificare un edificio esistente o semplicemente intervenire su parti dello stesso, ci si trova nella necessità di definire e quindi progettare una struttura muraria, o in cemento armato, o in ferro, o in legno; in grado di assicurare la corretta funzionalità e uso in sicurezza della costruzione.

A seconda delle specifiche necessità del Cliente, lo Studio è in grado di effettuare tutto quanto necessario, dalle indagini e rilievi preliminari, alla definizione di soluzioni mirate, dalla progettazione di un rinforzo strutturale alla progettazione di un intero fabbricato dalla copertura alle fondazioni.

 

Hai necessità di aprire un vano in un  muro portante?
Hai la possibilità di recuperare un sottotetto?
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Lunedì 11 Aprile 2011

Respondabilità civile del medico PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Responsabilità medica
La natura della respondabilità civile del medico

 

La responsabilità civile del medico ricorre quando siano lesi la vita o l’integrità psico-fisica di un soggetto. Il danneggiato può agire per ottenere l’integrale risarcimento dei danni sia nei confronti della parte, pubblica o privata, con la quale ha instaurato il rapporto giuridico sia nei confronti del medico - dipendente o convenzionato - che materialmente abbia determinato l’evento dannoso.

L’obbligazione del medico ad una determinata prestazione può derivare da un contratto d’opera intellettuale, da un contratto di lavoro subordinato oppure, ancora, può avere origine non contrattuale (situazione di urgenza; incarico conferito da una P.A. per pubblico interesse; rapporto in favore di un terzo beneficiario, come nel caso dei familiari che affidino la cura del proprio congiunto incapace di intendere e di volere alla cura di un medico di fiducia). In quest’ultima ipotesi rileva, anche ai fini del risarcimento, la lesione del diritto (assoluto e protetto costituzionalmente all’art. 32) al bene salute.

La violazione del diritto di credito da luogo alla responsabilità contrattuale, la violazione del diritto assoluto da origine alla responsabilità extracontrattuale.Chi ha subito un danno a causa di una condotta illecita del medico chirurgo, può agire per il risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale; la scelta di quale delle due azioni esercitare, quando concorrano entrambi i presupposti, è rimessa alla valutazione discrezionale.

In questa materia, anche se vi è un preesistente rapporto giuridico con il medico - per cui sia configurabile una prospettazione in termini di responsabilità contrattuale - sarà di regola compresente anche la responsabilità extracontrattuale, in quanto i diritti che possono essere pregiudicati sono quelli primari ed assoluti dell’individuo (vita ed integrità psicofisica) al rispetto dei quali chiunque è tenuto. Si cumulano, in tale sede, l’obbligazione giuridica assunta con il contratto e l’obbligazione generale che si ispira al principio del neminem laedere.La differenza pratica tra le due forme di responsabilità è notevole e si riflette, oltre che sui termini della prescrizione, sull’onere della prova.

In materia extracontrattuale, la regola è che l’attore abbia l’onere di provare il fatto illecito. Vale a dire, non solo l’evento dannoso ma anche la colpevolezza (dolo o colpa) nella condotta dell’autore del danno ed il relativo nesso causale.

Nella responsabilità contrattuale, invece, all’attore è sufficiente provare il preesistente rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto di credito ed è sul debitore convenuto in giudizio che ricade l’onere della prova di dimostrare - se vuole andare esente da responsabilità - che l’inadempimento dell’obbligazione sia dovuto a causa a lui non imputabile (1218 c.c.): vi è un’inversione dell’onere della prova.

Lo Studio Bisson, attraverso lo staff di avvocati di cui si avvale, è in grado di assistere le Parti avanti tutti i tribunali italiani, a costi particolarmente vantaggiosi per la propria clientela, la quale potrà richiedere allo Studio un preventivo, senza impegno, e così conoscere l'intero costo del giudizio da sostenere.

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Diritto di aborto PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Responsabilità medica

La violazione del Diritto di aborto

La mancata diagnosi di una malformazione del feto, è astrattamente idonea ad impedire alla madre l’esercizio del diritto all’aborto: in tali casi si può prospettare un’ipotesi di risarcimento dei danni che ne conseguono (sia per il nascituro sia per i prossimi congiunti). La violazione deve essere accertata, nel caso concreto, alla luce della vigente normativa in materia. La legge 194/1978 – “norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” – prevedendo la possibilità di praticare l'aborto volontario, crea una netta barriera tra il primo trimestre di gravidanza e il periodo successivo.

Entro i primi 90 giorni la decisione può essere motivata:

  1. da un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna;
  2. dalle disagiate condizioni economico-sociali;
  3. dalle circostanze del concepimento, o da previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. (art. 4)

Dopo i 90 giorni dal concepimento, la legge italiana subordina la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza a precise condizioni (artt. 6 e 7):

  1. Sussistenza di un pericolo di vita per la donna;
  2. Insussistenza della possibilità di vita autonoma del feto e, allo stesso tempo, di un processo patologico (fisico o psichico) in atto per la madre che possa degenerare recando un danno grave alla sua salute.

A tal proposito la Cassazione ha però precisato che "non si deve accertare se in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico" .  Quanto alla possibilità di vita autonoma del feto "non spetta alla donna provare che quando è maturato l'inadempimento del medico il feto non era ancora pervenuto alla condizione della possibilità di vita autonoma, spetta al medico provare il contrario" Sent. 6735/2002

Ne consegue che il diritto della madre all'aborto è violato solo in presenza degli indicati presupposti.

Pertanto, se l'anomalia è tra quelle rilevabili nel primo trimestre di gravidanza, può certamente prospettarsi l'ipotesi di responsabilità del medico e dunque il diritto al risarcimento; infatti, la mancata informazione sullo stato di salute del feto, in questo periodo, impedisce alla donna di effettuare una scelta pressoché autonoma. Diversamente, se le malformazioni sono individuabili solo in epoca successiva al terzo mese di vita del feto, sarà necessario verificare la sussistenza delle circostanze prescritte dalla legge per tale ipotesi.

In materia la Cassazione precisa che "il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all’inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 194 del 1987" Cass. 2793/1999.

Il diritto al risarcimento nasce se - sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge 194/978 per l'interruzione di gravidanza – il medico, colpevolmente, non abbia adempiuto al dovere di informazione sul reale stato del feto. In tal caso il risarcimento dovrà comprendere: il danno biologico del bambino (la lesione fisica), il danno patrimoniale (incluse tutte le spese sostenute e quelle previste per il futuro), la perdita di chance (tutte le possibilità che la vita può offrire ad una persona sana), l’eventuale danno psichico per la madre ed il danno “riflesso” per i prossimi congiunti.

Un’interessante novità in materia riguarda un recente orientamento della Suprema Corte che riconosce il diritto ad un risarcimento diretto anche per il padre. In passato il danno che il marito poteva lamentare era solo una conseguenza di quello patito dalla madre (rientrava nel danno riflesso ai prossimi congiunti). Oggi la giurisprudenza riconosce la possibilità che il danno si produca direttamente nella sfera paterna: "quest'ultimo però va rigorosamente accertato in concreto senza possibilità per il giudice di ricorrere ad un fatto notorio" Cass. 12195/1998

L’errore medico, peraltro, può far sorgere un diritto al risarcimento anche in assenza dei presupposti per l'interruzione di gravidanza.

Nell'ipotesi in cui sia accertato che, indipendentemente dall’informazione del ginecologo, l’aborto sarebbe stato impraticabile, deve comunque essere compensato, (equitativamente) lo shock subito dalla famiglia alla nascita del bambino malformato. In questi casi,una corretta informazione consentirebbe, infatti, ai parenti di prepararsi psicologicamente all'evento negativo consentendo loro la possibilità dievitare traumi e situazioni patologiche.
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Martedì 01 Febbraio 2011

Normativa sul rumore (approfondimento) PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
  Le immissioni di rumore nelle abitazioni: la nuova legge modifica la "normale tollerabilità" dell'art 844 del codice civile

 Fonte: "Il Giornale dell' Ingegnere" 15 Giugno 2009


Da trent'anni nelle vertenze giudiziarie per immissioni di rumore nelle abitazioni i  Giudici hanno applicato come “normale tollerabilità” dell'art. 844 del codice civile il limite massimo di 3dB oltre il rumore di fondo. Le misurazioni del CTU del rumore disturbante e del rumore di fondo ( in assenza del rumore disturbante) sono state di livello sonoro istantaneo , senza applicare alcun limite assoluto,  minimo alla validità del limite dei 3 dB e per qualsiasi tipo di sorgente del rumore lamentato.

La nuova legge n. 13 del 27 Febbraio 2009 (in vigore dal 1° Marzo) modifica il limite della "normale tollerabilità" e rinvia alle "disposizioni di legge e di regolamento vigenti” che sono principalmente la

Legge  sull'inquinamento acustico n.447/95 ed il D.P.C.M. 14/11/97 “ determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Questo decreto all’art.4 stabilisce i limiti del rumore immesso nelle abitazioni come differenza massima tra il rumore disturbante(ambientale) ed, il rumore senza disturbo (residuo) soltanto per le attività “produttive, commerciali e professionali” che sono gran parte dei casi di vertenza giudiziaria ai quali, quindi, questo criterio differenziale dovrebbe applicarsi.  Ma il condizionale è d’obbligo perché è ancora presto per conoscere le decisioni dei Magistrati.

Finora  i limiti fissati da questo decreto non sono stati applicati nelle cause civili, perché erano considerati di natura amministrativa o pubblicistica nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, cioè Comune e A.R.P.A. . Invece nella vertenza giudiziaria tra privati, di natura privatistica, si applica il limite della tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c di non più di 3dB oltre il rumore di fondo.

Anche se alcuni Giudici e alcuni CTU hanno applicato i limiti del decreto anche alle cause civili. In generale nelle nuove cause per il rumore di attività produttive, commerciali o professionali, i limiti massimi (che-sono i limiti del citato art. 4 del decreto) sono più permissivi del precedente limite 3dB sul fondo per due motivi:

1- Al di sotto di determinati limiti espressi in "livello equivalente Leq" (cioè livello medio),a finestra chiusa di notte 25 dBA e di giorno 35 dBA "ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile” (anche se gli specialisti in acustica sanno che questo non è vero). Quindi rumori di 23 o 24 dBA, a finestra chiusa di notte, sono giudicati tollerabili sempre. Saranno giudicati tollerabili anche rumori con livello sonoro istantaneo maggiore di 25 dBA purché con livellò equivalente Leq, cioè con livello medio, minore di 25 dBA.

2 - La differenza tra  rumore disturbante e rumore misurato in assenza del disturbo ha il nuovo limite massimo di notte 3 dB che è numericamente uguale al precedente limite. Ma il nuovo limite 3 dB è più permissivo del precedente 3 dB a causa della differente metodologia fonometrica.  Infatti le nuove misurazioni sono in "livello equivalente" Leq, cioè in livello mèdio che diminuisce la differenza tra rumore disturbante e rumore senza disturbo; quindi il disturbo viene sottovalutato e il criterio risulta permissivo.

Invece le precedenti misurazioni di livello sonoro istantaneo riproducevano più fedelmente il fenomeno sonoro e quindi valutavano pienamente il disturbo: perciò il criterio risultava meno permissivo. I nuovi limiti più permissivi sono un vantaggio per coloro che generano rumore, come le aziende Industriali ed i locali pubblici con musica di notte.

Ma sono preoccupanti perché per i cittadini non c'è più la tutela giudiziaria che finora c’ è stata e perché potrebbe esservi minore richiesta di insonorizzazioni. Negli altri casi, di rumore prodotto da attività domestiche, come vociare, TV, calpestio, trascinamento di sedie o feste private, non essendo attività produttive commerciali o professionali, il suddetto limite dèl decreto non si applica.

Quindi appare logico che si applichi il vecchio limite della tollerabilità di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo. Ma questo significa che per le attività produttive, commerciali o professionali il limite massimo del rumore è maggiore cioè più permissivo, rispetto al rumore massimo per le attività domestiche.

Questa diversità di valutazione dello stesso rumore darà luogo a incongruenze:

- succederà che il rumore della moto-ventilante o del compressore della vicina ditta ha un certo limite, mentre il rumore dell'aspirapolvere o della lavatrice di un privato ha un limite più restrittivo

- altrettanto per il suono di un pianoforte: se suonato da un insegnante di musica ha un certo limite, ma se suonato per diletto avrà un limite più restrittivo

- anche per la musica di notte pub sottostante ad una camera da Ietto il limite è più permissivo, mentre per la musica dei ragazzi che suonano in cantina il limite è più restrittivo.

Le domande come queste sono tante, ma è ancora presto per conoscere le risposte dei Magistrati. La nuova legge stabilisce anche che occorrerà riferirsi alle disposizioni " che disciplinano specifiche sorgenti” .

Quindi la causa civile dovrà basarsi sul decreto attuativo della Legge n. 447/95 specifico al tipo di sorgente del rumore in esame e cioè per: - traffìco stradale, D.P.R. 30/03/04, n. 142; - ferrovie D.P.R.  8/11/98, n.459; - aerei  D.MA. 20/05/99; - impianti industriali a ciclo continuo sulle 24 ore, D.M.A. 11/12/96; - e, soprattutto, impianti condominiali: centrali termiche, autoclavi, ascensori, scarichi idraulici, ecc, D.P.C.M. 5/12/97.

Inoltre non è ancora chiaro se per “le disposizioni… di regolamento vigente” debbano intendersi oltre ai citati decreti, anche i regolamenti comunali Edilizio, d’Igiene e di Polizia Urbana e anche i regolamenti del Condominio e degli Inquilini. Quanto alla “priorità di un determinato uso” l’art.844 c.c. dispone che il Giudice può tenerne conto, mentre la nuova legge stabilisce che essa è fatta salva.

Questo dovrebbe porre termine alle controversie per le abitazioni sorte in vicinanza di fabbriche preesistenti. Una cosa 'è certa: la metodologia fonometrica per le nuove consulenze tecnico/legali è Descritta dal DMA 16/03/93. Coloro che hanno finora effettuato consulenze tecniche di Parte o d'Ufficio applicando il criterio della tollerabilità dei 3 dB sul fondo, senza preoccuparsi delle componenti tonali, delle componenti impulsive e della ridotta durata, dovranno studiarsi questo decreto e impratichirsi delle prescritte metodologie delle misurazioni e delle elaborazioni dei risultati mediante software specialistici.


-  Legge 27 Febbnio 2009, n.13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28/02/2009) La legge è in vigore dal 1° Marzo 2009. La parte della legge (più esattamente del decreto-legge) che riguarda le "immissioni acustiche" è costituita dal solo articolo seguènte:

ART. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

 

- Art. 844 codice civile "Immissioni"

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni deri-vanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

 

- D.P.C.M. 14/11/97  "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" Estratto dall’Art 4 Valori limite differenziali di immissione":

I valori limite differenziali di immissione . .. sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.... Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: ... Se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da: … attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

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Lunedì 31 Gennaio 2011

Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le attività che comportano rischio chimico-fisico-biologico rientrano tra quelle per le quali è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori addetti. In queste situazioni il Datore di lavoro (ddl) ha l'obbligo di nominare un Medico Competente che provveda ad effettuare l'attivita di sorveglianza sanitaria secondo le procedure previste dalla normativa.
Attraverso lo Studio Bisson è possibile ottenere il Servizio per la Sorveglianza Sanitaria attraverso un Medico Competente convenzionato.

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Mercoledì 26 Gennaio 2011

Diritto Commerciale PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto Commerciale
Diritto commerciale e contrattualistica
L’acquisizione di una prospettiva internazionale consente oggi allo Studio di fornire assistenza legale all’impresa nel settore del diritto commerciale e della contrattualistica nazionale ed internazionale, dalla fase della trattativa al closing del contratto, con analisi dell’aspetto strategico dell’operazione e con coinvolgimento personale e diretto del professionista.

L’attività ed esperienza dello Studio comprende:
  • contratti di compravendita
  • contratti di fornitura e sub-fornitura
  • contratti di licenza commerciale
  • co-packing, manufacturing e supply agreements
  • appalto e subappalto d’opera e outsourcing di servizi
  • franchising, agenzia, distribuzione commerciale
  • concessione di vendita, esportazione ed importazione
  • accordi di joint ventures
  • accordi di partenariato
  • accordi di riservatezza commerciale, lettere di intenti, memorandum of understanding, contratti preliminari e similari

L’assistenza dello Studio ambisce a considerare le problematiche legali del Paese estero della controparte contrattuale e coinvolge l’analisi dei fattori di rischio dell’operazione, anche di concerto con commercialisti, consulenti fiscali e finanziari del cliente.

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Preventivi e Costi

 


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Diritto e tutela del Consumatore PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Tutela del Consumatore
Lo Studio Bisson offre consulenza e assistenza legale in materia di: garanzie commerciali, credito al consumo, utenze e servizi, telefonia fissa e mobile, vacanza rovinata, disguidi aeroportuali e ogni altro aspetto riguardante la tutela dei diritti del consumatore.

Lo Studio Bisson, grazie a Legali specializzati in materia, ed in collaborazione con primarie associazioni dei consumatori di carattere nazionale, offre assistenza ai consumatori che si sentano danneggiati nei loro diritti. L'azione di tutela consiste in una prima analisi gratuita di fattibilità durante la quale i nostri consulenti prenderanno visione del caso specifico sottoposto e daranno un primo parere circa la fondatezza o meno delle doglianze del consumatore.

Poichè un semplice parere legale non può rappresentare in alcun modo una efficace tutela dei diritti dei consumatori, lo Studio Bisson, una volta esaminato il caso dell'interessato, predisporrà un intervento epistolare a cura del legale convenzionato con il quale verranno formulate le richieste (risarcitorie, indennitarie o di altro genere) avanzate dal consumatore.

La successiva ed eventuale fase stragiudiziale di trattativa con la controparte verrà seguita gratuitamente dallo stesso legale che ha predisposto la lettera di intervento ovviamente dietro le indicazioni del cliente consumatore.

Inoltre, grazie agli accordi stretti con primarie associazioni dei consumatori dislocate sul territorio nazionale, lo studio può consentire al consumatore di accedere alla procedura di "conciliazione paritetica" con i principali gestori di servizi di pubblica utilità (telefonia fissa e mobile, energia elettrica, poste italiane, Banca Intesa-San Paolo e Trenitalia, ecc..).

Qualora la fase transattiva stragiudiziale e/o conciliativa non dovesse sortire gli esiti sperati lo Studion Bisson è in grado di assistere il consumatore dinanzi a qualsiasi Tribunale italiano grazie alla fitta rete di consulenti, collaboratori e domiciliatari presente su tutto il territorio. Il consumatore che intendesse usufruire del servizio di assistenza giudiziale fornito dal nostro staff potrà accedere alle nostre vantaggiose tariffe che, uniche sul mercato, garantiscono la formula tutto compreso con fissazione preventiva.

In particolare, i costi dell'assistenza legale, giudiziale o stragiudiziale, sono costituiti dai compensi professionali ed, in genere, dalle spese vive. I compensi professionali variano in funzione del valore della controversia e delle attività che si rendono necessarie. Grazie ad uno studio di fattibilità della controversia, vi invieremo un preventivo complessivo dei compensi professionali stimati necessari per portare a termine l'intero giudizio; in questo modo eviterete ogni possibile sorpresa.

Le spese delle cause variano in relazione al valore ed al tipo dio procedimento e possono consistere:

- costo dell'eventuale "contributo unificato" da versarsi allo Stato, anche nostro tramite, per l'iscrizione della causa a ruolo;
- costo di eventuali notificazioni, diritti di cancelleria, consulenze tecniche, ecc.;
- costo della registrazione della sentenza;
- tutte quelle altri eventuali spese che si dovessero rendere necessarie in virtù del caso trattato
    (es. marche da bollo, diritti, spese postali, ecc.).


La trasparenza e la convenienza dei nostri costi, la qualità e l'esperienza dei nostri legali, la sinergia con importanti associazioni dei consumatori, sono la motivazione fondamentale che rende il nostro servizio il più vantaggioso oggi presente sul mercato.

 

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Diritto Condominiale PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto Immobiliare

Lo Studio Bisson offre consulenza ed assistenza legale in tutti i campi del settore condominiale, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, a tutela degli interessi dell’intero condominio ma anche dei singoli condomini nei rapporti per la gestione e l'utilizzo delle parti comuni e non solo. Tra le problematiche più comuni riscontrate in questi anni di attività, possiamo ricordare: ripartizione delle spese condominiali, l'uso del lastricato solare, le innovazioni gravose e voluttuarie, le installazioni di riscaldamento e dell'ascensore, la revisione delle tabelle millesimali, ecc.

Le attività legali svolte dallo studio in tale settore riguardano principalmente:

Tutela del condominio

  • Assistenza in sede di conciliazione stragiudiziale delle controversie condominiali (procedura obbligatoria a partire da marzo 2011)
  • Ricorso per ingiunzione di pagamento
  • Ricorso per consegna di cose
  • Ricorso per denuncia di nuova opera e danno temuto
  • Rilascio di immobile
  • Violazione distanze nelle costruzioni
  • Pratiche assicurative
  • Controversie con fornitori e costruttore

Tutela del singolo condomino (Contro il condominio e contro condomini e/o soggetti diversi)

  • Impugnazione di delibere assembleari
  • Ricorso per nomina di amministratore giudiziario
  • Ricorso per revoca di amministratore di condominio
  • Ricorso per rimozione di opera
  • Azione negatoria di servitù
  • Ricorso inibitorio contro immissioni ex art. 844 c.c.
  • Opposizione a decreto ingiuntivo
  • Impugnazione e variazione tabelle millesimali.
Lo Studio, oltre alla assistenza Legale, nelle controversie di natura condominiale, può avvalersi del supporto di qualificati Tecnici professionisti che fanno parte dello Staff stesso dello Studio al fine di rendere una assistenza completa alla parte che si trovasse nella necessità e nell'auspicio di avere un unico soggetto , suo interlocutore, al quale rivolgersi. 

 

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Ricorsi Contro Multe PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Responsabilità Civile ed Assicurazioni

Vi sarà forse capitato di vedervi notificare una multa per la violazione del codice stradale. In quelle situazioni, la sanzione pecuniaria può essere anche tollerabile ma che dire riguardo la sanzione accessoria della decurtazione dei punti  che sovente accompagna la multa? E se non ci "sentiamo" in torto rispetto alla violazione contestataci ... o magari sappiamo di non essere gli unici ad aver ricevuto la stessa multa da noi ritenuta "ingiusta"? Cosa possiamo fare per risolvere almeno uno di questi problemi?

Ci rivolgiamo ad un legale? Proponiamo il ricorso autonomamente? O accettiamo passivamente la sanzione inflitta?

Chiedere l’assistenza di un Avvocato può risultare molto costoso e, spesso, non sortirtisce gli effetti desiderati. ... Ricorrere personalmente (al Prefetto o al Giudice di pace) senza l’ausilio di un esperto legale, tuttavia, a causa dell’inesperienza dell’automobilista, può comportare più rischi che benefici potendo di sfociare nel rigetto di un ricorso che, altrimenti, avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento.

Di fronte a questi dubbi la soluzione migliore è quella di affidarsi al nostro supporto legale competente e che possa indirizzarvi verso una strada adeguata al vostro caso.

Lo Studio Bisson si propone, ad un costo assolutamente trasparente, accessibile e conveniente, di assistere l’automobilista nella proposizione di eventuali opposizioni alle sanzioni amministrative. Il nostro servizio consiste nell’effettuazione di un primo studio di fattibilità del ricorso ossia lo studio del caso concreto, nell’analisi delle possibili motivazioni su cui fondare l’opposizione e dei prevedibili esiti giudiziali della stessa. Qualora lo studio di fattibilità faccia ritenere sussistente la fondatezza del ricorso e la sua possibile accoglibilità, il nostro legale incaricato provvederà alla predisposizione di un atto giudiziario che sarà sottoscritto e depositato direttamente dal ricorrente il quale, usufruendo anche del nostro supporto post - redazione, potrà personalmente comparire dinanzi al Giudice di pace per sostenere le proprie ragioni richiedendo l’annullamento della multa.

Il costo del servizio è di soli €uro 90,00 per ciascun ricorso. 

Vuoi conoscere la fattibilità del tuo caso? Vuoi sapere quante possibilità avete di "vincere" un possibile ricorso?


Sottoponeteci il vostro caso... Contattaci via Mail o tramite Telefono. 
Oppure richiedi un preventivo nella sezione Preventivi e Costi 


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Infortunistica e Sinistri Stradali PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Responsabilità Civile ed Assicurazioni

Il D.P.R. del 18.07.2006, n. 254 prevede che per gli incidenti stradali verificatisi dall' 01.02.2007, diventa obbligatorio per le compagnie assicurative l'applicazione "dell'indennizzo diretto" ovvero il risarcimento diretto dei danni subiti a causa di un sinistro stradale.

Le campagnie informative cercano di far intendere ai consumatori che oggi sia diventato estremamente semplice ed economico richiedere direttamente tale risarcimento senza alcuna assistenza legale ....  In realtà i fatti sono ben diversi.

In effetti, soprattutto nell'ipotesi in cui dal sinistro derivino lesioni o microlesioni, come può il consumatore, senza un adeguato supporto professionale, valutare se il risarcimento offerto dalla Compagnia Assicuratrice sia congruo o meno? come può il consumatore avere la certezza che tutte le voci di danno siano state risarcite e se ciò sia avvenuto secondo i giusti criteri?

Sfruttando queste inevitabili incertezze le Compagnie Assicuratrici, nella maggior parte dei casi, erogano risarcimenti inferiori mediamente del 30 - 40% rispetto a quello che avrebbero erogato qualora l'assicurato avesse usufruito di una adeguata assistenza legale. Affidandovi allo Studio Bisson eviterete questi problemi oltre alle inevitabili problematiche quotidiane per seguire personalmente l'iter e le pratiche per il risarcimento. Ci occuperemo Noi di tutto, senza che Voi dobbiate anticipare alcuna spesa.

Quanto al pagamento delle competenze relative agli onorari legali del proprio staff, il nostro Studio si assume un obbligo di risultato nei confronti del cliente e, pertanto, NESSUN COMPENSO VERRA’ RICHIESTO in caso di CORRETTO RISARCIMENTO. Mentre, nel caso di esito positivo della pratica, il nostro compenso in sede di trattazione stragiudiziale verrà richiesto direttamente alla compagnia assicuratrice. Qualora ciò non possa essere ottenuto per applicazione della nuova normativa conosciuta come "indennizzo diretto" il cliente sarà tenuto a pagare solamente il 5% del risarcimento ottenuto con un minimo di €. 45,00 + IVA a titolo di compenso per il nostro primo intervento epistolare .

Qualora in sede stragiudiziale non si riesca ad ottenere il risarcimento del danno subito per ipotesi di contestazione circa la responsabilità del sinistro o non si ottenga una cifra che il nostro staff, unitamente al cliente, ritenga congrua, lo Studio Bisson offre anche un servizio di assistenza giudiziale dinanzi a tutti i Tribunali e Giudici di Pace d'Italia.

 

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Diritto Penale PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto Penale
Lo Studio Bisson offre consulenza e assistenza legale in materia di: diritto penale, penale commerciale, esecuzione penale.

Oggi, purtroppo, non è necessario essere un delinquente o frequentare determinati ambienti per essere coinvolti in spiacevoli episodi che abbiano risvolti penali. Alle volte è sufficiente una lite condominiale a scaldare un pò troppo gli animi e a sconfinare nell'ingiuria, nella minaccia o ipotesi simili. Non è necessario frequentare ambienti poco raccomandabili per essere soggetti a truffe o a diffamazioni. Per far fronte a tutte questi poco piacevoli episodi Il Centro Giuridico offre un servizio di assistenza e consulenza legale in materia penale ed in particolare per la redazione di atti di querela e di costituzioni di parte civile con relativa assistenza in sede di giudizio penale. Ovviamente il servizio di assistenza si estende ad ipotesi di difesa penale in caso di imputazioni dinanzi a Tribunali e Giudici di Pace.

Lo Studio Bisson, attraverso lo staff di avvocati di cui si avvale, è in grado di assistere le Parti avanti tutti i tribunali italiani, a costi particolarmente vantaggiosi per la propria clientela, la quale potrà richiedere allo Studio un preventivo, senza impegno, e così conoscere l'intero costo del giudizio da sostenere.

 

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Diritto del Lavoro PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Lavoro, Previdenza, Sicurezza sociale

Lo Studio Bisson offre assistenza legale dinanzi a tutti i Tribunali Italiani in materia di diritto del lavoro, e ciò sia in favore dei lavoratori, sia in favore dei datori di lavoro dinanzi tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Tribunali d'Italia. Il Nostro Studio propone servizi di consulenza ed assistenza legale in riferimento alle seguenti attività:

  • Accertamento di lavoro subordinato (emersione del lavoro nero)
  • Accertamento di competenze retributive e azione di recupero delle differenze
  • Accertamento di mansioni superiori
  • Trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato
  • Ricorsi in materia di agenzia e rappresentanza commerciale
  • Ricorso per il riconoscimento dell’indennità da infortunio sul lavoro
  • Impugnazione licenziamento
  • Erogazione TFR
  • Verifica e controllo regolarità buste paga, CONTEGGI
  • Diritto sindacale
  • Fallimento datore di lavoro ed intervento Fondo di garanzia INPS

Anche in questo caso lo studio potrà fornire una eccellente assistenza grazie all'ausilio di Avvocati qualificati ed esperti in diritto del lavoro operanti presso tutti i Tribunali italiani ed anche in questo caso è possibile richiederci un preventivo, senza impegno,così da poter conoscere in anticipo un probabile costo del giudizio da affrontare.

 

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Contrattualistica PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Contrattualistica
Lo Studio Bisson offre propri clienti un servizio altamente professionale di redazione di contratti di qualsiasi tipo e natura garantendone la regolarità formale e la conformità alla normativa vigente. L’attività di redazione di un contratto, spesso sottovalutata dai cittadini ma, soprattutto dalle aziende, risulta in realtà assolutamente necessaria quale primo passo per evitare un possibile lungo e costoso contenzioso o, comunque, per precostituirsi una solida base per vedere riconosciute le proprie ragioni in caso di eventuale giudizio.

Il Nostro Studio non redige contratti “prestampati” ma, attraverso l'ausilio di professionisti molto preparati in ogni settore, tutti i contratti vengono confezionati in base alle esigenze e peculiarità di ciascun cliente, alla luce di tutte le informazioni e della eventuale documentazione fornite dallo stesso, in tal modo il lo Studio può garantire una massimizzazione della tutela degli interessi del proprio cliente.

Lo Staff di cui si avvale lo Studio, utilizzando le proprie competenze in materia, fornirà ai propri clienti un indispensabile supporto nella scelta della forma contrattuale più adatta al caso di specie suggerendo, altresì, l'inserimento delle clausole più indicate alla tutela degli interessi coinvolti. Il costo del sevizio varia a seconda della complessità del contratto da redigere.

Per avere un preventivo personalizzato è sufficiente contattarci indicandoci quale sia l'oggetto del contratto. E' possibile richiedere un preventivo gratuito semplicemente inviando una mail e descrivendo qual'è l'oggetto e i termini del contratto che vorreste stipulare e/o sottoscrivere.

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Martedì 25 Gennaio 2011

A.D.R. Mediazione e Conciliazione Stragiudiziale PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / ADR, Mediazione e Conciliazione Stragiudiziale
La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale le parti si rivolgono ad una terza persona imparziale, il conciliatore, che presiede ad una procedura stragiudiziale orientata alla ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.


Con DECRETO LEGISLATIVO n. 28 del 4 marzo 2010, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009, il legislatore ha imposto il tentativo di conciliazione in determinate materie ovvero:

-
Condominio
- Diritti reali
- Divisioni
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
- Risarcimento del danno da responsabilità medica
- Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi
- Bancari
- Finanziari


per tali materie il tentativo di mediazione, già oggi esperibile ed incoraggiato dalle istituzioni (politiche e giudiziarie), é condizione di procedibilità per tutte le controversie che insorgano dopo il 21 marzo 2011, con esclusione delle sole controversie in materia condominiale e di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, materie queste per le quali l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione é stato differito al marzo 2012.

Lo Studio, con il suo staff di esperti nei vari rami del diritto, offre una assistenza completa a chiunque voglia tentare la strada della mediazione per la risoluzione delle proprie controversie, il tutto con garanzia di assoluta professionalità e riservatezza ed a costi assolutamente convenienti ed accessibili a chiunque.

In effetti, il servizio di assistenza e rappresentanza in sede di conciliazione stragiudiziale ha un costo di soli €. 40,00, oltre I.V.A. e oltre alle spese previste per l'accesso alla procedura di conciliazione che sono di competenza esclusiva dell'organismo di conciliazione adìto e che possono variare a seconda del valore della controversia e della qualifica di consumatore del soggetto agente.

Lo Studio si avvale in questo settore della collaborazione qualificata che un organismo di concilizione, quale la RES AEQUA ADR Srl , è opportunamente strutturata e operante sull'intero territorio nazionale, organismo che annovera, fra gli altri, quale mediatore professionista accreditato presso il Ministero di Giustizia, lo stesso Avv. Massimo Bisson.

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Lunedì 24 Gennaio 2011

Resistenza strutturale a un Incendio PDF Stampa Email

Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza
Qual'è la resistenza strutturale di una costruzione all'incendio

Quando si sviluppa un incendio in una costruzione, la prima preoccupazione è relativa all’incolumità delle persone che si trovano nei locali colpiti e nei limitrofi, nonché dei soccorritori. Questi ultimi pur se protetti adeguatamente dalle fiamme e dai fumi, devono contare sulle capacità di resistenza delle strutture per poter intervenire nei locali investiti dall’incendio.

Quello che interessa e che le strutture abbiano una sufficiente capacità di resistenza in termine di “durata”, tale da consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco all’interno delle costruzioni con adeguata sicurezza. Con questo scopo sono state stabilite delle curve temperatura-tempo convenzionali che rappresentano le condizioni più gravose di un incendio,in rapporto alle quali si stabilisce la capacità di un elemento,strutturale o non strutturale di rispondere in termini di resistenza, tenuta ed isolamento.

 

Danneggiamento strutturale

Gli incendi reali presentano tutti una fase crescente, una fase di pieno sviluppo ed una fase decrescente di spegnimento in cui la struttura subisce inevitabilmente dei danneggiamenti. Il professionista interviene nella valutazione del livello di danneggiamento subito dalle strutture per arrivare a stabilirne il grado di sicurezza residuo e, nel caso questo risulti insufficiente, prevedere i provvedimenti di rinforzo e di ripristino necessari.

La tendenza attuale dell’ingegneria strutturale è quella di prevedere per una struttura non solo la durata di resistenza ma anche il livello di danneggiamento in caso di un incendio “reale”,allo scopo di garantire un opportuno “livello di protezione”.

 

Criteri di verifica

Criteri di verifica della sicurezza strutturale. Stabiliti i requisiti prestazionali richiesti dalla struttura, sono necessari vari criteri in base ai quali poter stabilire se il grado si sicurezza richiesto è effettivamente conseguito dalla struttura o dall’elemento strutturale in esame. La verifica della sicurezza viene affidata solo all’analisi dei singoli elementi strutturali considerati isolati ammettendo implicitamente che la sicurezza dell’ intero sistema strutturale sia garantita dalla sicurezza dei singoli componenti.

La metodologia di progetto sperimentale presenta gli innegabili pregi di:

  • Avere successo per molti anni,
  • Avere a disposizione una vasta letteratura internazionale per l’interpretazione dei risultati.

La metodologia di progetto analitica invece:

  • Costi contenuti,
  • Possibilità di analisi di interi elementi strutturali,

Nessun limite alle dimensioni geometriche degli elementi, La migliore metodologia si avrà dall’analisi del rapporto costi/benefici.



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Giovedì 20 Gennaio 2011

Ristrutturazione (fasi progettuali) PDF Stampa Email

Info Servizi Progettazione / Architettura
Nostri professionisti redigeranno i progetti nelle seguenti fasi:
  • rilievo plano-volumetrico dello stato di fatto e relativa restituzione grafica
  • progetto di massima con elaborati grafici, cronoprogramma e preventivo di spesa
  • stesura del progetto architettonico e della documentazione tecnica necessaria per la presentazione in Comune ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o per la Denuncia di Inizio Attività (DIA).
  • progetto esecutivo e computo metrico estimativo delle opere
  • studio delle soluzioni d’arredo
  • direzione lavori
  • richiesta di agibilità
  • accatastamento

N.B. : Ogni progetto è un caso a sè, per questo motivo, alcuni dei punti spora elencati possono non essere necessari per la ristrutturazione; oppure, può capitare che al posto di alcuni di essi ne vengano aggiunti altri più specifici a seconda del caso.

 

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Incendi in edilizia PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Antincendio VVF
Il comportamento delle strutture all’azione di un incendio è innanzitutto condizionato dal materiale di cui la struttura è costituita. I principali materiali sono :
  • l’acciaio,
  • il legno,
  • la muratura,
  • il cemento armato.

Per esempio: l’ acciaio se non è protetto,a causa dell’alta conducibilità termica,si scalda rapidamente e si porta alla temperatura dei gas prodotti dall’incendio,perdendo la sua resistenza e la struttura subirà una rapida crisi. Il legno pur partecipando alla combustione,presenta un comportamento favorevole in quanto le fibre interne rimangono intatte finchè non sono raggiunte dalla reazione di combustione.

La resistenza di una trave di legno viene fornita dalla parte interna della sezione che, solo lentamente,si riduce nel tempo. La muratura presenta un buon comportamento per i componenti in laterizio,essendo materiali che subiscono una cottura intorno ai 1000 °C,peggiore è il comportamento delle malte ma contando la bassa conducibilità dei materiale si presuppone un lento degrado. Il cemento armato ha un comportamento simbiotico:il calcestruzzo protegge, isolando l’acciaio che ritarda la sua perdita di resistenza.

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Mercoledì 19 Gennaio 2011

DURC PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
1. Cos'è il DURC?

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

2. A cosa serve?

Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

3. Chi può richiederlo?

Il DURC può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti o le Associazioni, dagli enti pubblici appaltanti, dalle SOA.

4. Come si richiede?

Le imprese potranno richiedere il DURC per via telematica tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it - attraverso i portali di INAIL, INPS o quello, in costruzione, delle Casse Edili - oppure consegnando il modulo allo sportello della Cassa Edile o inviandolo alla stessa per posta.

5. Cosa contiene il DURC?

Il DURC conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.
Attenzione: il DURC sarà negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa.

6. Chi emette il DURC?

Il DURC sarà emesso dalla Cassa Edile competente, cioè quella della provincia dove ha sede l'impresa o, solo per i SAL e le liquidazioni finali, quella della provincia in cui si eseguono i lavori pubblici oggetto della richiesta.

7. Come verrà consegnato?

Il DURC verrà consegnato in copia originale direttamente allo sportello unico della Cassa Edile o inviato per posta, tramite raccondata A/R, all'indirizzo del richiedente.

8. Quando si avrà la risposta?

La Convenzione del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni costituenti le Casse Edili prevede un termine massimo per l'emissione del DURC di 30 giorni ma i tre enti si sono impegnati a ridurre fortemente i tempi di risposta.

9. Quando l'impresa è regolare con la Cassa Edile?

L'impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile quando ha effettuato i versamenti contributivi mensili scaduti alla data della richiesta del DURC o dalla data indicata nella richiesta stessa.
Attenzione: tranne che per i SAL e le liquidazioni finali, la verifica della regolarità dell'impresa verrà effettuata su tutte le 119 Casse Edili presenti sul territorio nazionale, utilizzando un'apposita Banca Dati.

10. Cosa succede in caso di DURC negativo?

Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA; non avrà l'attestazione da parte delle SOA.

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Perizie, Stime, Consulenze Tecniche di Parte (CTP) PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Contenzioso

Consulenza, Assistenza Tecnica e Legale, Consulenza Tecnica di Parte (CTP)

Succede sovente che in determinate circostanze (quali per esempio: una CTU nel corso di una azione giudiziaria) che  l’utente abbia necessità di avvalersi di un professionista abilitato e iscritto all’Albo, quale proprio Consulente Tecnico di Parte ( in breve, CTP), per poter tutelare i propri interessi e/o motivazioni. Detto professionista provvederà quindi alla conclusione delle operazioni peritali (attraverso incontri e sopralluoghi) a redigere la propria perizia, che riporterà, sostanzialmente, lo stato dei luoghi/impianti, l’indicazione delle cause delle lamentate problematiche e la descrizione/ quantificazione/valutazione delle opere di ripristino.

 

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Lunedì 17 Gennaio 2011

Responsabilità medica PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Responsabilità medica
Risarcimento danni da responsabilità medica

Vi è la colpa del medico allorché, in relazione alla sua attività, venga lesa l'integrità psico-fisica di una persona o ne venga cagionata la morte. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito nell'ambito della responsabilità del medico (e degli enti ospedalieri, privati o pubblici) e in quello della individuazione della responsabilità ha stabilito il principio che tale forma di responsabilità rientra nell'ambito di quella contrattuale.

Tale orientamento fa sì che il danneggiato, in virtù del principio della responsabilità contrattuale, non debba provare che il medico abbia agito con dolo o colpa, potendo limitarsi a provare l’esistenza del rapporto contrattuale, l’esistenza del danno subito e il nesso causale tra intervento e danni. Saranno il medico e la struttura sanitaria convenuti, che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni).

Secondo le ultime stime, in Italia, ogni anno, su circa 8 milioni di ricoveri in ospedali pubblici circa 300mila pazienti, ossia una percentuale pari al 4 %, denunciano danni. Di queste denuncie il 25 % riguarda colpa professionale dei medici e le richieste di risarcimento sono circa 150mila, di cui 12mila pendenti davanti ai giudici.

Fondamentale ai fini di avviare una azione risarcitoria è determinare se sussiste o meno la responsabilità del medico che aveva in cura il paziente. A tale scopo è necessario munirsi di una adeguata perizia medico - legale redatta da un diverso medico, esperto della stessa branca medica che possa certificare la responsabilità del primo medico.

Grazie ad Avvocati esperti in materia del risarcimento del danno, lo Studio Bisson avvalendosi del contenuto della perizia, che dovrà essere fornita dal cliente, si attiverà presso le competenti autorità giudiziarie per consentirvi di ottenere il giusto risarcimento.

In questo particolare e delicato settore, riguardante la salute del cittadino, lo Studio Bisson applica il principio del "pay per result" ovvero: nessun compenso sarà richiesto al cliente in caso di mancato accoglimento della domanda.

Lo Studio verrà retribuito solamente in caso di esito positivo del Giudizio e con un corrispettivo che sarà commisurato all'entità del risarcimento percepito (15% per risarcimenti fino ad €. 25.000,00; 10% per risarcimenti superiori ad €. 25.000,00).

 

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Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
Cos'è la CIL?

La Comunicazione Inizio Lavori è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta a partire dal 22 maggio 2010 con la [rokdownload menuitem="761" downloaditem="71" direct_download="false"]Legge di conversione n. 73/2010[/rokdownload], uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.

Nasce, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]". Con una C.I.L. oggi si può ristrutturare il proprio appartamento, si possono effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile.

La C.I.L. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel [rokdownload menuitem="761" downloaditem="70" direct_download="false"]D.P.R. 380/2001[/rokdownload] che, all'art. 6 ne descrive il potere e i limiti.



Quali sono le opere soggette a C.I.L.?

La legge [rokdownload menuitem="761" downloaditem="71" direct_download="false"]Legge di conversione n. 73/2010[/rokdownload] specifica che con la C.I.L. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

È pertanto richiesta la C.I.L. per opere di manutenzione straordinaria, (così come definiti dall'art.6 del [rokdownload menuitem="761" downloaditem="70" direct_download="false"]D.P.R. 380/2001[/rokdownload]).

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.

 

Cosa succede se non si perpara il C.I.L.?

Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

1. eseguendo opere senza richiedere la C.I.L. per le quali sarebbe richiesta.

2. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe una C.I.L. o autorizzazione diversa dalla C.I.L. (esempio D.I.A. o Permesso di costruire)

3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella C.I.L..

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico).

Una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €.

Le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.


A chi si presenta la C.I.L. e chi la prepara?

Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la C.I.L. si ritiene operativa immediatamente (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico) e si possono effettuare le opere edilizie.

Allegati obbligatori alla C.I.L.

  • Domanda a firma del Proprietario o avente Ruolo
  • Relazione tecnica dettagliata, a firma del progettista
  • Elaborati progettuali ante e post operam, a firma del progettista
  • Comunicazione Impresa esecutrice e DURC


In caso di dubbi puoi consultare il nostro [rokdownload menuitem="759" downloaditem="17" direct_download="false"]Prontuario dei Lavori in Edilizia[/rokdownload] per determinare la tipologia dei lavori che dovrai effettuare.

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Giovedì 13 Gennaio 2011

DOCFA PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche ipocatastali

Cos'è il DOCFA?

DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali atto alla compilazione e alla presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". Con tale modello si possono presentare al Catasto:

- Nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti);

- Variazioni catastali di edifici esistenti ( quali destinazioni d'uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni ed altre variazioni).

Essa è fornita ad uso gratuito agli ordini professionali (Agrotecnico, Architetto, dott. Agronomo o Forestale, Geometra, Ingegnere, Perito Agrario e Perito Edile) all'unico fine dell'impiego, da parte dei loro iscritti, per la compilazione delle Domande di Accatastamento e delle Denuncie di Variazione da fornire alle Agenzie del Territorio (ex U.T.E.). Il programma DOCFA 3.0 (vers.3.00.5) può essere "scaricato" dal sito ufficiale dell'Agenzia del Territorio. Con la circolare 4 del 29/10/2009 è stata adottata la versione 4.0 del Docfa con alcune varianti rispetto alla precedente, come la scansione delle planimetrie nell'invio telematico dei file.

 

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Accatastamento senza DIA o CIL PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

Accatastamento in assenza di CIL o DIA dopo la ristrutturazione

Questo caso può verificarsi in occasione di una compravendita immobiliare. In particolare, dal 1° luglio 2010 sarà diritto del compratore pretendere dal venditore una dichiarazione di rispondenza dell'appartamento alla sua rappresenrtazione grafica catastale in conformità all'  [rokdownload menuitem="761" downloaditem="4" direct_download="false"]art. 19 D.L. 78/2010[/rokdownload].

Purtroppo può accadere che; nel caso in cui siano stati effettuati lavori di ristrutturazione, con ridistribuzione degli spazi interni, senza titolo abilitativo (C.I.L. o D.I.A.) non è più possibile effettuare una variazione catastale dell'immobile con il meccanismo della "miglior rappresentazione grafica".

Infatti, i tecnici dell'Agenzia del Territorio - Catasto, richiedono obbligatoriamente gli estremi del titolo abilitativo col quale sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione. In questo caso è pertanto obbligatorio effettuare prima una DIA in Sanatoria , con pagamento di sanzione, ed effettuare dopo la regolare Variazione catastale. Tutte le variazioni catastali devono essere effettuate con il software DOCFA.

 

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Per quali lavori serve la D.I.A ? PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

Quali sono i Lavori per cui serve la D.I.A ?

La legge (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

È pertanto richiesta la D.I.A. per opere di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall'[rokdownload menuitem="744" downloaditem="43" direct_download="false"]art.3 del D.P.R. 380/2001[/rokdownload]).

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.

Altre leggi sono in seguito venute ad ampliare le competenze della D.I.A., pertanto ora, grazie alla L.443/01 con tale strumento si possono realizzare anche opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano particolareggiato per la lottizzazione di un area. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A..

In seguito, più di recente, altre leggi sono andate a potenziare ulteriormente questo provvedimento e, oggi, con la "Super D.I.A." si possono fare anche opere che prima erano di competenza del Permesso di costruire. Inoltre ciascuna Regione può, a sua discrezione, ampliare i poteri della D.I.A. (ma non ridurli).

La D.I.A. può essere utilizzata anche per le varianti al Permesso di Costruire che non comportino variazione di sagoma, di superficie o di volume dell'edificio.

La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: se si presenta, e non si ricevono notizie dalla Pubblica Amministrazione per il tempo stabilito dalla legge (oggi è 30 gg), si intende, alla scadenza del termine, formata un'autorizzazione implicita alla esecuzione dei lavori (autorizzazione che costituisce un vero e proprio provvedimento amministrativo) che dunque possono essere avviati.

 

Avete necessità della predisposizione di una DIA ?

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Direzione dei Lavori PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

Figura professionale e Requisiti del Direttore dei Lavori

Sono necessari un diploma di media superiore a indirizzo edile o una laurea a indirizzo edile o architettonico piu una precedente esperienza nel ruolo. Sono inoltre necessari oltre a una comprovata conoscenza dei materiali e delle opere di costruzione, anche: autorevolezza, autonomia decisionale, capacita di analisi, capacita organizzative e gestionali, facilita nel trattare con le persone, capacita di calcolo, affidabilita.


Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare che le opere descritte nel capitolato di appalto/contratto vengano correttamente eseguite, conformemente allo stesso, da parte dell'impresa appaltatrice esecutrice delle opere. In particolare:

1. cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al capitolato/contratto/progetto.

2. ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base sia del controllo quantitativo e qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche, così come previsto dall’art. 3, comma 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta legge

3. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

4. emette ordini di servizio all'impresa nei casi in cui vi siano delle varianti in corso d'opera rispetto a quanto previsto dal capitolato/contratto.

5. effettua la verifica delle opere, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia al termine degli stessi, disponendo, attraverso gli ordini di servizio, l'eliminazione di eventuali vizi e difetti, nonché il rifacimento di opere  non conformi al capitolato/contratto.

Il Direttore dei lavori, quindi, assume le funzioni di un “ausiliario del committente” e ne assume la rappresentanza in ambito strettamente tecnico; egli vigila sulla buona esecuzione e sulla corrispondenza delle opere alle norme contrattuali e costituisce l’interlocutore esclusivo per l’appaltatore, relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Tale figura non è da confondere con il  "Direttore di cantiere" il quale controlla ed organizza le attivita svolte come dipendente dell'impresa di costruzioni. La figura del direttore dei lavori che invece è nominata dal committente e controlla che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato.

Attività complementari del Direttore dei Lavori:

1. Compilazione del modello di "Inizio Lavori"

2. Consegna presso l'ufficio del Comune della seguente documentazione:

  • modello di "Inizio Lavori"
  • Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
  • denuncia dei lavori delle opere in cemento armato, con il progetto ed il calcolo delle strutture
  • dichiarazione di conformità urbanistica a fine lavori e a seguito di D.I.A. / S.C.I.A.

 

3. Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all'Impresa per la corretta esecuzione dei lavori

4. Redazione dei "SAL", Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto

5. Verifica dell’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato

6. Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera

7. Predisposizione e consegna in Comune della documentazione necessaria per ottenere i permessi di variante.

8. Assistenza al collaudo delle opere.



Avete necessità del Direttore dei lavori?

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Mercoledì 12 Gennaio 2011

Diritto e Tutela del Consumatore PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Tutela del Consumatore

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Ci scusiamo per il disagio

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Divisioni Immobiliari PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto Immobiliare

Atto, strumento (non l'unico) con cui si perviene allo scioglimento di una situazione di comunione attraverso l'assegnazione a ciascun partecipante di una porzione dei beni oggetto della comunione. Con la divisione, insomma, si pone termine alla comunione, e ogni partecipante a questa (comunista o comproprietario, nel caso di proprietà) ottiene la piena ed esclusiva proprietà di una parte determinata del bene o di beni comuni corrispondente al valore della quota di diritto che gli spettava sul patrimonio comune. Per esempio, tre persone sono comproprietarie in parti uguali di un terreno di 6.000 m. Con la divisione, ciascuna di esse diventa proprietaria esclusiva di un terreno di 2.000 m2 dopo che l'appezzamento originario è stato diviso in tre fette. Alla divisione, normalmente, si perviene su richiesta di almeno uno dei partecipanti: è regola generale, infatti, che ogni comunista può, in qualsivoglia momento, chiedere la divisione dei beni comuni (questo principio ha però certe eccezioni). Lo scioglimento si realizza mediante un contratto (divisione amichevole o consensuale) o, in caso di mancato accordo, con una causa, un particolare procedimento giudiziale che termina con una decisione, un provvedimento del giudice (divisione giudiziale).


La divisione è regolata dalle norme stabilite per la divisione ereditaria (artt. 7 13-768 c. civ.), purché non siano incompatibili (art. 1116 c. civ.) con quelle che regolano la comunione (artt. 1100-1139 c. civ.). Di divisione si parla anche con riferimento alla comunione dei beni tra coniugi di cui agli artt. 159 e segg. c. civ., modificati dalla L. 19.5.1975, n. 151; allo scioglimento delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.Il procedimento giudiziale di divisione è regolato dagli artt. 784-79 1 c. proc. civ. e ad esso devono necessariamente essere chiamati tutti i partecipanti alla comunione (si parla di litisconsorzio necessario), nonché, se vi sono, tutti i creditori opponenti. Se non vi sono contestazioni sul diritto alla divisione, questa viene disposta con ordinanza dal giudice istruttore, che dirige anche le operazioni di divisione; altrimenti la decisione è rimessa al collegio.


Il giudice istruttore, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un esperto e previa - se del caso - vendita all'incanto (cioè all'asta) dei beni immobili o mobili comuni, predispone un progetto di divisine delle quote e dei lotti, su cui possono pronunciarsi i compartecipi alla divisione e i creditori intervenuti.
In mancanza di contestazioni o quando queste siano state definite, il progetto di divisione viene dichiarato esecutivo e a esso devono uniformarsi le parti interessate.

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Diritto Immobiliare PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto Immobiliare

Se siete in trattativa per la compravendita o locazione di una casa o di un immobile ad uso commerciale, lo Studio Bisson vi aiuterà ad assicurare che i vostri diritti siano pienamente protetti e i vostri obblighi precisamente definiti.

La missione dei nostri professionisti è garantire che la procedura di acquisto o di vendita di qualsiasi immobile, a partire dalla fase di negoziazione del contratto, avvenga senza preoccupazioni e in modo assolutamente chiaro.

In particolare lo Studio offre i seguenti servizi:

  • Assistenza in materia di compravendita e locazione di beni immobili (ad uso abitativo, commerciale ed alberghiero)

Se siete pronti ad effettuare ovvero accettare un'offerta per la compravendita di una proprietà immobiliare, contattate lo Studio  in modo da ottenere un riscontro in tempi rapidi prima della sottoscrizione del contratto e poter finalizzare l'operazione in completa sicurezza.

In particolare:
  • se state acquistando una proprietà immobiliare, i professionisti del nostro Studio Legale:
  1.  vi aiuteranno a comprendere con chiarezza i termini e le condizioni del contratto di compravendita 
  2.  controlleranno l'assenza di vincoli sul bene che possano pregiudicarne il pieno godimento 
  3.  vi coadiuveranno nei rapporti con la banca al fine di ottenere le migliori condizioni per l'eventuale erogazione di un mutuo 
  4. vi assisteranno al momento della firma del contratto di compravendita analizzando tutti i documenti da sottoscrivere nel contesto dell'operazione.

  • Se state vendendo una proprietà immobiliare, i nostri professionisti:
  1. revisioneranno l'offerta negoziandone i relativi termini e condizioni e procederanno alla redazione del contratto definitivo
  2. prepareranno le eventuali procure per l'acquisto dell'immobile ove necessario
  3. organizzerano il trasferimento dei depositi cauzionali e prepareranno il security package necessario per l'acquisto del bene ove necessario
  4. consulenza in materia condominiale e relativo contenzioso.

Consapevole dei piccoli e grandi conflitti che possono sorgere nell'ambito di quel microcosmo giuridico e sociale chiamato condominio, lo Studio  fornisce assistenza con riferimento a controversie tra condominio e privati nonchè ai rapporti di vicinato tra due o più privati.

Inoltre i nostri professionisti forniscono consulenza in materia di procedimenti di sfratto, vale a dire quel mezzo di tutela legale volto ad ottenere la liberazione dall'immobile in caso di conduttore moroso ovvero di cessazione dell'efficacia del contratto di locazione. I servizi dei nostri professionisti sono finalizzati a gestire unitariamente sia il rilascio dell'immobile sia il recupero del credito vantato così da garantire al proprietario una soddisfacente risoluzione della controversia in modo rapido ed efficace.

 

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Diritto Industriale PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto Industriale
Lo Studio fornisce assistenza in tutti i rami del diritto industriale e della proprietà intellettuale, seguendo i clienti a partire dalla fase della registrazione del marchio, del brevetto o delle opere dell’ingegno.

Lo Studio rivolge, infatti, i propri servizi sia alla clientela interessata a proteggere l’opera dell’ingegno (diritto d’autore) sia a quella interessata a proteggere l’invenzione industriale (brevetto). Lo Studio ha maturato importanti esperienze in tutto il settore industriale legato direttamente o indirettamente all’attività creativa ed inventiva delle persone: produzione editoriale, musicale, design da un lato, ricerca tecnologica, fisica, chimica, farmaceutica dall’altro.

All’interno del diritto industriale altrettanto importanti esperienze sono state maturate in materia di concorrenza tra aziende, di pubblicità commerciale e, in epoca più recente, sui diritti delle nuove tecnologie (esempio: diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie).

Lo Studio vanta una consolidata tradizione anche nel contenzioso relativo alla contraffazione delle invenzioni oltre che in materia di tutela del marchio e delle opere dell’ingegno e concorrenza sleale.

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Responsabilità Civile ed Assicurazioni PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Responsabilità Civile ed Assicurazioni

Diritto della Responsabilità civile e delle Assicurazioni

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Lavoro, Previdenza, Sicurezza sociale PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Lavoro, Previdenza, Sicurezza sociale

Diritto del Lavoro, della Previdenza e della Sicurezza sociale

In Materia di Diritto del Lavoro, diritto Sindacale e Tutela Previdenziale, lo Studio Bisson offre la propria assistenza legale avanti a tutti gli Uffici Giudiziari della Repubblica Italiana, assistenza resa sia in favore dei lavoratori e sia in favore dei datori di lavoro. L'assistenza legale viene altresì resa avanti a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro ed avanti a tutte le Commissioni Tributarie e/o Previdenziali italiane.

A puro titolo di esempio, si indicano di seguito i servizi di consulenza ed assistenza legale che lo Studio Bisson rende negli interessi dei prori assistiti in relazione a:

  • Lavoro subordinato - accertamento di detto - accertamento dell'emersione del cosiddetto "lavoro nero"
  • Competenze retributive e previdenziali - accertamento e quantificazione di dette - conteggi - azioni di recupero per le differenze;
  • Mansioni superiori - accertamento dello svolgimento di mansioni superiori;
  • Contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale - ricorsi giudiziari in dette materie - accertyamento differenze contributive e provvigionali;
  • Contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - accertamento e riconoscimento della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • Infortuni sul lavoro -  azioni per il riconoscimento della relativa indennità e sua liquidazione;
  • Licenziamento -  impugnazione di detto;
  • Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) - determinazione ed ottenimento erogazione di detto;
  • Conteggi e verifica regolarità buste paga;
  • Assistenza e consulenza nelle vertenze di Diritto sindacale;
  • Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs 626/94 e s.m.i.  - assistenza , consulenza e verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, con indicazione e /o rilevazione delle eventuali violazioni al dettato normativo e conseguenti possibili sanzioni di natura amministrativa, penale e previdenziale;
  • Fondo di garanzia INPS - intervento in detto fondo in caso di fallimento del datore di lavoro; Read more

Recupero Crediti PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Recupero Crediti

Lo studio offre servizi di consulenza ed assistenza legale, finalizzati al recupero dei crediti, che vengono attuati, dapprima con un intervento stragiudiziale ed a seguire - in caso di mancato ottenimento del dovuto - con tempestive azioni in ambito monitorio, giudiziale ed occorrendo, con precedure esecutive.

Attraverso una rete di collaborazioni e di corrispondenti, è in grado di assistere i propri clienti in tutto il territorio italiano, isole comprese.

Il recupero del credito è un’azione spesso necessaria, nei confronti di ogni soggetto, anche giuridico, che ometta, in tutto od in parte di onorare gli impegni di pagamento assunti (es. per fornitura di beni e servizi, etc.) o gli obblighi che gli derivano dalla legge (es. spese condominiali o contributive, etc.).
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Il debitore e’, altresì, obbligato al pagamento delle spese che si siano rese necessarie per l’azione di recupero dei crediti.

Nelle transazioni commerciali:
- il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile;
- gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento stabilito;
- il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia allo stesso attribuibile od imputabile.

Il pagamento delle competenze legali potrà essere concordato al termine del procedimento ed al buon esito del recupero del credito.

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Lunedì 10 Gennaio 2011

Separazione e Divorzio Giudiziale PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto di Famiglia

Nella separazione giudiziale cosìccome nel divorzio giudiziale, come è noto, non sussiste un accordo preventivo fra i coniugi relativamente alla regolamentazione delle loro condizioni di natura patrimoniale nonché quanto alla disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei loro eventuali figli.

In tale circostanza i coniugi dovranno necessariamente affrontare una vera e propria causa, preceduta peraltro da una fase Presidenziale in cui potranno esssere adottati provvedimenti giudiziali indifferibili ed urgenti; per tale causa i coniugi dovranno obbligatoriamente avere una difesa tecnica di un Avvocato in mancanza del quale non potranno costituirsi in giudizio.

Lo Studio Bisson, attraverso lo staff di avvocati di cui si avvale, è in grado di assistere i coniugi avanti tutti i tribunali italiani, a costi particolarmente vantaggiosi per la propria clientela, la quale potrà richiedere allo studio un preventivo, senza impegno, e così conoscere l'intero costo del giudizio da sostenere.

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Separazioni e Divorzi PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto di Famiglia

Nella casistica più comune si può dire che esistono due tipi di Separazione e Divorzio che hanno effetto legale sul matrimonio:

1) Separazione consensuale e Divorzio congiunto si ha nel caso in cui i due coniugi siano concordi per lo svolgimento di un unica procedura.

2) Separazione e Divorzio giudiziale si ha nel caso in cui non si trovi un accordo tra i coniugi e si proceda quindi individualmente, separatamente.

 

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Separazione consensuale e Divorzio congiunto PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto di Famiglia

La separazione ed il divorzio presentato con domanda congiunta dei coniugi presuppone che vi sia già un accordo dei coniugi stessi avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e le decisioni relative all'affidamento dei loro eventuali figli e quindi al mantenimento di questi ultimi.

In queste due procedure, rispettivamente di Separazione consensuale e di Divorzio congiunto l'assistenza di un legale che predisponga il ricorso congiunto per entrambi i coniugi secondo gli accordi consensualmente raggiunti dagli stessi e che accompagni passo dopo passo i coniugi nell'intero iter procedimentale dall'inizio e fino alla fine dello stesso, non risulta obbligatoria, pur essendo necessario e comunque utile, la difesa tecnica che può rendere un avvocato e ciò in quanto, in tali procedure, le parti possono decidere di comparire personalemente all'udienza presidenziale avanti al tribunale, senza l'assistenza appunto, dell'avvocato.

In questa ipotesi, lo Studio Bisson, al solo costo di Euro 600 ( solo euro 300 per ciasciun coniuge), offre ai propri clienti un servizio che preveda la predisposizione del ricorso e la necessaria assistenza ai coniugi tale da permettere loro di affrontare personalmente l'intera procedura di separazione e/o divorzio congiunto per tutto quanto riguardi sia la fase Presidenziale ( nella quale vengono decise ed adottate le misure indifferibili ed urgenti nell'interesse delle parti tutte) e sia nella fase colleggiale di omologa della separazione ovvero, di sentenza, nel caso di divorzio.

Nell'ipotesi in cui i coniugi preferiscano essere assistiti tecnicamente anche in sede di udienza Presidenziale, lo Studio Bisson potrà fornire loro la possibilità di costituirsi in giudizio con un proprio Avvocato che li assisterà in udienza.

In questo caso il servizio avrà un costo complessivo di euro 900 ( solo 450 per ciasciun coniuge), a cui dovrà essere solo aggiunto il costo della domiciliazione, che varieranno a seconda dell'attività da doversi rendere, e che in ogni caso trattasi di costi di domiciliazione particolarmente vantaggiosi che vengono accordati in via esclusiva ai clienti dello Studio.


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Lunedì 03 Gennaio 2011

Testo Unico per l'edilizia PDF Stampa Email

Casi studio / Norme e Leggi

Il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nella versione coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge 448/2001, dalla Legge 166/2002, dal D.L. 301/2002, dal D.L. 269/2003, dalla Legge 311/2004 e dalla Legge 246/2005.


Testo Unico in materia Edilizia (D.P.R. 380/2001)

(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 448/2001, dalla Legge 166/2002, dal D.L. 301/2002, dal D.L. 269/2003, dalla Legge 311/2004 e dalla Legge 246/2005)

Parte I

Parte II

Parte III - Disposizioni finali (Artt. 136-138)


Approfondimento Art.22 D.P.R. 380/2001

Specifica che con la D.I.A. si possono eseguire lavori non inclusi tra quelli soggetti ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001). È pertanto richiesta la Denuncia di Inizio Attività per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Sono da considerarsi lavori di Manutenzione Straordinaria le seguenti opere:

- i lavori necessari per rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali di edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che gli stessi non modifichino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso;
- il rifacimento totale di intonaci, recinzioni e cancellate, manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, dei colori, nonchè il completo rifacimento di locali tecnici;

- il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne comprendente anche il taglio delle murature alla base per isolamento dall'umidità di risalita;

- la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle superfici e dei volumi dello stato di fatto;

- la ridistribuzione interna di singole unità immobiliari al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione, la ricostruzione o la modifica di pareti interne tenendo tuttavia presente che per queste opere vanno comunque osservati i vincoli di intervento sugli immobili tutelati da vincoli;

- le opere necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici industriali e artigianali purché le stesse non comportino aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso;
- le opere costituenti volumi tecnici al servizio di edifici già esistenti;

- i lavori finalizzati all' abbattimento delle barriere architettoniche che comportino la costruzione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

Con tale strumento si possono inoltre realizzare anche varianti a Permessi di Costruire che non comportino variazioni di volumi, sagoma o superfici utili, oppure opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano Particolareggiato e te tipologie edilizie siano state già definite. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A. e comporta il pagamento di oneri.

La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: una volta effettuata la comunicazione, decorsi 30 giorni dalla data del protocollo, il richiedente può dare inizio ai lavori.

 


Fonte: www.altalex.com

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Mercoledì 29 Dicembre 2010

Rinnovo C.P.I. PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Antincendio VVF

Il C.P.I. ovvero Certificato di Prevenzione Incendi, è un documento che viene rilasciato dai Vigili del Fuoco per tutte quelle attività riportate nell'elenco di cui al D.M. 16/02/1982 elenco attività soggette a C.P.I."; successivamente all'avvenuta esecuzione delle opere necessarie prescritte da apposito progetto approvato.

Il C.P.I. ha una validità temporanea, al termine della quale deve essere rinnovato, attivando la procedura predisposta dalla normativa.


N.B. Per progetti antincendio si veda la sezione Progettazione Integrata >> Antincendio

 

Avete necessità di rinnovare il C.P.I.  ?

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Casi Studio: Normativa VV.F, [rokdownload menuitem="761" downloaditem="47" direct_download="false"]D.M. 16/02/1982[/rokdownload]
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Giovedì 23 Dicembre 2010

Contributo per il rilascio del permesso di costruire PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto del comma 5, dell'art. 2 L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

 

  1. all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
  2. alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  3. alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  4. ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dal penultimo e ultimo comma, dall'art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.  Read more


Giovedì 16 Dicembre 2010

SCIA, un vademecum per i progettisti PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

SCIA, ovvero nuova procedura per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni senza mutamenti di volume e sagoma

La sostituzione da DIA  a SCIA  non è sempre automatica, ma deve sottostare alle seguenti condizioni:

Valutazioni preliminari
Come primo passo il progettista deve accertarsi che l’intervento non rientri nei casi di:

   - edilizia libera , come manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola, serre mobili;

  - interventi soggetti a comunicazione, come manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di aree ludiche e arredo di aree pertinenziali;

  - interventi soggetti a permesso di costruire, come nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.

 

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Come la SCIA si applica all'edilizia PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

L'ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa, in risposta a quesiti avanzati dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lombardia, ha elaborato una nota nella quale rende noto il proprio parere sulla delicata, ed assai dibattuta in queste settimane, questione dell'applicabilità o meno della «Scia» (Segnalazione certificata di inizio attività) anche all'attività edilizia, ed in particolare agli interventi soggetti al regime della Dia, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

 

Come noto il comma 4-bis dell’art. 49 della recente L. 122/2010 ha sostituito integralmente l’articolo 19 della L. 241/1990, originariamente rubricato «Dichiarazione di inizio attività», con l’intento di perseguire l’ampiamente annunciato obiettivo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa dell’attività d’impresa. A tal fine il nuovo articolo 19 ha istituito una «Segnalazione certificata di inizio attività» (Scia) che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.



Lunedì 13 Dicembre 2010

Manutenzione Ordinaria PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono : opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti (es: piano del colore).


Sono da considerarsi  opere di manutenzione ordinaria:   
A) FINITURE ESTERNE
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:
− ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
− pulitura delle facciate;
− riparazione e sostituzione di infissi, serramenti, portoni, cancelli, serrande e vetrine (o porte d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
− ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura stessa;
− riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;
− riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
− installazione di grate, limitatamente al vano finestra.
− applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;
− rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;
− riparazione delle recinzioni.
B) FINITURE INTERNE
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste:
− riparazione e rifacimento delle pavimentazioni;
− riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
− riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro.
C) OPERE MURARIE INTERNE
Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste:
− apertura e chiusura di vani porta, su muri non portanti all’interno della stessa unità immobiliare;
− piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all’interno della stessa unità immobiliare;
− spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.
D) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell’impianto.
E) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.
F) ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E AGRICOLI
Opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, purché tali interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.
− Opere di modesta entità per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni.
− Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l’installazione di apparecchiature all’aperto, di modesta entità, per il miglioramento di impianti esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.


 

Iter per l'esecuzione di Opere di Manutenzione Ordinaria

L’esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere stesse come di manutenzione ordinaria, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza.

Per i soli interventi di ripristino della tinteggiatura, di intonaci, di rivestimenti e di elementi architettonici e decorativi, che interessano parti dell’edificio visibili dagli spazi pubblici, deve essere data comunicazione scritta al Comune prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori.

Qualora opere di manutenzione ordinaria siano previste nell’ambito di altro tipo di intervento, esse seguono le procedure autorizzative dell’intervento principale cui si accompagnano.

 

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Ristrutturazione edilizia PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

Per "ristrutturazione edilizia" si intende quella serie di interventi  che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.

 


Restauro e risanamento conservativo PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
Con questo tipo di  interventi si entra nel campo del restauro, che nel mondo dell'architettura è un tema controverso, in cui architetti illustri e non dibattono da secoli. Il restauro è qui inteso dalla legge come restauro conservativo (come definito dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4), ovvero il restauro che mira non a conservare l'edificio così come ci è arrivato, ma a riportare l'edificio ad un preciso momento della sua epoca (lo stato normale) in cui esso si definisce "compiuto".
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Manutenzione Straordinaria PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
Per interventi di  manutenzione straordinaria si intendono: le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio. Più precisamente, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare dei nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti.

Per Esempio:

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Giovedì 09 Dicembre 2010

Fotovoltaico PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Ambiente ed Energia

Il 2012 è stato l'anno in cui sono stati applicati degli incentivi molto vantaggiosi a tutti quegli impianti fotovoltaici che sono stati realizzati o che vengano completati entro l'anno. Anche per il 2013 sono previsti degli incentivi che, purtroppo, sono progressivamente inferiori per ogni quadrimestre. In ogni caso, tali incentivi riscuotono ancora un notevole interesse e, per tutto il 2013 gli impianti che verranno completati presentano il vantaggio di poter essere comunque messi in ammortamento in un periodo di anni comunque attrattivo.

Per valutare l'incidenza di detti incentivi, è stato predisposto uno specifico prospetto scaricabile

 

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S.C.I.A. PDF Stampa Email

Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

S.C.I.A. o D.I.A. o Permesso a Costruire ?

Alla luce delle recenti novità introdotte dalla normativa in merito alle pratiche edilizie da effettuare prima di iniziare l'esecuzione di opere edili, riguardanti nuove costruzioni o ristrutturazioni, è stato predisposto un prospetto riepilogativo in grado di fornire un primo orientamento all'utente che si accinge ad effettuare tali opere.

Il prospetto è scaricabile da [rokdownload menuitem="744" downloaditem="41" direct_download="false"]quì[/rokdownload]

 

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Lunedì 06 Dicembre 2010

Contattaci PDF Stampa Email

Studio Bisson / Lo studio Bisson
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Mercoledì 01 Dicembre 2010

Pagina in costruzione PDF Stampa Email

Studio Bisson / Lo studio Bisson

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Pagina in Costruzione - Under Costruction 

Ci scusiamo per il disagio

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Lunedì 22 Novembre 2010

Diritto di Famiglia PDF Stampa Email

Info Servizi Legali / Diritto di Famiglia

Lo Studio offre assistenza Legale, sia stragiudiziale che giudiziale, avanti tutti i tribunali Italiani in materia di Diritto di Famiglia, con particolare attenzione alla tutela dei minori e della persona specialmente nelle procedure di separazione (consensuale e/o giudiziale) dei coniugi e nelle procedure di divorzio.

Lo studio offre altresì consulenza ed assistenza in Diritto Canonico per le pratiche di nullità del matrimonio canonico da intentarsi avanti l'autorità giudiziaria ecclesiastica, ed avanti alla Sacra Rota Romana.

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    Contratti PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Contrattualistica
    Lo Studio Bisson offre ai propri clienti un servizio altamente professionale  per la:
    • Redazione nuovi contratti
    • Revisione contratti
    • Integrazione contratti
    • Cessazione contratti

    di qualsiasi tipo e natura garantendone la regolarità formale e la conformità alla normativa vigente.
    L’attività di redazione di un contratto risulta essere il primo passo per evitare un possibile lungo e costoso contenzioso o, comunque, per precostituirsi una solida base per vedere riconosciute le proprie ragioni in caso di eventuale giudizio.

    Non redigiamo contratti PRESTAMPATI ma, attraverso la collaborazione con professionisti specifici del settore del contratto; i contratti vengono redatti ( o revisionati e quindi modificati)  in base alle esigenze peculiarie di ciascun cliente. Sulla base delle informazioni, della documentazione  forniteci, possiamo predisporre e quindi  redigere il contratto che meglio tuteli gli interessi del Cliente.

    Lo Studio pertanto  è in grado di fornire ai propri Clienti quell'indispensabile supporto nella scelta della forma contrattuale più adatta alle esigenze manifestate dal Cliente, suggerendo, se necessario, l'inserimento delle clausole più indicate alla tutela degli interessi dello stesso.

    Il costo per questo servizio di assistenza contrattuale varia a seconda della complessità del contratto da redigere; i Clienti dello Studio possono avere un preventivo gratuito personalizzato senza impegno, semplicemente contattandoci, indicando quale sia l'oggetto del contratto.

     

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    Giovedì 30 Settembre 2010

    Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Contenzioso

    Cos'è l'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.)

    L'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) è uno strumento processuale previsto dall'art. 696 bis c.p.c dal doppio aspetto: il primo è quello che permette di utilizzare l’ATP quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti; il secondo è quello che riconosce alle parti  il diritto di precostituire una prova prima e al di fuori del processo.

    Nell'ATP al CTU è delegato l'incarico di cercare la conciliazione fra le parti; ove ciò avvenisse il CTU sarebbe retribuito dalle parti senza i vincoli dei valori delle vacazioni sopra menzionate.

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    Martedì 28 Settembre 2010

    D.I.A. se non viene presentata PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    Cosa succede se non viene presentata la D.I.A ?

    Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

    • eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
    • iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
    • eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
    • eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

    La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

     

    A chi, Dove e Come deve essere Presentata la D.I.A.?

    Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, come detto, dopo 30 gg dalla data di presentazione (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico), e si possono effettuare le opere edilizie.


    Quali documenti allegare alla D.I.A.? Read more


    Analisi di un incendio (approfondimento) PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza

    Qual'è l'azione di un incendio?

    L’incendio agisce sulla struttura riscaldandone gli elementi,provocando dilatazioni,coazioni e degrado dei materiali. È la temperatura il parametro principale che governa la risposta dei materiali, l’azione incendio viene pertanto descritta attraverso l’evoluzione nel tempo della temperatura dei gas caldi, prodotti dalla combustione che trasmettono calore per convezione e irraggiamento alla struttura.

    Le modalità di evoluzione di un incendio sono molteplici e dipendono da molti fattori. In generale può essere individuata    una prima fase di innesco caratterizzata da temperature crescenti ma non molto elevate. Se non si verifica un’autoestinzione, alla fase d’innesco segue un’estensione rapida ed incontrollata della combustione, tale da renderla irreversibile e generalizzata. Questa condizione viene detta “flash-over” oltre la quale inizia la fase di sviluppo pieno dell’incendio,producendo un notevole innalzamento della temperatura fino a un massimo, quando inizia ad esaurirsi il materiale combustibile. Segue la fase di spegnimento, la temperatura subisce una riduzione progressiva e lenta.

    Per quando riguarda la prevenzione degli incendi i parametri che influiscono sullo sviluppo dell’incendio sono la natura e la quantità dei materiali combustibili, le modalità di apporto del comburente (ossigeno), la presenza di provvedimenti atti a circoscrivere spazialmente i fenomeni (compartimentazione) o ad ostacolarne lo sviluppo (impianti di spegnimento automatico).


    Omologazione di conformità VV.F.

    La certificazione di appartenenza di un componente o di una struttura ad una certa classe di resistenza al fuoco si ottiene nella maggior parte dei casi per via sperimentale tramite una prova presso un laboratorio abilitato dal Ministero dell’Interno, sul quale lo stesso ministero esercita attività di sorveglianza. Conformemente a quanto prescritto dal D.M. 4/5/1998, la valutazione della resistenza al fuoco può essere anche di tipo analitico o tabellare e quindi può essere definita secondo la Circolare 91 del 14/9/1961 e le norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 (quest’ultime solo per le strutture in cls).


    Per valutare la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo in laterizio il riferimento principale è quanto indicato all’interno della Circolare n. 91 del Ministero degli Interni, del 14/9/1961 (“Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile”). Anche se il titolo può trarre in inganno, il campo di applicabilità della Circolare è stato esteso, nel corso degli anni, anche ai fabbricati in calcestruzzo armato e/o precompresso, in legno, a struttura mista, in muratura, ecc., di destinazione anche diversa da quella di uso civile.


    È anche opportuno ricordare che, nel caso della resistenza al fuoco, l’omologazione dell’elemento è richiesta solo per alcune tipologie di prodotti, quali le porte ed altri elementi di chiusura (si veda D.M. 14/12/1993). Per contro il Ministero dell’Interno non prevede per le certificazioni di resistenza al fuoco su pareti in laterizio alcuna procedura di omologazione (si veda in proposito il chiarimento del Laboratorio del Centro Studi del Ministero dell’Interno riportato di seguito). Il produttore che detiene la certificazione è tenuto infine a rilasciare una “Dichiarazione di conformità” del materiale fornito al prototipo testato.

    Link esterni:
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    Domenica 26 Settembre 2010

    Allegati per la D.I.A. PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
    Alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) dovranno essere allegati:
    • una relazione che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e che contenga nella medesima asseverazione una descrizione dello stato dei luoghi e la dichiarazione circa la legittimità delle preesistenze;
    • n. 3 elaborati grafici contenenti: stralcio di P.R.G.- foglio catastale - P.P., rilievo del lotto con profili, piante prospetti e sezioni in scala 1:100 ante-inter-post operam;
    • dichiarazioni di conformità alle Leggi: 13/89 - 46/90 - 10/91 - smaltimento materiali di risulta;
    • atto d’obbligo richiesto dalle N.T.A.;
    • determinazione degli oneri concessori ove dovuti (da versare prima dell’inizio dei lavori);
    • pagamento dei diritti di segreteria e tassa istruttoria.

    Al termine dei lavori, entro tre anni dall’inizio, il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato previa comunicazione di fine lavori. L’istruttoria dell’Ufficio avverrà entro 20 gg. sulla scorta della relazione asseverata e degli elaborati grafici presentati in ordine a:

    • vincoli;
    • edificabilità;
    • ammissibilità relativamente alle N.T.A.;
    • verifica calcolo oneri concessori.

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    Super D.I.A. PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    Cos'è la super D.I.A.

    Si può ricorrere alla super Dia per realizzare nuove costruzioni o ampliamenti ma solo quando esistono piani attuativi che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.  Le procedure veloci si possono estendere agli immobili soggetti a vincolo (archeologico, paesistico, monumentale, ecc.) quando l'ente interessato alla tutela rilascia il nulla osta ai lavori.  I lavori possono iniziare dal 21° giorno (entro un anno) dopo la presentazione della domanda. La validità è di tre anni dall'inizio dei lavori salvo chiedere proroga.  L'iter si conclude con la presentazione di una dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore di lavori.

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    Venerdì 24 Settembre 2010

    Intensità della radiazione solare PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza

    Nella stagione fredda, l'energia solare può dare un contributo significativo al fabbisogno energetico degli edifici. A tal fine vengono utilizzati i seguenti meccanismi:

    - la captazione solare, in cui l'energia solare captata viene trasformata in calore;

    - l'accumulo termico, in cui il calore captato durante il giorno viene accumulato per un uso successivo;

    - la distribuzione del calore, in cui il calore captato/accumulato viene indirizzato alle parti dell'edificio che è necessario riscaldare;

    - conservazione del calore, in cui il calore è mantenuto nell'edificio il più a lungo possibile.

     

    I sistemi solari passivi si dividono in diretti, indiretti ed isolati.  Il sistema diretto, quello più comune, presenta ampie vetrate esposte a sud, aperte direttamente sull'ambiente interno, che dispone di sufficienti masse di accumulo termico. I principali sistemi indiretti sono: il muro termico, il muro di Trombe e le serre. 

     Captare l' energia solare

    Occorre collocare gli spazi in relazione ai loro bisogni di riscaldamento, al fine di minimizzare la domanda totale di energia. Gli spazi che richiedono un riscaldamento continuo devono essere orientati a Sud, in modo da sfruttare al massimo gli apporti solari. L'effetto della radiazione solare su un edificio non è dovuto esclusivamente alle finestre, ma anche alla capacità di accumulare calore nella struttura edilizia nel suo complesso.

    Favorire l'ingresso ed il contributo della radiazione solare rappresenta la principale strategia di riscaldamento passivo. Si parla di guadagno diretto quando la radiazione entra direttamente nello spazio da riscaldare attraverso ampie superfici vetrate. Dimensioni, forme e orientamento delle finestre possono influire sull'entità dei guadagni solari e così anche il vetro, a seconda delle sue caratteristiche (vetro singolo/vetro doppio), contribuisce a contenere le perdite di calore.

    Si definisce serra solare uno spazio abitabile in vetro, contiguo ma separato dal locale soggiorno, che assorbe la radiazione solare, fornendo un netto contributo per il riscaldamento quando la sua temperatura risulta superiore a quella degli ambienti interni. Durante l'inverno, in particolare, essa svolge anche una funzione di spazio- filtro riducendo le dispersioni di calore verso l'esterno. Diversamente in estate la serra può produrre fenomeni di surriscaldamento e occorre quindi ostacolare l'ingresso della radiazione solare tramite schermature e favorire la fuoriuscita dell'aria calda attraverso apposite aperture.


     


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    Giovedì 23 Settembre 2010

    Riscaldamento domestico PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza

    Per riscaldare gli ambienti domestici si possono usare diversi metodi e diversi prodotti:

    Pannelli radianti

    I pannelli radianti, come fonte di riscaldamento, hanno il vantaggio, per quanto riguarda l'arredamento di un locale, di non interferire nella disposizione e di non creare problemi di ordine estetico. Infatti sono costituiti da serpentine di tubazioni annegate nelle strutture orizzontali o verticali della casa: si possono avere cosi pannelli a soffitto, pannelli a pavimento, e pannelli a parete. La temperatura dell'acqua, in questi pannelli, non deve superare normalmente i 45-50 °C perchè il calore non danneggi le strutture murarie. Il sistema a pannelli può essere usato, se appositamente disposto, per il raffrescamento estivo.

    Termoconvettori

    È un sistema di riscaldamento che prevede tubi (allacciati alle condutture di andata e ritorno dell'acqua) su cui sono fissati elementi ad alette, sistemati in nicchie in parte chiuse da uno schermo, che di solito è in metallo. L'aria entra dall’apertura inferiore dello schermo, attraversa il termoconvettore e esce riscaldata dall'apertura superiore. La nicchia in cui è sistemato il termoconvettore si comporta come un piccolo camino attivando la circolazione dell’aria. Più la nicchia è alta e più aumenta la circolazione dell'aria attraverso il termoconvettore, e di conseguenza aumenta il rendimento. Quando non sono in nicchia, si presentano come « cassette » che potrebbero essere scambiate per copricalofireri.



    Termoventilazione

    Gli impianti di riscaldamento tendono a portare a valori « ottimi » l'aria degli ambienti, ma le sensazioni di « benessere » dipendono, oltre che dalla temperatura, anche dalla purezza, dalla velocità e dall'umidità relativa dell'aria. Gli impianti di condizionamento sono in grado di controllare tutte queste « voci »: con la termoventilazione, che è qualcosa di intermedio tra il riscaldamento e il condizionamento integrale, si agisce (solo in inverno però) sulla temperatura, sulla velocità e sulla purezza dell'aria. L'impianto di termoventilazione nelle abitazioni private è soprattutto indicato in quegli ambienti dove c'è poco ricambio naturale d'aria, come per esempio nei seminterrati oppure nelle case costituzionalmente umide.

    Gas

    È tra i combustibili usati in tutto il mondo per alimentare stufe e caldaie di impianti termici. Il problema centrale degli impianti a gas è la sicurezza, e tutti dovrebbero conoscere le norme che regolano l'impiego del gas combustibile prima di usufruire di questo mezzo di riscaldamento. Perché, se alcuni gas non sono di per sé tossici, la loro combustione in un ambiente povero di ossigeno genera il mortale ossido di carbonio. Un impianto di riscaldamento con stufe a gas deve quindi essere fatto da uno specialista (mentre fornelli, cucine o stufette possono essere installati da chiunque, sempre rispettando certe norme di sicurezza). Per esempio, è imprudente mettere apparecchi a gas in bagno, nelle camere da letto o in locali sotterranei dove i gas tossici potrebbero ristagnare.

    I Radiatori (caloriferi)

    La loro forma è studiata per favorire il più possibile la trasmissione di calore, e perché questo avvenga con il massimo rendimento è bene che gli elementi dei radiatori non siano mai verniciati con pittura lucida. Negli ambienti di piccole dimensioni, quando lo spazio deve essere sfruttato al centimetro, si possono anche usare : le piastre radianti, lisce o leggermente nervate, in ghisa o in acciaio. La sistemazione sottofinestra dei radiatori è la più adatta a una buona distribuzione della temperatura negli ambienti: oggi, in clima di risparmio energetico, qualcuno la sconsiglia. Quando i radiatori sono messi in nicchia o dissimulati da uno schermo frontale, perdono una parte della loro efficienza: meglio quindi lasciarli in vista senza preoccuparsi troppo, sul piano estetico, della loro presenza. Si potranno tinteggiare nel colore delle pareti oppure in quello predominante della tappezzeria, se questa fosse a disegni di diverse tinte. Comunque, se si dovesse nascondere un radiatore in un mobile, per esempio per incorporarlo in una parete - libreria, bisogna che il calore abbia libero sfogo attraverso il pannello frontale che può avere una feritoia in alto e in basso, oppure essere costituito da una grata metallica, da un'antina a persiana o in paglia di Vienna. Per evitare danni ai mobili, bisogna avere l'accortezza di rivestire con fogli di amianto le parti in legno che confinano con il radiatore.

    Camini

    L'aspetto esteriore è senz'altro importante, ma è indispensabile che il funzionamento sia perfetto. Se la canna fumaria è già predisposta e il camino messo in quella certa zona non favorisse una buona disposizione dei mobili, si potrà spostarlo sulla stessa parete, collegandolo alla canna fumaria con una conduttura che avrà al massimo l'inclinazione di 45 gradi. Se il camino fosse troppo lontano dalla canna fumaria e l'inclinazione superasse i 45 gradi, il tiraggio risulterebbe difficile. Per facilitare il deflusso del fumo è necessario che la cappa non sia troppo bassa rispetto all'altezza del focolare, e inoltre la linea che unisce la cappa con la canna fumaria deve essere dolce e ascendente, senza nessun angolo vivo.

    Camini moderni

    I camini moderni in genere sono costituiti da monoblocco con vetro apribile a scomparsa e con ventilatori per emissione di aria calda, il rivestimento è in marmo o legno.
    Il camino ad angolo è ideale per locali di piccole dimensioni, dato il suo ingombro ridotto. Per inserirlo in un arredamento moderno il monoblocco può essere rivestito con una semplice strollatura, oppure completato con uno dei rivestimenti disponibili.
    Sono dotati di uscita fumi circolare, in modo da consentire l'utilizzo di canne fumarie prefabbricate in acciaio inox.

    Camini rustici

    I camini rustici sono aperti e caratterizzati da specifiche lavorazioni del rivestimento, in marmo, pietra o legno. Vengono infatti effettuate particolari procedure sui rivestimenti per la creazione di superfici irregolari che donano un aspetto rustico.
    Sono ideali per le case di campagna, le taverne e ogni altro luogo dove ritrovare il piacere della tradizione. La pulizia delle canna fumaria deve essere effettuata all'inizio di ogni stagione per evitare possibili incendi, l'esterno del caminetto può essere rivestito con motivi floreali o con appositi oggetti. I caminetti prefabbricati a focolare aperto assicurano, insieme al piacere del fuoco, anche una integrazione al riscaldamento domestico, ottenuta sia per irraggiamento attraverso il focolare, sia tramite distribuzione di aria calda.

    Rivestimenti camini

    I rivestimenti adeguano il camino all'ambiente circostante, i camini rustici possono essere rivestiti con vari materiali, pietra, pietra ollare, marmo, legno e sono particolarmente adatti per arredare la taverna, se ne trovano di frontali completi di panca e mobiletto.  I camini classici hanno un rivestimento che si adatta ad ogni tipo di ambiente, anche moderno e sono adatti soprattutto per il soggiorno.

    Alcune idee per rivestire con gusto: pietra di Bretignac, zoccolo in pietra di Chazell e mattoncini refrattari fatti a mano; pietra di Mauzenes, mattoncini refrattari rosa fatti a mano con travi in rovere, oppure pietra di Mauzenes, mattoncini refrattari salmone anticati completo di travi e scaffali in rovere; marmo di Bretignac, mattoncini sabbiati e fatti a mano, trave in rovere massiccio; granito rosso Funil e mattoncini rosa fatti a mano. 


    Alcuni consigli utili per mantenere l'efficienza del caminetto:
    Al primo utilizzo quelli a gas debbono restare accesi per almeno 4 ore continuative. Pulire il vetro dopo le prime 4 ore di funzionamento, ripulire il camino all'inizio di ogni stagione e controllarne la funzionalità una volta all'anno. La maggior parte dei camini o stufe a legna sono essenzialmente decorativi anche se ce ne sono di alcuni modelli che oltre ad essere decorativi sono anche funzionali. Per migliorare l'efficienza del camino, se si tratta di un modello a focolare aperto, basta inserire all'interno un monoblocco dotato di chiusura ermetica.


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    Comfort Termico PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza

      Il comfort termico dipende da:
    • Parametri fisici: temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità relativa, velocità dell’aria, pressione atmosferica;
    • Parametri esterni: attività svolta che influenza il metabolismo, abbigliamento;
    • Fattori organici: età, sesso, caratteristiche fisiche individuali;
    • Fattori psicologici e culturali.

    Inoltre in base alle condizioni sociali e ambientali si possono trovare diversi gradi di accettazione di situazioni non confortevoli. Infatti trovandosi in una prolungata situazione di disagio si possono ritenere "normali" anche situazioni ambientali che in contesti diversi sarebbero giudicate di malessere. In una civiltà evoluta come la nostra si richiede invece un elevato grado di confort.  Nel contesto dei paesi economicamente più sviluppati non sarebbe realistico perseguire un risparmio energetico riducendo le prestazioni ambientali degli edifici. Il sacrificio energetico, cioè la rinuncia all’utilizzo di alcune comodità e al benessere può essere solo una consapevole scelta personale e non può venire da un’imposizione progettuale.


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    CTP ( approfondimento ) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Contenzioso

    Oltre a ciò che è stato detto in precedenza...

    L’art. 201 c.p.c. prevede che:

    " Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche"

    In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.

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    Venerdì 10 Settembre 2010

    Trasformazione locazione PDF Stampa Email

    Casi studio / Progetti

    Progetti Esempio:

    Trasformazione locazione da Ufficio ad Abitazione

    Trasformazione locazione da Ufficio ad Abitazione-Ufficio

     

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    Pagina in Costruzione - Under Costruction

    Ci scusiamo per il disagio

    Per informazioni sul servizio potete conttarci via Mail o tramite Telefono.


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    Venerdì 13 Agosto 2010

    Superficie catastale, DPR 138/98 PDF Stampa Email

    Casi studio / Norme e Leggi
    Norme Tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

    Il DPR n. 138 del 1998 afferma che "l'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale" (art.3). I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C.

    1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
    2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
    3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
    4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.


    Per quanto riguarda i criteri per i gruppi R (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di computo.


    La superficie catastale è data dalla somma:

    • della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
    • della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
    • del 25 per cento qualora non comunicanti;
    • della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
    • della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.

    La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.

    Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

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    Illuminazione Ambienti Domestici PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza

    La corretta illuminazione degli ambienti è legata alla disposizione dei mobili: è quindi necessario, quando si studia un tracciato elettrico, avere bene in mente come sarà l'arredamento. Per ottenere un'illuminazione razionale sono necessari: un giusto dosaggio di luce diretta, di luce indiretta e di luce diffusa; l'uso appropriato degli apparecchi illuminanti (a sospensione, a parete, a piede); la scelta di lampade efficienti; la giusta potenza delle lampade; l'opportuna .colorazione degli ambienti.

    Illuminazione diretta. È indispensabile dove si richiede concentrazione di luce, come per esempio sul tavolo da pranzo, sullo scrittoio, sul tavolo da lavoro e nell'angolo lettura.

    Luce indiretta. È indicata per l'illuminazione generale dei locali: la sorgente luminosa è nascosta alla vista e l'illuminazione è ottenuta per riflessione su superfici chiare. Dovrà essere integrata con apparecchi a luce diretta o diffusa che concentrino la luce nei punti necessari. 

    Illuminazione diffusa. Si ottiene con lampade da tavolo o da terra capaci di creare una certa atmosfera. Le lampade a soffitto, a parete o a piede possono essere indifferentemente studiate per produrre luce diretta, indiretta o diffusa. Per ottenere una buona illuminazione non basta scegliere la lampada appropriata, ma occorre individuare l'esemplare più idoneo alle proprie esigenze.

     

    Esempio

    Esistono lampade da parete (appliques) che producono una luce diffusa; altre, sempre di questa categoria, che forniscono un fascio di luce diretta. Se quindi dobbiamo illuminare l'angolo lettura, sceglieremo, tra le appliques, quella in grado di darci una efficace luce diretta. È importante, quando si fa una scelta, non basarsi soltanto su valutazioni estetiche, ma prima di tutto si deve tener conto che una lampada è un apparecchio per fornire una perfetta illuminazione, quindi deve essere adatta allo scopo per cui è destinata: concentrare o diffondere luce e non dar luogo a fenomeni di abbagliamento. Inoltre le sue caratteristiche di consumo dovranno rispondere a criteri di economia. La produzione è cosi vasta che non è difficile trovare una lampada che oltre a piacerei riassuma tutte le qualità necessarie al nostro caso. Per ottenere una buona resa della lampada scelta è necessario che sia completata con lampadine adatte. Esistono alcuni tipi di lampadine, di importazione danese, che producono una luce rosata, morbida, suggestiva. Hanno un prezzo superiore alle normali lampadine, ma oltre a durare molto a lungo, consumano meno energia grazie al grado molto inferiore di calore che producono. Questo tipo di lampadina è adatto a un'illuminazione diffusa. Anche la colorazione degli ambienti concorre al miglioramento dell'illuminazione. Le tinte chiare alle pareti procurano un migliore coefficiente di riflessione, le pareti lucide più di quelle opache. Rivestimenti in legno scuro e tappezzerie in tessuto o in paglia aiutano a creare un'atmosfera intima e accogliente, ma anche a smorzare la potenza delle lampade. Vediamo, locale per locale, l'illuminazione dei diversi ambienti della casa.

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    L'illuminazione in cucina

    Illuminare bene la cucina vuol dire facilitare l'utente, voi, durante la fase di preparazione dei cibi. Oltre alla fonte principale di luce (una plafoniera collocata a soffitto, se il locale è piccolo, o un lume a sospensione se non lo è), è necessario distribuire altri punti luce, per esempio sopra il piano di cottura per eliminare le zone d'ombra che si creano tra i fornelli e chi sta cucinando. Generalmente la lampada è prevista nel bordo della cappa che sovrasta il piano di cottura, ma in ogni caso, quasi tutti i mobili per cucina possono essere attrezzati con piccoli impianti di illuminazione. Per poter avere una buona visibilità anche all'interno dei recipienti, bisognerà installare lampade con una potenza di almeno 60 watts. L'interruttore va messo in alto perché gli spruzzi delle cotture non lo raggiungano.

    Quando il locale non solo è abbastanza grande, ma è di forma irregolare o a « elle », non basterà una sola fonte di luce a soffitto per garantire una funzionale illuminazione generale. Intanto, se esiste una zona-pranzo, ci sarà una conveniente luce diretta sul tavolo (ottenuta magari con una lampada a saliscendi in modo che l'altezza venga regolata a piacere). Sul tavolo o sul «bancone », utilizzato come tavolo per la colazione, si può anche creare un tratto di soffitto luminoso ribassato; un'altra buona soluzione è installare un binario al centro del soffitto, che ne segua l'andamento per tutta la sua lunghezza, su cui fissare qualche spot che indirizzi la luce nei punti voluti.

     

     

    L'illuminazione camera da letto

    Una buona illuminazione generale è indispensabile e la si può ottenere con una plafoniera piatta applicata a soffitto (luce diffusa) o con appli­ques sistemate lungo le pareti. Per leggere o lavorare a letto, occorre un lume a faretto, posato sul ripiano del tavolino o meglio fis­sato a parete o applicato, con morsetto, al piano: queste soluzioni sono indicate soprat­tutto nelle camere dei ragazzi (si eviterà cosi che il lume cada a terra). Il lume a fa­retto convoglia il fascio di luce in una dire­zione precisa e lascia il resto del locale in ombra, cosa indispensabile quando la stanza è «doppia ».

    Quando in camera da letto. è stato ricavato l'angolo-toeletta, questo deve essere illumi­nato in modo che specchiandosi non si riman­ga abbagliati dalla luce. Il problema può esse­re risolto mettendo la fonte d'illuminazione di fianco o sopra lo specchio, usando lampa­de smerigliate o opaline, oppure collocando la luce dietro la lastra e facendola diffondere attraverso i margini dello specchio preparati in modo da essere antiabbaglianti e rifrangen­ti come il resto della superficie. Quando c'è spazio al di fuori della stanza da letto, è meglio che l'armadio non stia in que­sto locale: sia che l'armadio si trovi nel cor­ridoio notte, sia nella stanza da letto, il pro­blema è sempre lo stesso: che i capi di ve­stiario siano ben visibili ad apertura delle an­te. L'illuminazione generale dell'ambiente non è mai sufficiente perché sia le ante semiaperte sia la persona proiettano ombra nell'interno. Per questa ragione sono utili le luci nel mo­bile, magari incassate nello spessore del cie­lino dell'armadio per non creare intralci quando si ripongono o si estraggono i capi d'abbigliamento.

     

     

    L'illuminazione del soggiorno

    È nel soggiorno che la famiglia si ritrova a conversare, leggere, ricevere gli amici o a « vedere la televisione » e, quando la cucina è piccola e non esiste un tinello, è qui che si consumano i pasti. Quando l'ambiente non supera i 20 mq, può accogliere due sole zone che molto spesso sono l'angolo pranzo e l'angolo conversazione. Perché l'atmosfera intorno al tavolo da pranzo sia calda e intima, l'illuminazione deve essere concentrata e intensa; lo spazio intorno al tavolo deve essere sgombro per permettere una certa libertà di movimento. Ne deriva che l'apparecchio indicato per soddisfare le due condizioni è quello a soffitto con luce diretta. Poiché in un locale che accoglie due zone distinte (pranzo e conversazione) il tavolo va sistemato decentrato, il lume che scende da soffitto deve coincidere con un punto luce che non si trova al centro del locale. Se si abita una casa provvisoria o non si vogliono fare spese supplementari e il punto luce è al centro dell'ambiente, dovremo fare in modo di fissare il filo al di sopra del tavolo con un piccolo gancio a soffitto che qualsiasi elettricista sarà in grado di applicare. Naturalmente il lume non dovrà essere troppo pesante per non strappare il gancio. Tra i lumi moderni ve ne sono molti in materiale sintetico, in carta di riso, in tessuto trattenuto da un leggero scheletro in metallo o in materiale plastico. Una lampada ideale per illuminare il tavolo da pranzo è quella a cono aperto o a semisfera. Se il cono è troppo dilatato, è facile che la luce disturbi la vista di chi siede a tavola: in questo caso si dovrà usare una lampadina argentata o lattiginosa. L'inconveniente è superato se si usa una lampada a doppia riflessione, cioè alla semisfera superiore se ne oppone una seconda che nasconde la lampadina.

    Nei locali in cui il tavolo da pranzo non occupa una sede ben definita (tavoli pieghevoli o usati nelle altre ore per un altro scopo) si può ricorrere a un lume a piede o a una lampada a braccio che sporge dalla parete. La zona conversazione del soggiorno va illuminata con luce diffusa, cioè saranno preferite lampade da tavolo o da terra sistemate ai lati del divano o sulla diagonale rispetto all'angolo conversazione. I lumi da terra e quelli da tavolo possono avere altezze diverse e ingombri diversi: dipende anche dalla zona a cui sono destinati. Certe lampade a stelo fili forme con piccolo riflettore orientabile stanno bene se sono slanciate, alte 180-200 cm da terra: dato il loro ridottissimo ingombro, sono da sistemare dove manca spazio. Altre lampade, quasi sculture luminose, hanno bisogno di più « libertà » perché il loro volume è maggiore: questo tipo di lume raggiunge il metro, il metro e venti di altezza. Le lampade da tavolo per la zona conversazione possono essere molto basse, corpi luminosi che si adagiano sui ripiani, o possono avere una base e un cappello come i classici abat-jour: in questo caso, stando seduti sui divani, non si dovrà vedere il portalampada, quindi il lume avrà l'altezza proporzionata a quella del ripiano su cui è posata. Diciamo che i lumi da tavolo tipo abat-jour potranno misurare da 40 a 70 cm secondo l'altezza del piano su cui sono posati.  Il lume da soffitto diventa superfluo in soggiorno quando la cucina è abbastanza grande da poterci organizzare l'angolo pranzo: nel soggiorno. Chi preferisse ottenere anche un'illuminazione generale, può scegliere quella riflessa, sistemando tubi fluorescenti in scanalature che definiscono un tratto di soffitto ribassato (dove potrebbero, invece, essere incassati tanti piccoli oblò luminosi). L'illuminazione delle varie zone del soggiorno può anche essere ottenuta con un complesso di piccoli riflettori scorrevoli su un apposito binario a soffitto che indirizzino la luce nei punti voluti. Va anche ricordata l'illuminazione di quadri o di oggetti d'arte. Per i primi sono indicati i piccoli riflettori da parete che mandano la luce in un punto preciso ( luce diretta ); per gli oggetti andrà bene la luce diffusa quando la loro sistemazione è in nicchia o in contenitori con antine di vetro. Il cielino della nicchia o del mobiletto sarà in vetro opalino che scherma lampade fluorescenti. Se gli oggetti sono posati su una mensola o sui ripiani della libreria, andranno bene piccoli spot agganciati ai ripiani. rimarrà abbastanza spazio per una zona studio, lettura o relax. Sullo scrit­toio vi sarà un lume da tavolo a luce diretta che illumini bene il piano, mentre nell'angolo lettura andrà bene una lampada a luce diretta del tipo da terra. Per i tavoli da lavoro o da disegno, i lumi migliori sono quelli a snodo con morsetto per ancoraggio al ripiano del tavolo.

     

     

    L'illuminazione del bagno

    Quando il bagno, è « normale », senza separazione in zone, due fonti di luce possono bastare: una centrale e una a parete. Non è detto che l'illumina­zione generale dell'ambiente debba essere fornita da una luce da soffitto: potrebbero andar bene anche una o due appliques, a luce diffusa ma intensa. Attenzione: se una lam­pada, data la sua posizione, può essere rag­giunta da spruzzi d'acqua, bisogna che sia molto ben isolata (del tipo da esterno, per esempio) per ragioni di sicurezza.  Se il lavabo è inserito in un ripiano che fa anche da toeletta, bisogna che lo specchio a parete sia ben illuminato con lampadine si­stemate dietro al perimetro dello specchio, o anche in vista, ai lati, purché siano lampadine antiabbaglianti. La fonte luminosa, quando ci si specchia, deve sempre provenire dal da­vanti, meglio dai lati, piuttosto che dall'alto (si creerebbero ombre fastidiose).
    Anche in cucina, al posto dell'unica lampada centrale, vanno installate luci particolari nei vari punti di attività che sono: preparare i cibi, cucinare, consumare i pasti quando le dimensioni dell'ambiente lo consentono. In quest’ultimo caso è necessario un lume da soffitto con sali scendi, che possa essere abbassato sul piano del tavolo o alzato quando si richiede un'illuminazione generale dell'ambiente. Altra soluzione è un tratto di soffitto ribassato con faretti incassati o, ancora, un binario elettrificato con spot che indirizzano la luce nel punto voluto. Per illuminare da vicino le varie zone di lavoro, possono essere usati i soliti piccoli faretti con supporto in materiale plastico o in metallo.

     

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    Mercoledì 04 Agosto 2010

    Ristrutturazione PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Ristrutturazione

    Cos'è una Ristrutturazione

    Sostanzialmente, le ristrutturazioni non sono né lavori di manutenzione ordinaria, né di manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.

    Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione integrale ("con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" - art. 3 d) del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002) o, comunque, le opere che portano alla realizzazione di un immobile in tutto o in parte differente dall'originale.

    I passaggi e le procedure, di questa attività variano in base alle esigenze dell'utente e in base ai lavori che vuole svolgere. In altre parole, in base ai lavori che si vorrebbero fare ( per esempio: spostamento delle utenze, ampliamento di spazi abitativi, rifacimento di elementi esterni (balconi), sei in una zona storica o con vincolo paesistico?,  ecc... ) bisognerà attivare diverse procedure quali per esempio:

     

     N.B. : Le pratiche da attivare e le richieste per i vari permessi variano da regione a regione ( e da provincia a provincia) quindi ogni "lavoro" è diverso in base al luogo di appartenenza.

    Vuoi ristrutturare casa ma non sai cosa puoi fare e cosa devi consegnare?

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    Design d'Esterni PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Design

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    Design d'Interni PDF Stampa Email

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    Design di Prodotto PDF Stampa Email

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    Design PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Design

    - Interior Design

    -Allestimenti Commerciali e Fieristici 

    - Environment: Esterni e Giardini

    - Spazi Pubblici

    - Design del Prodotto 

    - Progettazioni in mini serie e custom

    - Progettazione di macchine speciali per l'industria



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    Martedì 03 Agosto 2010

    Diritto Canonico Sacra Rota PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Diritto di Famiglia

    Lo Studio offre assistenza Legale sia stragiudiziale e sia giudiziale avanti tutti i tribunali Italiani in materia di Diritto di Famiglia, con particolare attenzione alla tutela dei minori e della persona specialmente nelle procedure di separazione (consensuale e/o giudiziale) dei coniugi e nelle procedure di divorzio.

    Lo studio offre altresì consulenza ed assistenza in Diritto Canonico per le pratiche di nullità del matrimonio canonico da intentarsi avanti l'autorità giudiziaria ecclesiastica, ed avanti alla Sacra Rota Romana.


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    Articoli correlati: Separazione consensuale e divorzio congiunto, Separazione divorzio giudiziale, Nullità del matrimonio canonico, Filiazione legittima e naturale , Adozione di minori, Adozione di maggiorenni, Riconoscimento e disconoscimento della paternità, Mobbing-Stalking-Violenza in Ambito Famigliare,
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    Diritto Penale (approfondimento) PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Diritto Penale

    Lo Studio Bisson avvalendosi di Avvocati esperti in Diritto penale offre ai propri Clienti consulenza ed assistenza legale in materia di :

    • Diritto penale
    • Penale commerciale
    • Diritto penale ambientale ex D.lgs 231
    • Esecuzione penale


    Il Sistema Penale italiano:

    Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti. È un ramo dell'ordinamento giuridico, e precisamente del diritto pubblico interno. Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione, "la pena", che distingue il reato, ovvero l'illecito penale, dall'illecito civile e dall'illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa. Impropriamente si parla talvolta di "reato penale", in quanto con la definizione reato si intende già l'illecito penale stesso: cioè una violazione di legge che viene sanzionata con la pena. In altre parole, non esistono "reati non penali". La sanzione tipica conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena.

    Alla luce dei brevi, ma necessari, cenni sull'impostazione il sistema penale italiano, si deve peraltro far rilevare come, purtroppo, oramai frequentemente accade che anche il comune cittadino si trovi suo malgrado coinvolto in spiacevoli episodi che presentino risvolti e potenziali conseguenze penali e ciò anche senza non essere necessariamente un delinquente od un frequentatori di particolari ambienti.

    Infatti è sufficiente, ad esempio, una lite a seguito di un banale incidente stradale per scatenare ed animare le persone con comportamenti e condotte che possono giungere a scadere nell'ingiuria, nell'offesa, nella minaccia, in maltrattamenti, in violenze fisiche o psichiche e/o in altre possibili fattispecie dalla connotazione penale.

    Parimenti può accadere di essere soggetti a truffe e/o diffamazioni anche senza il dover frequentare persone ed ambienti poco raccomandabili.

    Purtroppo a tutte queste poco edificanti situazioni in cui , volenti o nolenti, ci si dovesse ritrovare, lo Studio Bisson è in grado di offrire un servizio di assistenza e consulenza legale in materia penale, a partire dalla redazione di atti di Querela e/o Denuncia oltre a curare le Costituzioni di parte civile di quei soggetti danneggiati, rendendo la necessaria assistenza anche nel giudizio penale. Lo Studio offre naturalmente assistenza penale nella specie di Difesa penale nel caso in cui, malauguratamente, ci si dovesse trovare quali parti imputate avanti ai Tribunali, ai Giudici di Pace e alle Corti di Appello italiane.

    Tale assistenza viene resa quindi a tutti per il Diritto Penale in generale, mentre nello specifico per quanto concerne il Diritto penale commerciale ed il Diritto penale ambientale  anche a favore delle imprese / società/ ditte individuali e dei loro Dirigenti e/o Legali rappresentanti.

    Pertanto qualora aveste necessità di essere assistiti in Diritto penale e voleste vedervi accordate le particolari e favorevoli condizioni riservate ai Clienti del Nostro Studio, ovvero voleste solamente ricevere maggiori informazioni  circa le modalità, le caratteristiche, nonché i costi di tale servizio, anche solo per un preventivo gratuito non impegnativo vi invitiamo a contattarci.

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    Diritto Tributario PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Diritto Commerciale
    • Tutela del Consumatore

    • Contratti dei consumatori e clausole vessatorie

    • Commercio elettronico  (E-Commerce)

    • Acquisti per corrispondenza

    • Prodotti difettosi e azioni di garanzia

    • Danni da "vacanze rovinate"

    • Contratti conclusi fuori dai locali commerciale 

    • Assistenza alle compravendite

    • Opposizioni alle cartelle esattoriali


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    Diritto Societario PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Diritto Societario
    • Costituzione Società
    • Statuti - Regolamenti
    • Cessioni ed Acquisizioni
    • E - Commerce
    • Responsabilità degli Amministratori
    • Cause civili
    • Arbitrati
    • Domiciliazione Società
    • Procedure concorsuali e fallimentari

    • Consulenza sulla gestione aziendale
    • Assistenza nei contratti d’impresa
    • Contratti di associazione in partecipazione e di Joint Venture
    • Assistenza nella costituzione di società (enti commerciali e non , italiani ed esteri)
    • Risoluzione di conflittualità tra soci di una società o verso gli organi amministrativi
    • Gestione riservata nelle trattative di cessione
    • Gestione trattative di acquisizione e fusione di società Recupero Crediti

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    Diritto Urbanistico e Ambientale PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Diritto Urbanistico Ambientale
    Quello della tutela ambientale e dell’ecologia è un settore che appare oggi in continua e incessante espansione in Italia come nel resto del mondo. Ciò ha inevitabilmente comportato la nascita di nuove abitudini, nuove regole ed anche nuove figure professionali : gli “eco-avvocati”.
    Questi nuovi professionisti del diritto ambientale sono chiaramente figli della green economy e sono a pieno supporto di imprenditori, aziende ed imprese che necessitano di consulenza ed assistenza nell'ideare, avviare e gestire i propri progetti.
    Questi nuovi esperti dell’ecologia si occupano quindi di reati ambientali, inquinamento acque, suolo ecc.., inquinamento acustico, elettromagnetico, danno ambientale, bonifica dei siti, avvio di progetti di fotovoltaico ed eolico, ma anche battaglie contro l'inquinamento e gli ogm.  Offrono inoltre un’importante consulenza su  temi attuali quali le certificazioni energetiche, la normativa urbanistica ed edilizia, la salvaguardia della flora e della fauna, le biotecnologie e lo smaltimento dei rifiuti.
    Differiscono dagli studi professionali tradizionali proprio per questa piena specializzazione nel settore ambientale nel quale sono più esperti e competenti.
    La città di Milano, in Italia è di certo quella che ospita il numero maggiore di studi legali ambientali.
    Come ad esempio lo  Studio Bisson formato da un team di giuristi e tecnici, legati alla Tutela dell’Ambiente, Energia, Rifiuti ed Inquinamento che si avvale inoltre della collaborazione a diversi livelli, a seconda delle diverse necessità e,  della consulenza tecnica di prestigiosi studi tecnici professionali al fine di ottenere la migliore sinergia tra il know how tecnico-giuridico e quello tecnico-scientifico.

     

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    Detrazione Fiscale 55% PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Ambiente ed Energia
    In cosa consistono ?

    Consiste nella detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute per gli interventi (lavori) effettuati su edifici esistenti, entro un limite massimo di importo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito. Gli interventi effettuati nel 2009 possono essere detratti in 5 annualità.

     

    Quali interventi godono delle agevolazioni ?

    - La riqualificazione globale di edifici
    - La coibentazione di strutture orizzontali e verticali
    - La sostituzione di finestre comprensive di infissi
    - L'installazione di pannelli solari
    - La sostituzione di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, biomassa o pompe di calore ad alta efficienza.

     

    Chi predispone  la pratica per la detrazione al 55%?

    Dovendo garantire la prestazione svolta per 10 anni (ad esclusione del caso di sostituzione infissi), il richiedente deve essere un soggetto abilitato ed iscritto all'Albo Professionale. Tutti i nostri Professionisti, Ingegneri, Architetti e Geometri, sono regolarmente iscritti al proprio.

    Quali sono gli importi massimi detraibili ?

    I limiti di importo detraibile, rispetto agli interventi effettuati, sono i seguenti:

    - Riqualificazione Globale: 100.000€
    - Riqualificazione Parziale: 60.000€
    - Installazione Solare Termico: 60.000€
    - Sostituzione Impianti climatizzazione invernale: 30.000€

    Area Download: Documenti ENEA (*.pdf)

     

    Chi può beneficiare della detrazione fiscale?

    Possono usufruire della detrazione fiscale 55% tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Sono ammessi a fruire della detrazione fiscale 55% anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile.

    Quanto costa la pratica e quanto tempo serve?

    Non esiste un listino prezzi per questo servizio; l'importo dipende dalle dimensioni dell'immobile, tipologia di impianti presenti e interventi effettuati per i quali si richiede detrazione. Lo sapevi che anche i costi del professionista sono interamente detraibili al 55%! La  tempistica varia a seconda delle dimensioni dell'immobile e del numero di interventi effettuati per i quali si richiede la detrazione. 

     

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    Certificato di Agibilità (approfondimento) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
    Altri documenti da allegare alla domanda di agibilità sono:
    • Domanda in bollo e tre copie della stessa;
    • Perizia giurata del Direttore dei Lavori o del Tecnico Incaricato e tre copie della stessa;
    • Collaudo statico depositato al Genio Civile, alla Prefettura, allo Sportello Unico;
    • Dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici competenti con l’attestazione dell’avvenuta presentazione comprensiva di nominativo della via, dei numeri civici e delle planimetrie.
    • Certificazione di imbocco in fogna;
    • Bollettino di c/c dei diritti di istruttoria pari ad € 64,04 intestato alla Tesoreria del Comune come da modello fornito dall’Ufficio.
    • Bollettino di c/c dei diritti tecnici da calcolare (vedi punto 6) intestato alla Tesoreria del Comune, come da modello fornito dall’Ufficio (gli edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità dalla Ripartizione XV o dal Dipartimento VI (ex Ripartizione XV) o dal Dipartimento IX non devono pagare i diritti tecnici.
    • D.I.A. : Grafico/Relazione Tecnica/Comunicazione di inizio e fine lavori/Collaudo finale delle opere
    • Certificazioni ai sensi della Legge 46/90 (art. 107 comma 1 lett. a/b/c/d/e/f/g – art. 113 – art. 127 del DPR 380/2001) per l’impianto: elettrico / termico / idrico / sanitario / gas (2**) /sollevamento di persone o cose (ascensore-montacarichi-scale mobili e simili) / pannelli solari / impianti fotovoltaici / impianti elettronici in genere / climatizzazione/ antincendio.
    • Certificazione energetica (D.Lgs. 192/2005).
    • Iscrizione alla Camera di Commercio delle ditte esecutrici gli impianti ai sensi della Legge 46/90.
    • Dichiarazione Sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 D.P.R. 28/12//2000 n. 445 effettuata dal proprietario.
    1. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal tecnico, per autentica dei documenti presentati in copia.
    2. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per rispetto “Valutazione Previsionale del Clima Acustico”. (3***)
    3. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per il rilascio Nulla Osta “Impatto Acustico Ambientale” (3***).
    4. Libretto di esercizio degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme corredato delle eseguite verifiche periodiche (impianti in funzione);
    5. Conformità CE dichiarata dalla ditta installatrice dell’impianto; Collaudo effettuato a cura di uno degli organismi notificati degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme D.P.R. 162/99 e Direttiva Europea 95/16/CE (nuovi impianti).
    6. Copia della Comunicazione ai sensi del D.P.R. 162/99 al Dipartimento XII – V U.O. Ufficio Ascensori Montacarichi del Comune di Roma (nuovi impianti).
    7. Bollino blu delle caldaie per il riscaldamento autonomo e centralizzato (impianti in funzione).
    8. Fascicolo del Fabbricato validato così come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24/02/2004 art. 7.
    9. Copia della concessione/i in sanatoria e/o domanda di condono edilizio (Legge 47/85 e/o 724/94 e/o 326/03) per le richieste di Agibilità relative ad edifici interessati in parte da condono edilizio.
    10. Copia del parere dell’ARPA per i materiali di scavo e/o di demolizione, nella misura in cui la norma sia applicabile al caso specifico ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorsi nell’applicazione della norma.
    11. Copia della comunicazione trasmessa alla U.O.T. del Municipio competente, del nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui all’art.86, comma 10, lettera b e b/bis del D.Lgs. 276/03 e art. 20, comma 2 del D.Lgs.251/04 ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorsi nell’applicazione della norma.

    (1*) Per opere iniziate prima del 23/10/2005 non è previsto il rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche ai sensi art. 62 del D.P.R. 380/2001.
    Per opere iniziate dopo il 23/10/2005, che dovranno essere realizzate in conformità alla vigente normativa sismica, non è previsto il rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche ai sensi art. 62 del D.P.R. 380/2001. Pertanto ai sensi dell’art. 11 Legge Regionale n. 4/85 il certificato di collaudo deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa sismica ed al progetto depositato.

    (2**) Per gli edifici scolastici costruiti in convenzione, la certificazione ai sensi della Legge 46/90, relativa agli impianti del gas, dovrà avere utenze separate per 1) il riscaldamento, cottura e produzione acqua calda sanitaria per l’abitazione del custode; 2) alimentazione gas per la cucina della scuola; 3) riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria per la scuola e la palestra.

    (3***) Per i Permessi di Costruire rilasciati e le D.I.A. sia presentate a far data dal 01/04/2005 sia per gli edifici ricadenti in zone convenzionate è presupposto indispensabile, al fine della presentazione della domanda del certificato di agibilità, richiedere ed ottenere il Nulla Osta presso gli uffici competenti:

    • Edificio costruito ai sensi della Legge 167/62 : Dipartimento IX – III Unità Organizzativa
    • Edificio costruito in lottizzazione convenzionata: Dipartimento IX – VI Unità Organizzativa
    • Edificio costruito nella zona del Consorzio Roma – Latina : Consorzio Roma – Latina
    • Edificio costruito ai sensi della Legge 122/89 art. 9 comma 4: Dipartimento VII
    • Edificio costruito ai sensi della Legge 122/89 art. 9 comma 1: Non occorre Nulla Osta
    • Edificio costruito ai sensi dell’art. 2 Legge 179/92: Dipartimento VI
    • Edificio costruito in Comparti Convenzionati ricadenti in “Zona O” Recupero Urbanistico

     


    Certificato di agibilità PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
    L’Ufficio Agibilità disciplina il rilascio dei certificati di Agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" del 6 giugno 2001 entrato in vigore il 30 giugno 2003. Affinché gli edifici possano essere utilizzati è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori (artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01) seguendo la modulistica prevista. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo, Ufficio Verifiche e Controlli Agibilità.

    I certificati di Agibilità, oggetto di verifica, sono individuati mediante procedura informatica di sorteggio a campione, con una percentuale del 50% dei certificati rilasciati nel mese precedente. Tale procedura di verifica si conclude con un provvedimento di:

    • conferma del Certificato di Agibilità;
    • sospensione del Certificato di Agibilità;
    • revoca del Certificato di Agibilità.

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    Equilibrio termico PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza
    Gli esseri umani hanno un sistema di controllo termico che permette un adattamento a condizioni ambientali molto variabili. Tenendo presente che il nostro organismo è in grado di misurare il flusso termico in ingresso e quello in uscita e di attivare delle regolazioni affinché la temperatura corporea rimanga sempre mediamente attorno ai 37 °C. La temperatura cutanea può invece variare molto di più al mutare delle condizioni ambientali. La pelle funziona infatti come scambiatore di calore con l’esterno. Si hanno quindi differenze fra la temperatura corporea interna (praticamente costante) e quella cutanea variabile in funzione della temperatura ambientale e della posizione corporea.

    In ambienti caldi o per attività intense il meccanismo di regolazione adottato è in primo luogo la dilatazione dei vasi sanguigni dell’epidermide con conseguente aumento del flusso di calore verso la pelle e aumento del calore superficiale. Nel caso la vasodilatazione fosse insufficiente si attiva la produzione di sudore che evaporando causa una ulteriore dissipazione di calore.

    In ambienti freddi inversamente l’organismo economizza il calore riducendo l’afflusso di sangue verso la cute attraverso la vasocostrizione e quindi riducendo il calore disperso per convezione e irraggiamento. Nel caso la vasocostrizione risultasse insufficiente sopraggiungono i brividi che incrementano il metabolismo muscolare e quindi la produzione di calore. Oltre un dato limite queste regolazioni automatiche del nostro organismo non sono più sufficienti ed allora si hanno sensazioni di malessere di troppo caldo o troppo freddo. Andando oltre possono sopraggiungere gravi disturbi fino alla morte (mediamente sotto i 35 °C e sopra i 40 °C di temperatura corporea profonda). Per avere l’equilibrio termico la somma delle quantità espresse in termini di flusso termico deve essere nulla:


    Si ha quindi l’equazione del bilancio termico del corpo umano in condizioni stazionarie:     M - E ± R ± C = 0

    con:    C = scambi di calore per convezione e conduzione;
    R = scambi di calore per irraggiamento;
    M = calore prodotto dal corpo per effetto del metabolismo corporeo;
    E = calore disperso per la traspirazione della pelle, l’evaporazione dell’umidità e del sudore sulla pelle e per effetto della respirazione.

     

    In particolare nel caso di un soggetto intento in attività sedentarie all’interno di un locale climatizzato, nel periodo invernale, si hanno le seguenti dispersioni di calore:

    • Irraggiamento: 40 %;
    • Convezione: 25-30 %;
    • Evaporazione: 20-25 %;
    • Conduzione: trascurabile

     

    I parametri principali che influenzano il benessere termico sono quindi:

    • Temperatura dell’aria;
    • Temperatura media radiante;
    • Velocità dell’aria;
    • Umidità relativa;
    • Attività (metabolismo);
    • Abbigliamento;
    • Fattori soggettivi.

     

     

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    Benessere ambiente domestico PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza
    In generale una persona si trova in stato di benessere quando non percepisce nessun tipo di sensazione fastidiosa ed è quindi in una condizione di neutralità assoluta rispetto all’ambiente circostante.

    Dalla definizione è chiaro che il benessere è una quantità non misurabile analiticamente ma solo statisticamente perché dipende da troppe variabili di cui alcune strettamente soggettive e di natura psicologica.

    Le variabili sono:

    • il benessere termico e igrometrico;
    • il benessere olfattivo (legato alla qualità dell’aria);
    • il benessere visivo (relativo all’illuminazione);
    • il benessere psicologico.


    Nel seguito dell’analisi verrà analizzato principalmente il benessere di tipo termico e igrometrico.


     

    Valutazione del comfort negli Ambienti Domestici

    Tutti i fattori sopra elencati interagiscono fra loro per determinare le sensazioni di benessere o malessere.

    E’ impossibile giudicare il confort ambientale sulla base di uno solo di questi parametri. Per la valutazione numerica delle condizioni ambientali a cui corrispondono sensazioni di benessere termico si è ricorsi a sperimentazioni di tipo statistico valutando il grado di soddisfazione di gruppi di persone all’interno di ambienti variamente climatizzati, intente ad una certa attività e con un determinato abbigliamento. Ad esempio nella metodologia sperimentale per la valutazione della sensazione termica dell’uomo sviluppata dallo scienziato danese P.O. Fanger si definiscono:

    • PMV: voto medio previsto (Predicted Mean Vote);
    • PPD: percentuale di persone non soddisfatte (Predicted Percentage of Dissatisfied).

     

    Essendo un modello statistico legato alla soggettività il diagramma risultante è di tipo gaussiano con un 5 % dei soggetti non d’accordo sulla condizione di neutralità. Dal 1984 il metodo del PMV è alla base della Norma Internazionale Standard ISO-7730 per la valutazione del confort termico in un ambiente. Alcune valutazioni di altri studiosi fra cui Humphreys (6) introducono un modello adattivo sostenendo che il confort dipende anche dall’area geografica. Si sono infatti riscontrate delle differenze fra le temperature giudicate confortevoli a seconda della nazionalità.


    Dalle valutazioni di Humphreys emerge anche che, soprattutto in periodi o climi caldi si raggiunge più facilmente una condizioni di confort se si può operare sui sistemi di controllo ambientale modificandoli a seconda delle proprie esigenze. Contrariamente in un ambiente climatizzato con condizioni costanti e non modificabili direttamente occorrono temperature più basse di 2 °C per il confort.

    Infine si può determinare la temperatura operante che garantisce il confort in un dato ambiente in funzione dell’attività svolta e del vestiario, a parità di UR (50 %). Nel diagramma di fig. 4 le bande alternate indicano la variazione di temperatura (D T) attorno a quella ottimale, cioè la situazione considerata di benessere dall’80 % del campione in esame. Quindi se ad esempio si evidenzia che un soggetto intento in un’attività leggera (1,3 Met), con vestiario estivo (0,4 Clo), è in condizione di benessere ad una temperatura di 26 °C, con una variazione massima accettabile di 1,5 °C.
    Nelle medesime condizioni ma con un vestiario più pesante (1,2 Clo) la temperatura ottimale è di 18 °C con una variazione accettabile di 3 °C.

     

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    Calcolare una superficie commerciale PDF Stampa Email

    Casi studio / Norme e Leggi
    La norma UNI 10750, riporta i seguenti i criteri di computo della "superficie commerciale". Per maggiori approfondimenti ti suggeriamo l'acquisto della norma UNI.

    “Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve considerare:

    • la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;
    • le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
    • le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.).

    Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:

    • 100% delle superfici calpestabili;
    • 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);  super
    • 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.
    Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).

    Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione:

    • 25% dei balconi e terrazze scoperti;
    • 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati);
    • 35% dei patii e porticati;
    • 60% delle verande;
    • 15% dei giardini di appartamento;
    • 10% dei giardini di ville e villini.
    Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”.

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    Lunedì 02 Agosto 2010

    Quando serve una Variazione catastale? PDF Stampa Email

    Casi studio / FAQ

    I casi più frequenti che richiedono una variazione catastale sono:

    • Ampliamento o modifica di unità immobiliare per ristrutturazione edilizia;
    • Attribuzione o Scorporo di pertinenze o di aree esclusive: accorpamento di una cantina ad un alloggio;
    • Cambio di destinazione d'uso dei locali: quando l’edificio o una porzione di esso viene destinato ad altro uso, anche senza modifiche dei locali o degli impianti: ad esempio da abitazione a laboratorio o a ufficio, da ufficio a negozio, ecc... ;
    • Divisione di unità immobiliari: divisione di un negozio in due attività distinte;
    • Esatta rappresentazione grafica dell'unità immobiliare: esatta rappresentazione dello stato di fatto degli immobili;
    • Frazionamento o Fusione di due o più unità immobiliari: es. due appartamenti o due negozi;
    • Modifica degli spazi interni per lavori di ristrutturazione che prevedono lo spostamento, creazione o l’eliminazione di muri divisori interni alla casa.

    La variazione catastale è obbligatoria e deve essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

     

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    Venerdì 30 Luglio 2010

    D.I.A. in Sanatoria PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria è una pratica amministrativa che bisogna redigere in caso di lavori effettuati in assenza di titolo abilitativo del proprio appartamento, negozio, ecc. Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) e depositata presso il Comune o Municipio di appartenenza.

     

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    D.I.A. Tardiva e D.I.A. in Sanatoria PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    Questi due casi si presentano quando vengono iniziati i lavori prima di aver effettuato la regolare Denuncia di Inizio Attività o successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. In entrambi i casi, trattandosi di illecito urbanistico, la pubblica amministrazione ha recentemente promulgato delle leggi regionali (diverse nell'applicazione regione per regione, ma tutte con la stessa finalità) tendenti ad inasprire le sanzioni amministrative per cercare di contenere questo fenomeno diffusissimo soprattutto in passato.

    Si possono configurare due casi di sanatoria di abuso edilizio:

    Caso 1: Lavori iniziati o terminati e spontanea presentazione D.I.A

    In questo caso il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori può presentare DIA in sanatoria se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.

    In questo caso la Denuncia di Inizio Attività tardiva è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 €. ad un massimo di 10.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso.

    In questa situazione, non è necessario sospendere i lavori di ristrutturazione se in corso di svolgimento.

     

    Cosa succede se non viene presentata la D.I.A ?

    Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

    1. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
    2. iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
    3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
    4. eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

    La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

     

    Caso 2: Lavori iniziati o terminati e forzata presentazione D.I.A. (successivamente ad intervento Ispettorato Edilizio)

    In questo caso il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500 €. ad un massimo di 15.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso.

    Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ordina l’immediata sospensione dei lavori. L’at.to di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi.

    La suddetta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

    Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori definitivi e/o di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei casi e secondo quanto previsto nella legge regionale.

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    Preventivi e Costi



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    Carta Italiana del Restauro PDF Stampa Email

    Casi studio / Norme e Leggi

    Ministero della Pubblica Istruzione  Circolare n° 117 del 6 aprile 1972   

    "Il Ministero della Pubblica Istruzione nell'intento di pervenire a criteri uniformi nella specifica attività dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti nel campo della conservazione del patrimonio artistico, ha rielaborato, sentito il parere del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, le norme sul restauro.

     

    Tali norme prendono il nome di "Carta di Restauro 1972", sono precedute da una breve relazione e seguite da quattro distinte relazioni contenenti istruzioni  per:

    1) "La salvaguardia ed il restauro delle antichità";

    2) "La condotta dei restauri architettonici";

    3) "L'esecuzione dei restauri pittorici e scultorei";

    4) "La tutela dei centri storici".

     

    Le relazioni sono da ritenersi documenti integranti la Carta stessa.

     

    RELAZIONE ALLA CARTA DEL RESTAURO

    La coscienza che le opere d'arte, intese nell'accezione più vasta che va dall'ambiente urbano ai monumenti architettonici a quelli di pittura e scultura, e dal reperto Paleolitico alle espressioni figurative delle culture popolari, debbano essere tutelate in modo organico e paritetico, porta necessariamente alla elaborazione di norme tecnico-giuridiche che sanciscano i limiti entro i qualiva intesa la conservazione, sia come salvaguardia e prevenzione, sia come intervento di restauro propriamente detto. In tal senso costituisce titolo d'onore della cultura italiana che, a conclusione di una prassi di restauro che via via si era emendata dagli arbitri del restauro di ripristino, venisse elaborato già nel 1931 un documento che fu chiamato Carta del Restauro, dove, sebbene l'oggetto fosse ristretto ai monumenti architettonici, facilmente potevano attingersi ed estendersi le norme generali per ogni restauro anche di opere d'arte pittoriche e scultoree. Disgraziatamente tale Carta del Restauro non ebbe mai forza di legge, e quando, successivamente, per la sempre maggiore coscienza che si veniva a prendere dei pericoli ai quali esponeva le opere d'arte un restauro condotto senza precisi criteri tecnici, si intese, nel 1938, sovvenire a questa necessità, sia creando l'Istituto Centrale dl Restauro per le opere d'arte, sia incaricando una Commissione ministeriale di elaborare delle norme unificate che a partire dall'archeologia abbracciassero tutti i rami delle arti figurative; tali norme, da definirsi senz'altro auree, rimasero anch'esse senza forza di legge, quali istruzioni interne dell'Amministrazione, né la teoria o la prassi che in seguito vennero elaborate dall'Istituto Centrale del Restauro furono estese a tutti i restauri di opere d'arte della Nazione.

     

    Il mancato perfezionamento giuridico di tale regolamentazione di restauro non tardò a rivelarsi come deleterio, sia per lo stato di impotenza in cui lasciava davanti agli arbitri del passato anche in campo di restauro (e soprattutto di sventramenti e alterazioni di antichi ambienti), sia in seguito alle distruzioni belliche, quando un comprensibile ma non meno biasimevole sentimentalismo, di fronte ai monumenti danneggiati o distrutti, viene a forzare la mano e a ricondurre a ripristini e a ricostruzioni senza quelle cautele e remore che erano state vanto dell'azione italiana di restauro. Né minori guasti dovevano prospettarsi per le richieste di una malintesa modernità e di una grossolana urbanistica, che nell'accrescimento delle città e col movente del traffico portava proprio a non rispettare quel concetto di ambiente, che, oltrepassando il criterio ristretto del monumento singolo, aveva rappresentato una conquista notevole della Carta del Restauro e delle successive istruzioni. Riguardo al più dominabile campo delle opere d'arte, pittoriche e scultoree, sebbene, anche in mancanza di norme giuridiche, una maggiore cautela nel restauro abbia evitato danni gravi quali le conseguenze delle esiziali puliture integrali, come purtroppo è avvenuto all'Estero, tuttavia l'esigenza dell'unificazione di metodi si è rivelata imprescindibile, anche per intervenire validamente sulle opere di proprietà privata, ovviamente non meno importanti, per il patrimonio artistico nazionale, di quelle di proprietà statale o comunque pubblica.

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    Leggi per il Condominio PDF Stampa Email

    Casi studio / Norme e Leggi

    Alcune Leggi per il Condominio

    Le leggi italiane che regolano diversi aspetti del condominio

    • Legge 6/5/1940, n. 554 - Disciplina uso aerei esterni - (antenne)
    • Legge 24/10/1942, n. 1415 - Impianto ed esercizio di ascensori in uso privato
    • Decreto del 9/1/1987, n. 13 - Direttive CEE ascensori
    • Legge 9/1/1989, n. 13 - Barriere Architettoniche
    • Legge 24/03/89, n. 122 - Parcheggi
    • Legge 5/3/1990, n. 46 - Sicurezza Impianti
    • Legge 9/1/1991, n. 10 - Attuazione piano Energetico nazionale
    • D.P.R. 26/08/93, n. 412 - Regolamento consumi di energia
    • Legge 25/01/94, n. 82 - Disciplina delle attività di pulizia...
    • Legge 22/04/94, n. 368 - Regolamento esecuzione interventi manutenzione straordinaria
    • Contratto Collettivo Portieri dal 1/1/97 - Tabella A B C
    • Decreto del 15-11-99 - Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (cantieri temporanei o mobili)
    • DPR n. 551 del 21-12-99 - Progettazione, manutenzione ed installazione impianti termici
    • DL 2 feb. 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE qualità acque destinate al consumo umano
    • DDL 4339/2000 - Fascicolo del fabbricato
    • LEGGE 20 marzo 2001, n. 66 Conversione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, (differimento termini trasmissioni radiotelevisive
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    Amministrazione Condominiale PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Diritto Immobiliare

    Lo Studio Bisson consulenza ed assistenza legale avanti agli uffici giudiziari competenti relativamente ad ogni questione concernente le più comuni problematiche in materia di diritto condominiale, quali a mero titolo esemplificativo:

    • maggioranze assembleari;
    • aree comuni – ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino;
    • posti auto;
    • pratiche giudiziarie di impugnazione di delibere assembleari;
    • revisione di tabelle millesimali;
    • azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di condominio;
    • tutte le controversie che possono insorgere tra condomini;
    • procedimenti per la richiesta di pagamento delle spese condominiali nei confronti di condomini morosi, seguendo il procedimento di recupero del credito.

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    Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
    Cos’è la Denuncia di Inizio Attività

    La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti, complementare alla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), di recente introduzione.

    Tale pratica è l'evoluzione della legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]".

    Procedura semplificata per realizzare lavori edili che rientrano nelle categorie: Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo. Serve l'assistenza di un professionista abilitato. I lavori possono iniziare 20 giorni dopo la presentazione della domanda. Prima dell'inizio dei lavori (se necessario) occorre ottemperare a tutto ciò che riguarda: calcoli strutturali, prevenzioni incendio, sicurezza sui cantieri, contenimento energetico, sicurezza impianti.


     

    Il Testo Unico dell'Edilizia (art.22e 23 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono eseguire lavori non inclusi tra quelli soggetti ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

    Gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire:

    A-  ristrutturazione che porti a un edificio diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, mutamenti di volume, sagoma, prospetti o, limitatamente ai centri storici, della destinazione d’uso;
    B- nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi;
    C- nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

    In questi casi la sostituzione della Dia con la Scia non è automatica, ma si deve continuare ad usare la vecchia procedura. Valgono le stesse considerazioni per le leggi regionali che, prima dell’entrata in vigore della manovra, hanno deciso il ricorso alla Dia in alternativa al permesso di costruire per alcuni interventi.

    Altro aspetto molto importante che caratterizza la D.I.A. è quello legato alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull'attività edilizia che si svolge sul proprio territorio.

     

     

    Vi serve una D.I.A senza oneri, onerosa, a sanatoria o altro?  Vuoi maggiori informazioni ?

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    Giovedì 29 Luglio 2010

    Restauro conservativo PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Ristrutturazione
    Cos’è un restauro conservativo

    Il restauro conservativo (come definito dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4)è una attività che mira non a conservare l'edificio così come ci è arrivato, ma a riportare l'edificio ad un preciso momento della sua epoca (lo stato normale) in cui esso si definisce "compiuto". Si deve, quindi, ricostituire la forma originaria dell'edificio, anche se questo consiste nel demolirne alcune porzioni o ricostituirne altre demolite o mai costruite (variazione di forma, sagoma, volume e superficie).

    Moltissimi interventi di Restauro, comunque, si sovrappongono agli interventi di manutenzione straordinaria: il progetto di restauro, oggi, è richiesto principalmente per edifici vincolati dalla sovrintendenza ai beni architettonici (come descritto sempre nel d.lgs. n.42/2004). Con gli interventi di restauro, in più rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria, si può variare parzialmente o totalmente la destinazione d'uso dell'edificio con una "con esso compatibile".

    Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono necessitare diverse autorizzazioni:

    • nel caso in cui le opere di restauro siano assimilabili alle opere di manutenzione straordinaria, allora è richiesta una Denuncia di Inizio Attività;
    • in caso contrario, è necessario il Permesso di costruire

    Il progetto di restauro in genere è fatto su un edificio vincolato dalla sovrintendenza e, quindi, necessita sempre la relativa autorizzazione.

     


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    Permesso di Costruzione (approfondimento) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    Il Permesso di Costruire è il provvedimento amministrativo che il Comune rilascia al proprietario di un immobile, o a chi ne ha titolo, per la realizzazione di nuovi edifici oppure l'ampliamento o la trasformazione di edifici esistenti con la creazione di nuove volumetrie o superfici utili sia per l'uso abitativo che direzionale, produttivo, artigianale e commerciale.

    L'articolo 10 del D.P.R. 380/01 spiega chiaramente che sono soggetti a Permesso di Costruire:

    • gli interventi di nuova costruzione;
    • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad ottenere un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumenti di unità immobiliari, di volumetrie, alterano la sagoma, oppure, per quanto riguarda gli immobili situati nelle zone omogenee A, comportino cambi di destinazione d'uso.

    Gli interventi dovranno naturalmente essere conformi al Piano Regolatore Generale vigente, alle norme tecniche di atturazione, al regolamento edilizio e di  igiene, nonchè a tutta la normativa edilizia e urbanistica vigente al momento della richiesta.

    Di particolare importanza è l'articolo 15 del dpr 380/01, che definisce quali sono i limiti entro i quali debbono essere iniziati e terminati i lavori. Il limite per l'inizio dei lavori non può superare un anno dal rilascio del permesso.  Invece, il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può andare oltre i tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il decorso dei termini fa di conseguenza decadere lo stesso permesso per la parte non eseguita, a meno che, prima della scadenza non sia richiesta una proroga.

    Nella maggioranza dei casi la realizzazione di opere sottoposte a permesso di costruire comporta il pagamento di oneri di urbanizzazione al Comune


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    Mercoledì 28 Luglio 2010

    Bonifica PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Ambiente ed Energia

    Cos'è una Bonifica?

    Con il termine "bonifica" si intende, quell'insieme di lavori atti alla "decontaminazione" di un sito; sia esso un tetto, un terreno o uno specchio d'acqua. Per definizione, un sito contaminato (e quindi da bonificare) è il luogo in cui i valori della concentrazione delle sostanze contaminanti (CSC) superino la concentrazione massima ammissibile (CSR) determinato con l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica.

    L'obbligo alla bonifica dei siti contaminati è determinato, in Italia, per il responsabile, dal Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i; questo decreto ha introdotto la possibilità di valutare la pericolosità dell'inquinamento in un sito contaminato tramite l'analisi di rischio sanitaria.


    Tutti i lavori di bonifica e di messa in sicurezza delle sostanze rimosse, devono essere progettati ed eseguiti da professionisti del settore ed operatori specializzati. In base al tipo di bonifica, sono necessari specifici documenti che attestino la corretta rimozione, il trasporto e lo smaltimento del materiale contaminante e contaminato. 

    Diverse possono essere le situazioni e i tipi di Bonifica, quali per esempio :

    - La bonifica dei suoli contaminati è una materia molto attuale ed in continua evoluzione. Si occupa dei metodi di pulizia di terreni e acque sotterranee dalle più diverse sostanze. Sostanze soprattutto in fase liquida, che versate sui terreni ne alterano le caratteristiche o ne compromettono l'uso.
    - La bonifica di tetti e tettoie da contaminati  quali l'Ethernit, Amianto o altri materiali che con gli anni hanno perso le loro caratteristiche originarie, diventando materiali pericolosi...
    - La bonifica di specchi d'acqua da sostanze oleose o detergenti...

    Necessità della Bonifica

    Nei casi in cui vi trovaste ad avere necessità di bonificare un luogo, in particolar modo dalla presenza di amianto (come per le coperture, tubazioni rivestite di impianti di riscaldamento, pareti trattate di locali centrali termiche/di serbatoi combustibile, ecc.), vi trovereste ad affrontare il problema di ottenere il miglior preventivo per la bonifica da una impresa specializzata del settore, scelta attraverso una appropriata gara d'appalto, oltre alla scelta del professionista cui affidare l'incarico di progettazione e in grado di assistervi nello svolgimento di tutte le pratiche richieste dall'iter burocratico.

    Lo Studio Bisson offre una specifica consulenza finalizzata da un lato ad assistere il Committente nella scelta dell'impresa cui affidare i lavori, attraverso la predisposizione di un capitolato preventivo delle opere da eseguire, da sottoporre alle imprese invitate alla gara d'appalto per le relative offerte, dall'altroassistere il Committente nella predisposizione ed espletamento di tutte le pratiche necessarie.

    Inoltre lo Studio propone anche di effettuare degli studi di fattibilità preventiva, mirati ad individuare quale sia la miglior soluzione, caso per caso, valutando l'ottimizzazione dei tempi di intervento e dei costi. 

    Hai problemi con sostanze tossiche/inquinanti?
    Vuoi un parere tecnico-legale su come sia opportuno agire?
    Ti serve una bonifica?  Vuoi maggiori informazioni?
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    Sicurezza e Tipo di ponteggio PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza
    I diversi tipi di Ponteggio
    • Ponteggi Fissi a Telai Prefabbricati
    • Ponteggi Fissi in Giunto- Tubo
    • Ponteggi Multidirezionali
    • Ponteggi Elettrici, Autosollevanti a Cremagliera
    • Ponteggi Sospesi su funi

    Per maggiori Informazioni... clicca quì


     

    Antinfortunistica per i Montatori di Ponteggi

    Le Attrezzature che ogni montatore deve avere sono:

    • Cintura con cosciali e bretelle omologata
    • Cordino in acciaio omologato
    • Cordino di vincolo
    • Elmetto di sicurezza
    • Gancio porta chiave 21/22


    L´operatore addetto al montaggio dei ponteggi, attualmente, non deve avere alcuna abilitazione di legge. La cosa importante è che costui sia segnato all´ INAIL con la qualifica di ponteggiatore.


    Ogni qualvolta il ponteggiatore deve montare sul ponteggio deve indossare la cintura di sicurezza e l´elmetto, ed accertarsi che questa sia a sua volta allacciata, per mezzo del cordino di vincolo, al cordino di acciaio di trattenuta a terra. Il cordino d´acciaio deve essere posizionato sempre al piano ove si sta lavorando.

     

    Il cordino deve essere fermato alle due estremità della ponteggiatura, in modo che non si possa sciogliere, usando gli appositi sistemi di fissaggio. Il cordino di vincolo deve essere munito di dissipatore di caduta. Il dissipatore serve per rallentare la caduta prima dell´arresto finale. Senza il dissipatore l´operatore, in caso di una caduta, subirebbe sempre dei traumi abbastanza gravi. Il cordino che va dalla cintura al cordino d´acciaio non deve essere più lungo di Mt. 2,00.

     

     

     

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    Bonifica: Amianto PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Ambiente ed Energia
    L'impiego dell'amianto è fuori legge in Italia dal 1992. Quali leggi lo vietano?

    Come Punto di partenza proponiamo il [rokdownload menuitem="761" downloaditem="73" direct_download="false"]testo della Legge 27 marzo 1992[/rokdownload], n. 257 aggiornata con le modifiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 e dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.

    Leggi e normative

    Tutte le leggi dal 1991 al 2008 riguardanti l'amianto

     

    1991
    1992
    Legge ordinaria del Parlamento 27/03/1992, n. 257
    Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
    1994
    1995
    1996
    1999
    2001
     
     
    2002
    2003
     
     
    2004
     
     
     
     
     
    Circolare 01/06/2004
     
     
     
    2005
     
    2006
     
    Decreto Legislativo 25/07/2006, n. 257
     
    Deliberazione 10/07/2006
    2007
    2008
    legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.

     

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    Normativa - Pratiche antincendio VV.F PDF Stampa Email

    Casi studio / Norme e Leggi
    Normativa antincendio VV.F.

    D.M. del 06/07/1983. - Norme sul comportamento al fuoco "delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere. (Gazzetta ufficiale n. 201 del 23-7-83 )

    Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo.

    Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 157.0; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, Art 1 ; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, Art. 2 ;

    Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo o trattenimento contenute nella circolare del Ministero dell'interno n° 16 del 15 febbraio 1951 ;

    Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni della predetta circolare, concernenti le strutture e i materiali consentiti, il materiale scenico, le coperture dei locali e gli ambienti delle scene, al fine di armonizzare con l'evoluzione della normativa tecnica sul comportamento delle strutture e dei materiali ;

    Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

    Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

    Decreta:

    Art, 1. - Campo di applicazione: Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei locali classificati nell’Art. 17, della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

    Art. 2. - Strutture e materiali consentiti

    a) Strutture: I requisiti di " resistenza al fuoco " degli elementi strutturali dei locali di cui all'art. 1 vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali sopraccennati, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopracitata. prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare (i ), elementi compositi).

    b ) Materiali: Le caratteristiche di "reazione al fuoco" dei materiali impiegati nei locali di cui all'art. 1 devono essere le seguenti:

    1) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere (3 ), è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti = pareti = soffitti = proiezione orizzontale delle scale).
    Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile) ;

    2) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

    3) le poltrone ed i mobili imbottiti, come definiti al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla G. U. n. 234 del 25/8/1984, debbono esser di classe 1 IM ;

    4) per i sedili non imbottiti è consentito l'impiego del legno o di materiale combustibile purché di classe non superiore a 2. i materiali di rivestimento, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come sopra riportato e ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, debbono essere messi in opera in aderenza agli clementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini. È consentita la realizzazione di intercapedini purché interamente riempite di materiale non combustibile.
    "La classe di reazione ai fuoco deve essere certificata, sulla base delle procedure e delle prove di cui ai decreto dei Ministero dell'interno dei 26 giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 234 del 25 agosto 1984". Qualora, sulla base dei criteri indicati all'art. 202 della circolare n° 16/1951,vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente decreto e da quelle di cui alla citata circolare n. 16/1951, e successive integrazioni e modificazioni - quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o sorveglianza aziendale - potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1. I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe i di reazione al fuoco. Per il palcoscenico è ammesso il pavimento in legno. Altrove potrà eccezionalmente consentirsi tale tipo di pavimento, purché stabilmente fissato a strutture non combustibili o rivestito con materiali di disse 0 (non combustibili). È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni,

    Art. 3. - Materiale scenico: Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. È consentito l'impiego di materiali combustibili anche superiore alla 2a condizione che, sotto la personale responsabilità dell'esercente, siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o impianti di segnalazione automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale. "A richiesta dell'interessato la classe di reazione al fuoco potrà essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla G. U. n. 234 del 25 agosto 1984. Di tale circostanza sarà fatta menzione sul certificato di prova la cui validità sarà comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi od altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco".

    Art.4. - Copertura dei locali: Gli elementi strutturali della copertura del locale debbono avere requisiti di resistenza al fuoco, valutati in base alla classe dell'edificio, secondo quanto indicato nell’Art. 2, lettera a). I materiali impiegati nella copertura del locale debbono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto indicato nell’Art. 2, lettera b)

    Art. 5. - Ambienti contenenti le scene: I muri perimetrali e la copertura della scena debbono avere le caratteristiche indicate nell’Art. 2.

    Art.6. - Adeguamento alle prescrizioni: Il certificato di prevenzione incendi previsto al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e l'autorizzazione per l'agibilità dei locali destinati a pubblici spettacoli e trattenimenti non possono essere rilasciati prima che sia stata verificata da pane della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza. L'adeguamento dei locali attualmente esistenti alle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovrà avvenire nei termini e con le modalità congruamente stabiliti caso per caso dalla commissione predetta, che potrà consentire che nei locali considerati continuino a svolgersi le normali attività a condizione che i relativi gestori si assumano per iscritto l'impegno di attuare frattanto le seguenti indispensabili misure a tutela della pubblica incolumità, sulla cui effettiva osservanza dovrà costantemente invigilarsi da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:

    A) Controllare la perfetta efficienza delle uscite e delle vie di esodo prima e durante lo spettacolo.
    B) Assicurare un servizio di sorveglianza durante lo spettacolo con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento d'emergenza o, in alternativa, installare impianti fissi automatici di segnalazione ed estinzione incendi.
    C) Controllare i dispositivi di sicurezza delle cabine di proiezione gli impianti di illuminazione d'emergenza, gli impianti di produzione di calore e di condizionamento.
    D) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro gli incendi,
    E ) Ottemperare ad ogni altra prescrizione che la commissione provinciale di vigilanza riterrà necessario impartire.

    La commissione provinciale di vigilanza, in caso di inosservanza delle suddette temporanee misure di sicurezza, o di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti ed in ogni atra circostanza in cui ravvisi una situazione di pericolo, formula proposte di sospensione dell'attività all'autorità competente al rilascio delle licenze,

    Art. 7. - Disposizioni abrogate: Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 61 della circolare del Ministero dell'interno n, 16 del 15 febbraio 1951 nonché le modifiche apportate all'art. 25 suddetto con la circolare del Ministero dell'interno n. 79 del 27 agosto 1971.

    Art. 8: Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale Della Repubblica italiana. L'approccio prescrittivo: requisiti in funzione della destinazione d'uso dei locali.

     

     


    Attività regolate da specifica norma tecnica

    Edifici per civile abitazione

    La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dell’Interno n. 246 del 16 maggio 1987 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”

    • Edifici per uffici: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"
    • Alberghi: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dell’Interno 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”
    • Locali di pubblico spettacolo: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo”
    • Impianti sportivi: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. 25 agosto 1989 “Norme di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi”
    • Scuole: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
    • Grandi magazzini: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è la Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 “Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.”
    • Autorimesse: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dell’Interno - 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”
    • Ospedali: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. del 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”
    • Edifici pregevoli per arte o storia: La regola tecnica in vigore per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di tali attività è riportata nei seguenti documenti:
    1. D.M.Int. 20 maggio 1992 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” per quanto riguarda i musei, le gallerie, le esposizioni e le mostre
    2. D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi” per quanto riguarda le biblioteche e gli archivi


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    Incendio (approfondimento) PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza
      Principali termini per definire un incendio:

    In generale, per comportamento al fuoco si intende quell’insieme di trasformazioni fisico-chimiche conseguenti all’esposizione, di un materiale o di un sistema costruttivo, all’azione del fuoco.

    All’interno di questa “generica” definizione, la normativa italiana attualmente in vigore introduce e distingue due fondamentali concetti:

    • la reazione al fuoco;
    • la resistenza al fuoco.

    Reazione al fuoco e resistenza al fuoco sono due aspetti del comportamento al fuoco dei materiali o delle strutture tra loro molto diversi. Pur tenendo conto che nel campo delle pareti in POROTON® ciò che più interessa è sicuramente la resistenza al fuoco, si ritiene opportuno riportare una definizione precisa di questi concetti e delle procedure richieste dalle norme per la loro determinazione.


     Reazioni al fuoco

    La “reazione al fuoco” di un materiale è definita dal D.M. 30/11/1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” come:
    “... il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto”.

    Il D.M. 26/6/1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” stabilisce che i materiali debbano essere classificati assegnandoli alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 non sono combustibili, quelli di classe 1 sono difficilmente combustibili, ecc.. Lo stesso decreto definisce le modalità di prova, certificazione e omologazione da seguire. La classe di reazione al fuoco fornisce quindi un giudizio sulla attitudine del materiale a contribuire o meno al carico di incendio.

    Il D.M. 14/1/1985 “Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984” attribuisce (art. 1) ai materiali di seguito elencati classe di reazione 0:

    • materiali da costruzione, compatti od espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio ed altri) privi di leganti organici;
    • materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di leganti organici;
    • materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

    Tutti questi materiali sono considerati incombustibili senza essere sottoposti a prova e per essi non viene rilasciato alcun atto di omologazione.

     


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    Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

     

    In tutti quei casi di attività con presenza di lavoratori dipendenti, è necessario regigere il D.U.V.R.I., ovvero il Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenti che deve venire redatto in base al vigente testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08.

    Il documento unico di valutazione contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

    Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.


     

    Parere preventivo sugli adempimenti obbligatori per la sicurezza dei Lavoratori

    E' frequente la necessità per i datori di lavoro conoscere in anteprima quali siano gli adempimenti obbligatori di loro competenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro: a tal fine può risultare utile richiedere un parere preventivo a un Professionista della sicurezza, il quale, effettuato un sopralluogo preliminare presso l'azienda, è in grado di fornire indicazioni specifiche in merito a che cosa deve essere fatto per il rispetto di quanto disposto dalla normativa. Per esempio, in base al tipo di attività, se è necessaria o meno: la Sorveglianza Sanitaria da parte di un Medico Competente; corsi di formazione per i Lavoratori; la nomina di un Servizio di Prevenzione e Protezione; promuovere la designazione di un  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) .


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    Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

    Cos'è un PSS? A cosa serve?

    Il PSS è il piano sostitutivo di sicurezza, richiesto dal "Codice degli Appalti" (D.Lgs. 163/2006), art. 131, in tutti i cantieri per i quali non sia stato nominato il coordinatore. I contenuti del PSS sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 222/2003. Il piano deve essere presentato dall'appaltatore. Tale piano si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto.


    Chi e quando deve redigerlo?

    Viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel caso non si applichi il disposto di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08. Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.). Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 3.1.1). Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Il PSS contiene il POS dell’appaltatore.

    Riferimenti normativi:

    Allegato XV D.Lgs. 81/08 --- Art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. (Merloni ter).

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    Approfondimento Prevenzione e Sicurezza (Lavoro e condominio) PDF Stampa Email

    Casi studio / FAQ
    Risposte ai questiti sul DVR per il Condominio

    Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati? Ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008 ?

    (Risposta a quesito del 28 aprile 2010)

    Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III. Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.

     

    Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli art. 28 e 29?

    (Risposta a quesito del 21 aprile 2010)

    L’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36. Al riguardo, si rimarca come l’articolo 36, comma 3, che richiama l’articolo 36, comma 1, lettera a) e l’articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c), prevede che vengano fornite informazioni sui "rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività di impresa in generale", e che l’articolo 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica "della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo". Tanto premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l’informazione deve essere realizzata tenendo conto della specificità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affissione di informazioni). Quanto alla forma della comunicazione, essa non dovrà essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 28 e 29 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e non sono richiamate dall’articolo 3, comma 9, e dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i..


    Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo "affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi" (di cui all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi "datore di lavoro" anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?

    (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

    Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi "datore di lavoro" esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.


    Ove il condominio, che sia "datore di lavoro" nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi "lavori, servizi o forniture" a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire "informazioni dettagliate" (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di "informarsi reciprocamente" (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?

    (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

    L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l’espresso dettato normativo, la modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall’articolo 26, comma 2, e, pertanto, anche nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze, non appare pertinente il richiamo ai soli obblighi di fornire "informazioni dettagliate" (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di "informarsi reciprocamente" (art. 26, comma 2, lett. b) dovendo comunque essere garantita anche la "cooperazione" (art. 26, comma 2, lett. a). Tanto premesso, con specifico riferimento all’articolo 26, comma 2, lettera b va rimarcato che non si tratta di un obbligo di informazione reciproca ma di un obbligo di "coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente"; il comma 2, pertanto, fa riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza che l’obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente ottemperato all’obbligo di coordinamento in parola.

    Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

     

    Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?

    (Risposta a quesito del 13 luglio 2009)

    Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all’emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro-tempore. La locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato" va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri. Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola andrà effettuata alla luce della definizione di "lavoratore" data dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

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    Valutazione rischi negli ambienti di Lavoro (DVR) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

    Decreto Legislativo 626/1994: normativa sicurezza sul lavoro

    Fin dalla sua approvazione la "626" con le relative e successive modifiche ed integrazioni,  non riservava più la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai suoi collaboratori ma, considerando la sua importanza, coinvolgeva e coinvolge tutti i soggetti del processo produttivo nella stesura del sistema di sicurezza. Dalle tecnologie che devono essere in sicurezza, ai lavoratori, dalla struttura medica, ai segnali di sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza, nonché dalla formazione ed informazione agli addetti.

    Il D.lgs 626/94 è stato sostituito il 9 aprile 2008 dal Decreto 81 [rokdownload menuitem="761" downloaditem="67" direct_download="false"](Testo Completo)[/rokdownload]

    Documento Valutazione Rischi (DVR)

    La Valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. L’applicazione dell’art. 4 del ex D. Lgs 626/94 è lo strumento che consente al Datore di Lavoro di avviare una riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione, ecc.), al fine di raggiungere l’obiettivo della eliminazione o della riduzione dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, attraverso l’attuazione di misure preventive e protettive.

    La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro è effettuata in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  (RSPP) e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ove previsto. Per i lavoratori dipendenti, la normativa prevede inoltre che gli stessi vengano adeguatamente formati e informati riguardo le attività che devono svolgere per il loro lavoro, secondo specifiche procedure che prevedono la partecipazione obbligatoria a corsi formativi.

     

    Il datore di lavoro può avvalersi di un tecnico professionista abilitato e specializzato nell'ambito della sicurezza sul lavoro per la predisposizione del DVR, nonché avvalersi di strutture finalizzate alla formazione dei lavoratori attraverso corsi specifici.

     

    Avete necessità di predisporre un DVR per la vostra attività?
    Volete una valutazione preventiva dei rischi riguardanti i vostri dipendenti?
    Dovete partecipare a un corso di formazione sulla sicurezza (antincendio, primo soccorso, uso VDT, uso carrelli elevatori, ecc.)?

    Contattaci via Mail o tramite Telefono.

    Preventivi e Costi



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    Mercoledì 14 Luglio 2010

    Variazione dati catastali PDF Stampa Email

    News / Newsflash

    ATTENZIONE!

    Dal 1° luglio 2010 con l'entrata in vigore del  Decreto Legislativo DL 78-2010 , è obbligatorio, pena nullità dell'atto, che le planimetrie catastali e, in generale tutti i dati catastali, siano conformi allo stato di fatto dell'immobile oggetto di compravendita.

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    Lunedì 12 Luglio 2010

    Spostare gli impianti PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Architettura

    Spostare impianti.... Se volessi spostare la cucina al posto del soggiorno, cosa devo fare ?

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    Aggiungere una stanza PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Architettura

    Come, Dove e Cosa devo fare per aggiungere una stanza alla mia casa?

    Come posso modificare gli spazi interni?  Cosa serve fare e quali Iter seguire?



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    Venerdì 02 Luglio 2010

    Servizi di Design PDF Stampa Email

    Servizi on-line / Servizi a pagamento
    • Oggetti
    • Mobili su misura
    • Interni
    • Esposizioni / vetrine
    • Stand

     

     

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    Consulenza legale (Famigliare) PDF Stampa Email

    Servizi on-line / Servizi a pagamento
    • Consulenza stragiudiziale
    • Consulenza per liti condominiali
    • Richiesta danni
    • Divorzio
    • Problemi Coniugali
    • Contratto Matrimoniale
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    Servizi di Architettura PDF Stampa Email

    Servizi on-line / Servizi a pagamento
    A chi si rivolge
    • A chi sta per comprare una casa e vuole cercare di massimizzare la fruizione gli spazi futuri
    • A chi sta per comprare una casa e vuole cercare di riutilizzare i propri arredi
    • A chi sta per comprare una casa e vuole verificare che i costi di ristrutturazione possano rientrare nel proprio budget
    • A chi vuole apportare migliorie al proprio appartamento al fine di ottimizzare la distribuzione degli spazi interni
    • A chi vuole un elaborato tecnico certo da sottoporre alle imprese per scegliere il preventivo più conveniente

    Cosa occorre
    • Una planimetria dello stato di fatto degli ambienti con le quote fondamentali (incluso altezza)
    • Indicazione sulla planimetria dei bagni con la posizione degli scarichi e della cucina
    • Una descrizione delle vostre intenzioni ed esigenze il più precisa possibile
    • Una serie di fotografie indicante lo stato dei luoghi


    Cosa riceverete

    • Una planimetria informatizzata con l'ausilio di sistemi CAD con l'ipotesi dell'intervento
    • Una planimetria informatizzata con l'ausilio di sistemi CAD con l'ipotesi dell'intervento + arredo
    • Un computo metrico sommario della ristrutturazione prevista
    • Un preventivo sommario dei costi di ristrutturazione
    • Una descrizione sintetica degli interventi

     


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    Servizi di impiantistica PDF Stampa Email

    Servizi on-line / Servizi a pagamento
    • Termico
    • Elettrico
    • Fotovoltaico
    • Coibentazione
    • Perdite acqua
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    Lunedì 07 Giugno 2010

    Assistenza selezione d'impresa PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Contrattualistica

    Questo servizio nasce dalla necessità di "comparare" i vantaggi e gli svantaggi che si possono avere nello scegliere una impresa (di costruzione, di trasporti, di smaltimento rifiuti, ecc... ) rispetto a un altra.

    La scelta finale è a discrezione del cliente ... ma, sapere anticipatamente quali possono essere i vantaggi, o gli svantaggi, di una impresa rispetto ad un'altra, è sicuramente un punto di partenza molto importante.

     

     


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    Assistenza tecnico-legale PDF Stampa Email

    Info Consulenza del Lavoro / Consulenza del Lavoro

    Assistenza tecnico-legale


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    Rifacimento Facciate PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Architettura
    Quando la facciata di una abitazione deve essere "ristrutturata", possono rivelarsi due casi:

    1) Manutenzione ordinaria:

    Non prevede incombenze amministrative ma impone il mantenimento del colore e dei materiali esistenti, anche se palesemente errati. Si tratta di manutenzione ordinaria quando le opere riguardano intonaci, rivestimenti e coloriture dei prospetti esterni, senza modifiche dei preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori.


    2) Manutenzione straordinaria:

    E' soggetta alla DIA e consente di modificare colori e materiali. Si tratta di manutenzione straordinaria quando le opere riguardano rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, con modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori.  Nei palazzi storici e non vincolati  per evitare errori sintattici e l'uso di materiali e colori impropri ci si può avvalere della consulenza gratuita degli esperti della Soprintendenza comunale. Per entrambi gli interventi sono previste le detrazioni fiscali, ai fini dell'imposta IRPEF, art. 1 comma 1 L. 449/97 e s.m.i.

     

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    Locazioni e Sfratti PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Diritto Immobiliare

    Lo Studio Bisson presta i propri servizi di consulenza per operazioni immobiliari sia in ambito residenziale che in ambito commerciale e alberghiero. In particolare lo Studio offre assistenza in ogni fase delle operazioni incentrate sulla acquisizione, dismissione e valorizzazione di immobili, effettuate mediante acquisto diretto, attraverso società immobiliari, o tramite fondi.Lo Studio Bisson può curare sia gli aspetti legali, ( strutturazione finanziaria dell’acquisizione e dei contratti di gestione e locazione) sia gli aspetti tecnici ( perizie, stime, ecc..); grazie alla interdisciplinarità e alla professionalità dei componenti lo staff dello Studio .

    Nel caso di: Sfratti, Danni agli immobili o Recupero di canoni di locazione; lo Studio Bisson offre assistenza legale dinanzi a tutti i Tribunali Italiani. In particolare  il costo dell'intera procedura per convalida di sfratto viene preventivato in €. 800,00 in caso di mancata opposizione ed €. 1.500,00 in caso di opposizione da parte del conduttore (in questo secondo caso, infatti, sarà instaurato un vero e proprio giudizio a cognizione piena con tutte le conseguenti attività processuali che ne conseguono). Tali somme potranno anche essere recuperate dal cliente nel caso in cui il proprietario decidesse di intraprendere una azione esecutiva a carico dell'inquilino moroso e che tale azione sortisca un esito positivo in considerazione dell'esistenza di un patrimonio utilmente aggredibile

    L'importo delle spese vive varia a seconda del valore della controversia e possono consistere in:

    - costo dell'eventuale "contributo unificato" da versarsi allo Stato, anche nostro tramite, per l'iscrizione della causa a ruolo;
    - costo di eventuali notificazioni, diritti di cancelleria, consulenze tecniche, ecc.;
    - costo della registrazione della sentenza;
    - tutte quelle altre eventuali spese che si dovessero rendere necessarie in virtù del caso trattato (es. marche da bollo, diritti, spese postali, ecc.).

     

    Lo Studio Bisson, attraverso lo staff di avvocati di cui si avvale, è in grado di assistere le Parti avanti tutti i tribunali italiani, a costi particolarmente vantaggiosi per la propria clientela, la quale potrà richiedere allo studio un preventivo, senza impegno, e così conoscere l'intero costo del giudizio da sostenere.

     

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    Preventivi e Costi 

     


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    Divisioni ereditarie PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Contrattualistica

    Atto, strumento (non l'unico) con cui si perviene allo scioglimento di una situazione di comunione attraverso l'assegnazione a ciascun partecipante di una porzione dei beni oggetto della comunione. Con la divisione, insomma, si pone termine alla comunione, e ogni partecipante a questa (comunista o comproprietario, nel caso di proprietà) ottiene la piena ed esclusiva proprietà di una parte determinata del bene o di beni comuni corrispondente al valore della quota di diritto che gli spettava sul patrimonio comune. Per esempio, tre persone sono comproprietarie in parti uguali di un terreno di 6.000 m. Con la divisione, ciascuna di esse diventa proprietaria esclusiva di un terreno di 2.000 m2 dopo che l'appezzamento originario è stato diviso in tre fette. Alla divisione, normalmente, si perviene su richiesta di almeno uno dei partecipanti: è regola generale, infatti, che ogni comunista può, in qualsivoglia momento, chiedere la divisione dei beni comuni (questo principio ha però certe eccezioni). Lo scioglimento si realizza mediante un contratto (divisione amichevole o consensuale) o, in caso di mancato accordo, con una causa, un particolare procedimento giudiziale che termina con una decisione, un provvedimento del giudice (divisione giudiziale).


    La divisione è regolata dalle norme stabilite per la divisione ereditaria (artt. 7 13-768 c. civ.), purché non siano incompatibili (art. 1116 c. civ.) con quelle che regolano la comunione (artt. 1100-1139 c. civ.). Di divisione si parla anche con riferimento alla comunione dei beni tra coniugi di cui agli artt. 159 e segg. c. civ., modificati dalla L. 19.5.1975, n. 151; allo scioglimento delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.Il procedimento giudiziale di divisione è regolato dagli artt. 784-79 1 c. proc. civ. e ad esso devono necessariamente essere chiamati tutti i partecipanti alla comunione (si parla di litisconsorzio necessario), nonché, se vi sono, tutti i creditori opponenti. Se non vi sono contestazioni sul diritto alla divisione, questa viene disposta con ordinanza dal giudice istruttore, che dirige anche le operazioni di divisione; altrimenti la decisione è rimessa al collegio.


    Il giudice istruttore, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un esperto e previa - se del caso - vendita all'incanto (cioè all'asta) dei beni immobili o mobili comuni, predispone un progetto di divisine delle quote e dei lotti, su cui possono pronunciarsi i compartecipi alla divisione e i creditori intervenuti.

    In mancanza di contestazioni o quando queste siano state definite, il progetto di divisione viene dichiarato esecutivo e a esso devono uniformarsi le parti interessate. 

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    Controversie lavori edili PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Contenzioso

    Situazioni che generano controversie

    Il Committente che affida delle opere edili da eseguire a un'Impresa Edile o Appaltatore chiede che vengano eseguite come da capitolato delle opere. Durante l'esecuzione dei lavori o alla fine degli stessi il Committente può rilevare delle mancanze o dei difetti nelle opere eseguite, mentre l'Appaltatore non le riconosce come tali: da ciò nasce la controversia o contenzioso!!

     

     

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    Accatastamento e Variazione catastale PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche ipocatastali

    Cos’è una Variazione Catastale?

    La Variazione Catastale è un documento ufficiale col quale si comunica all'Agenzia del Territorio l'avvenuto cambiamento dello stato di un immobile. I cambiamenti più frequenti sono richiesti a seguito di modifica degli spazi interni o per una esatta rappresentazione grafica di un immobile; altre cause per richiedere una variazione catastale sono: la correzione di errori catastali e/o la variazione di destinazione d'uso dell'immobile .

    Quando serve una Variazione Catastale?

    In generale, quando lo stato dei fatti di un immobile sia diverso rispetto alla sua rappresentazione catastale, ad esempio dopo una ristrutturazione con opere murarie. In tale caso, la normativa vigente prevede l'obbligo di ri-accatastare l'immobile entro 30 giorni dalla fine dei lavori (art. 6 DPR 380-2001).

    Chi può fare una Variazione Catastale?

    Il Tecnico che redige una variazione catastale deve essere un soggetto abilitato ed iscritto all'Albo Professionale (ingegnere, architetto, ecc.).

     

    Devi fare una variazione catastale?

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    Permesso di Costruzione PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    Informazioni e prescrizioni normative

    Il contenuto dei seguenti articoli fà riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente, non tenendo ancora in considerazione gli aspetti legati alla S.C.I.A. poichè attualmente non completamente definiti e in vigore.

    Competenza al rilascio del permesso di costruire

    Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.



     

    Caratteristiche del permesso di costruire

    A-  Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

    B- Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'art. 16.

    C- Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

     Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

    A-  Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

    B- Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

    C- In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

    D- A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.


    Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

    A-  Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

    B- Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241.

    C- La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

     

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    Preparazione del capitolato di appalto PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    Che cos'è un Capitolato d'appalto

    Un Capitolato d'appalto è l'insieme delle regole che disciplinano il rapporto che si forma tra Committente e Impresa ogni volta che devono essere eseguite delle opere.

    Infatti, gli articoli dal 1655 al 1677 del codice civile disciplinano il capitolato di appalto tra il Committente e l’Impresa costruttrice.

    Per essere completo la redazione del capitolato deve essere corredata di:

    - Progetto esecutivo delle opere da realizzare
    - Computo metrico dei lavori 
    - Contratto di appalto
    - Elenco dei prezzi unitari da applicare in caso ad eventuali lavori in variante rispetto al progetto originario
    Il documento dovrà contenere e precisare gli oneri collaterali dei contraenti, da valutare in base alle caratteristiche del progetto.  

     

    Le voci principali di un contratto di appalto

    - Dati del Committente
    - Denominazione sociale, partita IVA e sede della Ditta appaltatrice
    - Descrizione sommaria delle opere da eseguire con richiamo agli elaborati tecnici di progetto esecutivi, agli estremi del permesso di costruire o Denuncia Inizio Attività - DIA ( o Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA); i dati del Direttore dei Lavori architettonici e di quelli relativi alle opere in cemento armato;
    - Dichiarazione dell’appaltatore per presa visione dei luoghi dove eseguire i lavori.
    - Dichiarazione dell’appaltatore di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera, oltre alla dichiarazione inerente la regolarità della sua attività e le capacità ed i mezzi per poter eseguire i lavori richiesti
    - L’oggetto del contratto;
    - L’importo dei lavori;
    - Il divieto o meno di subappaltare i lavori;
    - Invariabilità o meno dei prezzi;
    - Accettazione dei materiali da utilizzare;
    - Accettazione degli impianti presenti;
    - La definizione delle misurazioni dei lavori e la valutazione dei lavori a misura;
    - La possibilità o meno dei lavori in economia;
    - L’importo e le modalità della cauzione;
    - Inizio e consegna dei lavori con l’indicazione delle eventuali penali applicabili;
    - Definizione di eventuali proroghe;
    - Definizione delle modalità di collaudo:
    - Modalità di pagamento;
    - Definizione degli oneri e responsabilità dell’appaltatore;
    - Trattenute di garanzia e garanzia sul lavoro;
    - Varianti ai lavori;
    - Obblighi dell’appaltatore in merito ad Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro;
    - Modalità di risoluzione delle controversie ed indicazione del foro di competenza;
    - Nomina dell’appaltatore di un suo rappresentante;
    - Documentazione eventualmente da allegare anche al contratto di appalto;
    - Dichiarazione dell’appaltatore inerente l'organico medio annuo e certificazione di regolarità contributiva ( DURC ) secondo la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 detta Legge Biagi e succ. modif. , da allegare all’inizio lavori e da presentare in Comune;

    Necessità di un Capitolato

    Lo Studio Bisson offre il servizio di consulenza per lo studio e redazione di capitolati d'appalto mirati alle specifiche esigenze del Committente, che vengono valutate dettagliatamente caso per caso.

     

    Hai necessità della predisposizione di un capitolato d'appalto?

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    Pratiche antincendio VV.F PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Antincendio VVF
    Procedure per la prevenzione degli incendi

    L'attuale disciplina, dettata dalla legge n. 966/1965, dal D.P.R. n. 577/1982 e dal D.P.R. n. 37/1998, prevede che l'attività di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, sia articolata in due fasi tra loro coordinate:

    • richiesta di parere di conformità sui progetti presentati al Comando dei VV.FF. al fine di accertare la conformità dell'opera ai criteri di prevenzione incendi;
    • richiesta di sopralluogo ai VV.FF. per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato, al fine del rilascio del Certificato di prevenzione incendi;

    Altri adempimenti a carico di enti e privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono relativi:

    • al rinnovo del Certificato di prevenzione incendi;
    • alla richiesta di deroga al rispetto di specifiche disposizioni antincendio, qualora ne ricorra il caso.

     

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    Sicurezza dei ponteggi ( art. 30 del D.P.R. 7 , n. 164) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro
    Ponteggi ( art. 30 del D.P.R. 7 , n. 164)

    I ponteggi edili si dividono essenzialmente in cinque categorie, per i diversi impieghi in funzione sia dei costi che del tipo di lavoro da svolgere.

    Categorie ponteggi edili
    • Ponteggi Fissi a Telai Prefabbricati
    • Ponteggi Fissi in Giunto- Tubo
    • Ponteggi Multidirezionali
    • Ponteggi Elettrici Autosollevanti a Cremagliera
    • Ponteggi Sospesi su funi
    Tutte le  Aziende che producono e commercializzano i  ponteggi sono in possesso di una Autorizzazione Ministeriale. Detta autorizzazione è molto importante perché certifica che tutte le parti del ponteggio, e i materiali che lo costituiscono, sono stati progettati, valutati e certificati secondo le indicazioni Ministeriali.  Infatti, una volta progettato il ponteggio, esso verrà valutato dalla commissione Ministeriale e, solo se idoneo, verrà rilasciata l’autorizzazione alla commercializzazione di quel prodotto.
    Spesso, guardando diversi ponteggi, sembra che tutti siano uguali tra di loro. Non è così … i ponteggi sembrano simili tra loro, ma sono tutti diversi e sono proprio i “piccoli” particolari a far sì che un determinato ponteggio sia stabile e sicuro il proprio in quella situazione.

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    Corsi di Formazione PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

    La vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro, prescrive l'obbligo di effettuare degli specifici corsi di formazione ai lavoratori addetti, in base all'attività svolta dall'Azienda.

    Il Datore di Lavoro ( in breve, DDL), è la figura che ha l'obbligo di prescrivere i corsi di formazione per i propri dipendenti, mentre i lavoratori hanno l'obbligo di frequentarli.

    In base al tipo di attività i corsi possono comprendere diverse finalità; i più comuni sono i seguenti:

    1- Corso di formazione Antincendio di 1°, 2° e 3° livello;

    2- Corso di Primo soccorso;

    3- Corsi specifici per : uso V.D.T. (videoterminali), uso muletti, ecc...

     

    Chi svolge i corsi di formazione

    Vi sono delle società di consulenza specializzate nell'organizzare e svolgere i corsi di formazione richiesti dalla normativa: il nostro Studio è tra queste e, in  particolare, può organizzare, a richiesta del DDL, lo svolgimento di ogni singolo corso necessario ( ad esclusione del corso antincendio di 3° livello) , direttamente presso la sede dell'Azienda.

     

    Avete necessità di effettuare un corso di formazione?  Vuoi maggiori informazioni ?

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    Preventivi e Costi



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    Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P.) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

    L'attivita di R.S.P.P. è regolata dal D.lgs 81/08 testo unico sicurezza sul lavoro. Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) è una figura obbligatoria e può essere sia il datore di lavoro che una persona esterna all'azienda. Tale persona è, per definizione, “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adatti per il controllo e il  servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul posto di lavoro.”


    Principali obblighi del datore di lavoro non delegabili

    Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attivita':

    • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
    • La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
    • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; Read more

    Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro
    Principi generali

    Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e per le lavorazioni di pertinenza dell’impresa stessa. Il POS dei subappaltatori viene consegnato al coordinatore per la sicurezza direttamente o per tramite dell’impresa appaltante

    Contenuti minimi dei POS

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    Coordinatori per la sicurezza PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro
    Requisiti Obbligatori del CDS
    In merito ai requisiti obbligatori, la figura del CDS è quella di un Tecnico abilitato iscritto all'ordine/collegio come da normativa

    Si possono distinguere 2   "fasi   " che caratterizzano il lavoro di un coordinatore per la sicurezza:

    - CDS in fase di Progettazione

    - CDS in fase Esecutiva

     

    L'opera che intendete realizzare necessita di un CDS?

    Avete necessità di avere un parere riguardo all'obbligo o meno di nominare un CDS?

    Contattaci via Mail o tramite Telefono

     


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    Sicurezza nei cantieri (ex D.Lgs. 494/96 e D.Lgs.626/94) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

    Sicurezza nei cantieri di lavoro edili: D.M. del 29 Settembre 1998.

    La sicurezza sul lavoro è uno dei temi drammatici che la cronaca non smette di portare in evidenza quasi ogni giorno.

    Il D.M. del 29 settembre 1998 sancisce l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stata completata la normativa di settore ed opera, quindi, a tutti gli effetti, l'obbligo di adeguare le imprese alle relative prescrizioni europee.
    Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento di tutte le componenti di in un processo organico di crescita collettiva.

    Per la sicurezza in cantiere, l'impresa deve:

    A priori:
    • realizzare il DVR (che non e' il POS ma e' il documento che fa capo all'azienda in generale) o l'autocertificazione. far fare la visita medica agli operai con cadenza annualenominare
    • un responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    • mettere in condizione gli operai di nominare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
    • nominare un responsabile antincendio e del pronto soccorso
    • far fare un corso di formazione alle figure anzidette
    • nominare un medico competente

     

    Per il cantiere:

    • redigere il POS (con la valutazione dei rischi di tutte le fasi lavorative
    • allegare al POS:
    1. autocertificazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali
    2. verbali di riunione
    3. verbali di consegna dei DPI
    4. piano antincendio e pronto soccorso
    5. eventuale DUVRI (se non c'e' il PSC)
    6. valutazione del rischio rumore
    7. valutazione del rischio vibrazioni
    8. valutazione rischio chimico
    • tutta la documentazione inerente attrezzature, verbali di nomina, durc, attestati e CCIAA

     

    Idoneità tecnica professionale (cosa bisogna esibire)

    Art. 90. comma 9 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Cosi come modificato dal D.lgs 106/09* […] Entità presunta del cantiere* uomini/giorno. (* viene fornita dalla Direzione lavori o in caso contrario moltiplicare gli operai presenti in cantiere per i giorni stimati dei lavori)[…] A seguito del decreto correttivo106/09 che modifica il testo unico D.lgs 81/08, la verifica dell’idoneità tecnico professionale, sia dell’impresa affidataria nei confronti del committente che delle imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi viene effettuata nel seguente modo: (allegato XVII del D.Lgs 81/08  modificato dal D.lgs 106/09 e in base a quanto stabilito all'art. 90 lettere a), b) e c) )

     

    A) Cantiere la cui entità presunta e MINORE di 200 uomini/giorno: ( tipo 4 operai per giorni 30) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI

    Documenti che dovranno esibire le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

    • Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato
    • Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.lgs 81/08
    • DURC
    • Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

     

    B) Cantiere la cui entità presunta e MAGGIORE di 200 uomini/giorno: ( tipo 4 operai per giorni 30) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI

    Documenti che dovranno esibire le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:

    • Iscrizione camera di Commercio Documento valutazione dei rischi o autocertificazione DURC
    • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/08

    Documenti che dovranno esibire i lavoratori autonomi:

    • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
    • Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
    • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
    • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D,lgs 81/08

     

    Riferimenti normativi:

    Art. 90 comma 9 D.lgs 81/08

    9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: (comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)

    a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII.  Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI , il requisito di     cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.(comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)

     

    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI , il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; (comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)

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    Giovedì 03 Giugno 2010

    Sicurezza domestica PDF Stampa Email

    Casi studio / Casa, Benessere, Sicurezza
    Ogni anno, in Italia più di 3000 persone muoiono tra le mura domestiche a causa di cadute. Ogni 10 secondi, inoltre, nelle abitazioni avviene un incidente che richiede cure ospedaliere (dati ISTAT e INAIL).

    Anche se le strade rimangono di gran lunga il luogo più pericoloso in assoluto, e quindi necessitano per prime una risposta più adeguata in termini di prevenzione e repressione (soprattutto da parte dello Stato) la mole degli incidenti domestici é tale da rendere necessaria anche nella abitazioni un'opera di prevenzione.

    Per interpretare il dato degli incidenti domestici, ed evitare di drammatizzare senza motivo la relativa situazione, si deve tenere conto che nelle case gran parte degli incidenti riguardano le persone anziane ed i bambini, e costituiscono, quindi, un dato fisiologico. I bambini, infatti, ovunque si trovino sono esposti ad un rischio maggiore a causa della loro necessità di scoperta del mondo. Gli anziani, d'altra parte, per la loro maggiore vulnerabilità fisica, sono soggetti a conseguenze di maggiore gravità a parità di trauma.

    Premesso, quindi, che l'IASA non intende mettere in secondo piano la strage delle strade rispetto al tema della sicurezza in casa, in questa pagina l'associazione offre il proprio contributo per mitigare le conseguenze dei rischi domestici, con alcune informazioni essenziali.

    • Le cause più frequenti
    • Le cadute
    • Le sostanze pericolose
    • La sicurezza elettrica
    • La sicurezza dei bambini
    • La sicurezza dei materilai
    • Le fonti di inquinamento domestico

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    Verifiche acustiche PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    Le fonti di rumore, sia interne che esterne a un fabbricato, sono spesso causa di disagio e contenziosi per tutti coloro che vi risiedono.

    Per tal motivo, la normativa prevede per le nuove costruzioni precisi valori di isolamento acustico, noti come "requisiti acustici passivi" di un fabbricato, che se rispettati, consentono un buon livello di vita all'interno del fabbricato, sia che questo fosse una villetta, sia che fosse un edificio condominiale.

    In particolare, le nuove costruzioni devono rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa e, nei casi in cui si abbiano fondati motivi che vi siano rumori causati da vicini/confinanti , quali il rumore proveniente da calpestio, da utilizzo di impianti sanitari, ecc... , è opportuno effettuare una verifica dei requisiti menzionati, attraverso specifiche prove fonometriche le cui caratteristiche costruttive devono rispettare precisi dettami normativi.

    Avete necessità una verifica Acustica?

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    Certificazione Energetica PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie
    .
    Alla luce del continuo aumento dei costi per riscaldamento, raffrescamento, produzione acqua calda sanitari, già da qualche anno è sempre più sentita la necessità di contenere tali costi, migliorando ed ottimizzando sia gli edifici esistenti dal punto di vista dell' isolamento termico, sia gli impianti termci/raffrescamento.
    Attualmente, la normativa vigente (LR n.24 del 11/12/2006 per la Lombardia ) fornisce interessanti detrazioni fiscali su tutti gli interventi effettuati sul patrimonio edilizio esistente, che migliorino il contenimento energetico e quindi il consumo di energia.
    In tale prospettiva, gli edifici, in funzione del loro fabbisogno energetico, vengono suddivisi in classi, per le quali, dopo specifiche verifiche ed accertamenti effettuati da parte di un tecnico abilitato ( certificatore ), viene definito e rilasciato il certificato energetico detto anche attestato di certificazione energetica (ACE).

     

    Quando serve la Certificazione Energetica?


    La certificazione energetica è sostanzialemente necessaria nei seguenti casi:
    1.) nuove costruzioni con presenza di impianto di riscaldamento;
    2.) costruzioni esistenti con presenza di impianto di riscaldamento all'atto di compravendita e/o di affitto delle stesse.
    Lo Studio Bisson offre la consulenza di un proprio Certoficatore energetico abilitato per la redazione di Certificati energetici.

    Hai necessità di una certificazione energetica per il vostro immobile ?

     Vuoi maggiori informazioni ?

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    Perizia Vizi e Difformità PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Stime Immobiliari
    La Perizia per Vizi, Difetti o Difformità nasce spesso come conseguenza di rapporti conflittuali a seguito di lavori di ristrutturazione di edifici o unità immobiliari. Nel caso opere "mal eseguite", consente di dare a queste ultime un valore oggettivo, da portare in detrazione dagli importi dovuti all'impresa esecutrice. Nel caso invece di opere eseguite in difformità agli accordi contrattuali , la perizia consente di dare il giusto valore economico a queste opere richieste dal cliente, eseguite e dovute all'impresa esecutrice. In questo caso si utilizzano listini prezzi ufficiali, sia comunali che regionali. E' molto utile in fase di tentativo di accordo bonario fra le parti coinvolte.

     

    Hai necessità di un parere o una valutazione tecnica sui vizi e difetti del vostro fabbricato ?

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    Lunedì 31 Maggio 2010

    Gestione locazioni PDF Stampa Email

    Info Servizi Legali / Diritto Immobiliare
    • Gestione dei rapporti tra proprietari e inquilini per la durata del contratto di locazione
    • Redazione di contratti di affitto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate
    • Adeguamento ISTAT del canone di locazione
    • Lettere per la richiesta di adeguamento per lavori  di ristrutturazione
    • Ripartizione delle spese condominiali ordinarie tra proprietario ed inquilini
    • Consulenza sulle scadenze dei contratti modalità di disdetta e diritti di prelazione


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    Verifiche Strutturali PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche Edilizie

    Quando serve?

    Sono numerosi e frequenti i casi in cui si ha necessità di avere il supporto di un ingegnere strutturista. Per fare qualche esempio tipico che succede nella vita di tutti i giorni, basti ricordare la formazione di fessurazioni - meglio note come "crepe"- su murature portanti, pavimenti, soffitti, pilastri, travi, pannelli di facciate, balconi, ecc...  per rendersi conto che si è in presenza di fenomeni quali cedimenti e/o assestamenti che in determinate condizioni potrebbero causare crolli localizzati o di maggior entità, con pericolose conseguenze per persone e cose.

    In cosa consiste?

    Un'analisi strutturale inizia con l'accertamento sul posto dello stato delle fessurazioni e procede con una serie di operazioni, definite a seconda del caso specifico, come segue:

    • Monitoraggi attraverso l'impiego di fessurimetri;
    • Verifiche analitiche della capacità portante delle strutture;
    • Assaggi e/o campionature delle strutture setesse per verificarne lo stato;
    • Studio e individuazione dei rimedi per il ripristino della capacità portante delle strutture compromesse;
    Altre attività correlate e riguardanti le strutture di un'opera edilizia sono:
    • Progetti e calcoli di  strutture in calcestruzzo armato, in ferro e in legno
    • Accertamenti statici
    • Collaudi statici

     

    Avete delle crepe sospette?...Volete un parere tecnico?

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    Pratiche Comunali PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche ipocatastali
    • Richiesta concessioni
    • Autorizzazioni
    • Relazioni asseveranti
    • Frazionamenti
    • ecc...


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    Servizi Ipocatastali PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche ipocatastali
    Nei casi in cui ci si trovi a dover vendere o acquistare un immobile è sempre opportuno tener conto preventivamente delle documentazioni depositate presso la Conservatoria o il Catasto ( Agenzia del Territorio ). Le ricerche e/o verifiche che possono essere effettuate presso questi Uffici sono principalmente le seguenti: 

     


    Avete necessità di una  Ricerca Catastale o Ipotecaria?

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    Progettazione Impianti Tecnici e Isolamento PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Progettazione

    Progettazione di Impianti Tecnici e Isolamento

    In ambito edile, oltre alla progettazione architettonica, è molto importante la parte ingegneristica che si occupa della "funzionalità" dei componenti dell'immobile. Grazie alla progettazione di impianti di isolamento, di una buona coibentazione, e altre accortezze, è possibile migliorare la funzionalità del nostro immobile, sia in termini di costo che di comfort.

     

    Per questi motivi, lo studio è in grado di offrirvi:

    • Progettazione di impianti elettrici (civile ed industriale)
    • Progettazione impianti fotovoltaici e minieolici
    • Progettazione impianti solare-termico
    • Progettazione impianti termotecnici (condizionamento e climatizzazione)
    • Progettazione Impianti termoidraulici ( acqua e riscaldamento)
    • Progettazione Termo- Acustica (interno ed esterno)
    • Progettazione impianti di video sorveglianza / antintrusione (civile ed industriale)
    • Progettazione impianti antincendio (civile ed industriale)
    • Progettazione impianti irrigazione per giardini e serre
    Vuoi conoscere il costo per un impianto ad Energia rinnovabile adatto alle tue esigenze?
    Devi installare un impianto di videosorveglianza o predisporre un impianto antincendio ?

    Contattaci via Mail o tramite Telefono

     


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    Progettazione Architettonica PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Architettura
    La progettazione di una architettura e dei sui interni, può essere di tre tipi:
    • Progettazione exnovo ( progettazione "da zero")
    • Ristrutturazioni ( modifica e/o riattamento di una architettura esistente)
    • Trasformazioni ( modifica tipologia d'uso di un immobile ex: aziendale - commerciale)

    Per ognuna di queste tipologie, lo studio propone diversi servizi:

    • Progettazione  ESTERNI ( dehors / giardini e verde pubblico /chioschi/pergolati/coperture parcheggi/rifacimento facciate )
    • Progettazione d’INTERNI ( allestimenti / ristrutturazione/ recupero sottotetti/ arredamento/ ingressi e portinerie)
    • Studio di fattibilità per nuovestrutturare  costruzioni
    • Studio preliminare per ristrutturazioni
    • Progettazione restauri e ristrutturazioni
    • Recupero e valorizzazione di casali, cascine, rustici e aree post-industriali (archeologia industriale)
    • Progetti per attività agricole e/o strutture agrituristiche
    • Progettazione sale fumatori
    • Progetto SU MISURA
    • Progetto ON-LINE
    Ti servono maggiori informazioni ?
    Vuoi ampliare, modificare e/o ristrutturare casa ma non sai quanto ti possa costare?
    Ti piacerebbe valorizzare la tua abitazione con soluzioni o finiture particolari, ma non sai come fare?
    Contattaci via Mail o tramite Telefono.

     


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    Progettazione PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Progettazione

    L' eterogeneità e la multidisciplinarità dei componenti del Team dà la possibilità di sviluppare al meglio diversi progetti in diversi settori:


    L'attività di progettazione è per definizione ( pro-gettare.... gettare in avanti) una attività volta a tenere sotto controllo tutti quegli aspetti legati alla realizzazione di un "artefatto", sia esso un oggetto, un impianto, una casa o una città. In altre parole, è una attività volta a prevedere e risolvere anticipatamente, le problematiche insite di un qualunque oggetto o servizio.

    Un esempio:

    Immaginiamo di dover creare un cucchiaio..., un oggetto apparentemente semplice e di uso comune.... . Tale oggetto dovrebbe essere realizzato in modo che soddisfi certi requisiti e/o bisogni:

    • deve "contenere" un liquido( o viene usato solo per mescolare?);
    • deve essere impugnato in modo "comodo" da diverse persone (destri, manchini, uomini e bambini);
    • deve essere lavabile( a mano o in lavastoviglie?);
    • deve dare una "percezione" di pulizia;
    • deve essere riutilizzabile (o usa e getta?);
    • deve essere morbido al tatto (per un bambino che inizia a usare le posate?);
    • ......

    Se questi aspetti non venissero presi in considerazione, forse l'idea di cucchiaio che avremmo in mente non potrebbe essere realizzata; questo vale per un oggetto semplice come un cucchiaio quanto per un "oggetto"complesso come una casa.... immaginiamoci una città. Se non venisse progettato nulla, bisognerebbe andare "per tentativi".... oppure: "forse questa volta funziona"..... Se qualcuno vi dicesse una cosa del genere guardando le scale di casa vostra? ... le stesse scale che dovreste usare abitualmente? ... cosa fareste?

     

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    Energie Rinnovabili PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Ambiente ed Energia
    Quali sono le energie Rinnovabili?

    Attualmente si parla di energie rinnovabili come di tutte quelle energie ricavabili da fonti diverse da quelle fossili (petrolio, carbone, gas), e che possano essere impiegate con costi ragionevoli rispetto a quelle prima citate nonché, con emissioni ridotte o nulle o comunque tali da ridurre l'inquinamento ambientale.

    Tra le più importanti fonti di energia rinnovabile, a basse o nulle emissioni inquinanti sull'ambiente, si trovano:
    1- Fotovoltaico / Solare Termico
    2- Eolico
    3- Biomasse
    4- Geotermica
    5- Idroelettrica

    Quando possono essere utilizzate le energie rinnovabili? 

    Il campo di impiego delle energie rinnovabili è molto vasto e articolato. Rimanendo nell'ambito delle costruzioni civili, trovano impiego per la produzione di energia elettrica e/o acqua calda sanitaria, sia per unità immobiliari di piccola e grande entità quali villette, palazzine, stabili condominiali, case rurali, baite, ecc. , sia per unità immobiliari contenenti attività industriali quali capannoni, depositi,  ecc., sia per altri usi quali pensiline di parcheggio auto, coperture di camminamenti tipo in stazioni, aereoporti, ecc. .


    Incentivi e conto energia

    Anche per l'anno corrente sono previsti degli incentivi economici a favore dei soggetti che realizzeranno degli impianti alimentati da energie rinnovabili, per i quali si rimanda alla vigente normativa  (conto energia)


    Studio di fattibilità per impianto alimentato da energia rinnovabile

     

    Prima di decidere se e come  realizzare un impianto alimentato da energia rinnovabile, è opportuno che l'utilizzatore faccia effettuare da Tecnici specializzati uno studio di fattibilità che, in funzione delle proprie esigenze di consumo , nonché delle caratteristiche del luogo, determini la tipologia e le caratteristiche tecniche, le potenzialità e i limiti che un impianto di tal genere può arrivare ad avere, unitamente ad una valutazione preventiva dei relativi costi di realizzazione. Successivamente al completamento dello studio di fattibilità seguirà la redazione del progetto esecutivo e la gara di appalto per la realizzazione dell'impianto.


    Servizi e attività di consulenza complementari

    Consulenza per risparmio energetico, Pratiche per l'ottenimento della detrazione fiscale per il 55%, Redazione Attestati di Certificazione Energetica : sono ulteriori servizi e attività di consulenza che integrano, caso per caso e in funzione delle specifiche necessità dell'Utente, quanto serve per definire e ottimizzare il proprio impianto e i vantaggi che esso comporta.

     

     

    Sapete già quale impianto installare per la vostra abitazione o attività?
    Volete uno studio di fattibilità preventivo, o di un progetto per decidere l'impianto ad energia rinnovabile?
    Avete necessità di un consulente specializzato per l'assistenza all'analisi dei preventivi forniti dalle ditte ?
    Per informazioni
    contattaci via Mail o tramite Telefono
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    Consulenza Tecnica di Parte (C.T.P.) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Contenzioso

    Che cos'è?

    La Consulenza Tecnica di Parte  (C.T.P.), è una  consulenza che, all'interno di una Consulenza Tecnica di Ufficio (C.T.U.), viene svolta da un Professionista del settore (es: architetto, ingegnere, geometra, perito, medico, commercialista, etc.) a sostegno della tesi della parte in causa che lo ha incaricato. Scopo della C.T.P. è quello di sostenere la tesi della prorpia parte, in accordo con il Legale della stessa, fornendo ogni tipo di supporto e informazioni utili al Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) incaricato dal Giudice della causa, nel corso delle operazioni peritali.

     

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    Venerdì 07 Maggio 2010

    Progettazione - Ristrutturazione PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Architettura
    Lo Studio Bisson, oltre alla " classica" ristrutturazione di immobili privati ad uso abitativo, vi propone anche la possibilità di ristrutturare e recuperare ogni tipo d’immobile (o parte di esso): negozi, locali commerciali, strutture ricettive e fabbricati produttivi. Il nostro compito è quello di cogliere le potenzialità di uno spazio già costruito, valorizzarle con ristrutturazioni che seguano le esigenze di chi quello spazio dovrà utilizzarlo e viverlo.

    A chi ci rivolgiamo?

    • Ai privati: per la prima casa o la casa di villeggiatura, per chi acquista una casa o vuole recuperare un ruderedi proprietà ( una baita, un fienile, una cascina,ecc..) , desiderando valorizzarla e/o migliorando gli spazi interni e/o esterni secondo i propri gusti e le proprie necessità.
    • A negozi, locali commerciali, magazzini, bar, pub, birrerie, agriturismo, ristoranti e alberghi 
    • Ad aziende che desiderano rinnovare fabbricati industriali anche  storici e ricavare nuovi spazi, uffici, magazzini e fabbricati industriali
    • strutture ricettive, pubbliche o private, come: asili, scuole, stazioni, ecc...
    I possibili interventi

    Gli interventi di ristrutturazione sono utili nel caso in cui:

    • si vogliano ottenere ulteriori ambienti per esigenze funzionali
    • per rendere più funzionale e piacevole la vostra abitazione o il vostro luogo di lavoro con realizzazioni di pregio e soluzioni particolari ed estrose fino anche ad interventi più radicali e puntuali che prevedano anche ampliamenti e nuove strutture
    • quando all’acquisto di un immobile sia esso abitazione, negozio o produttivo, ci si scontra con una suddivisione di ambienti che non sfrutta al meglio la superficie a disposizione e ne limita fortemente l’utilizzo
    • quando la distribuzione spaziale può essere molto adatta all’attività svolta in precedenza, ma non altrettanto per una nuova che si va ad insediare. E’ questo il caso di cambi di destinazione d’uso con trasformazioni anche radicali a livello distributivo e strutturale.
    • quando si acquista un immobile non recente che necessita di interventi di riammodernamento e riqualificazione

    Le vostre esigenze sono parte fondante del progetto a cui rispondiamo con soluzioni esteticamente piacevoli, funzionali, adatte alle condizioni economiche di ciascuno, proponendo spazi e ambientazioni calde ed innovative allo stesso tempo.

      Ti serve una consuleza per la tua ristrutturazione?
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    Mercoledì 05 Maggio 2010

    Dove Siamo PDF Stampa Email

    Studio Bisson / Dove Siamo
    Sede Amministrativa Sedi Operative

    Milano

    tel. 02.29520205 - 02.20404167
    fax. 02.29527540
    via G.B. Pergolesi n.6  
     20124 Milano (MI)

    Visualizzazione ingrandita della mappa

    Monza
    via Meraviglia n.7; 20900 Monza (MB)

    Roma
    via Nomentana n.257; 00161 Roma (RM)
    Pavia
    via Mascheroni n.2; 27100 Pavia (PV)


     



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    Sabato 01 Maggio 2010

    La nostra storia PDF Stampa Email

    Studio Bisson / Lo studio Bisson

    NNato nel 1996 dall'idea comune di un gruppo di Professionisti di Milano, lo Studio Bisson si propone di collegare in un ottica di integrazione le risorse professionali interne con competenza nei settori tecnico-edile, commerciale, legale, amministrativo, con particolare riferimento alla salvaguardia ambientale, per definire e concretizzare progetti e obiettivi di particolare interesse per  Amministrazioni Pubbliche e Private, Aziende, Imprese, Liberi Professionisti, Artigiani, nonché per singoli privati. 


    La sinergia interprofessionale fra i vari Professionisti ha come immediata conseguenza quella di offrire al Committenti un efficace servizio integrato in grado di risolvere qualsiasi problema in materia tecnico giuridico amministrativa.


    Semplificando rapporti e connessioni tra i Professionisti impegnati nella gestione degli incarichi e Committenza, lo Studio Bisson si configura come punto di riferimento prezioso al quale rivolgersi per differenti tipologie di problemi. Il nucleo centrale dello Studio, costituito da Ingegneri, Architetti e Avvocati, è affiancato da uno staff di esperti in vari settori di specifica competenza.

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    Mercoledì 20 Agosto 2008

    I nostri Clienti PDF Stampa Email

    Studio Bisson / Lo studio Bisson
    I nostri servizi sono rivolti alla soluzione di problematiche riguardanti:
    • Utenti privati
    • Aziende Pubbliche e Private
    • Aziende per bonifiche ambientali
    • Aziende per energie rinnovabili
    • Imprese edili
    • Amministrazioni condominiali
    • Istituti di Credito
    • Agenzie Immobiliari 
    • Pubblica Amministrazione ( Comune, Provincia, Regione)
    • Scuole, Istituti, Centri sportivi
    • Proprietari e Affittuari


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    Martedì 12 Agosto 2008

    Progettazione architetonica per... PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Architettura
    Fasi ed Attività
    • rilievo plano-volumetrico dell’immobile
    • redazione di progetto di massima e preventivo d spesa
    • redazione del progetto esecutivo
    • computo estimativo
    • preventivo particolareggiato del costo delle opere
    • redazione di capitolato e contratti
    • sopralluogo dell’immobile

    A chi si rivolge

    • A chi sta per comprare una casa e vuole cercare di massimizzare la fruizione gli spazi futuri
    • A chi sta per comprare una casa e vuole cercare di riutilizzare i propri arredi
    • A chi sta per comprare una casa e vuole verificare che i costi di ristrutturazione possano rientrare nel proprio budget
    • A chi vuole apportare migliorie al proprio appartamento al fine di ottimizzare la distribuzione degli spazi interni
    • A chi vuole un elaborato tecnico certo da sottoporre alle imprese per scegliere il preventivo più conveniente

    Cosa occorre

    • Una planimetria dello stato di fatto degli ambienti con le quote fondamentali (incluso altezza)
    • Indicazione sulla planimetria dei bagni con la posizione degli scarichi e della cucina
    • Una descrizione delle vostre intenzioni ed esigenze il più precisa possibile
    • Una serie di fotografie indicante lo stato dei luoghi

    Cosa riceverete

    • Una planimetria informatizzata con l'ausilio di sistemi CAD con l'ipotesi dell'intervento
    • Una planimetria informatizzata con l'ausilio di sistemi CAD con l'ipotesi dell'intervento + arredo
    • Un computo metrico sommario della ristrutturazione prevista
    • Un preventivo sommario dei costi di ristrutturazione
    • Una descrizione sintetica degli interventi

     


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    Lunedì 11 Agosto 2008

    Ristrutturazioni - I nostri servizi PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Ristrutturazione
    I Vantaggi

    Certezza dei tempi di esecuzione

    Il Project Manager incaricato coordina i progettisti, i fornitori, le imprese, gli impiantisti e gli altri soggetti coinvolti, permettendovi di avere un unico referente al quale commissionare i lavori, eliminando i tempi di ricerca di ditte diverse ed i ritardi dovuti alle sovrapposizioni incompatibili fra le varie lavorazioni. I lavori sono eseguiti sotto la direzione del Project Manager o di un suo delegato che coordina scrupolosamente le attività nel rispetto del Programma dei Lavori predisposto e della “regola dell'arte”.

    Certezza dei costi

    Certezza del costo per la realizzazione dell'intera opera trattandosi di contratti “chiavi in mano” per la realizzazione di un Progetto Esecutivo di Dettaglio fisso ed invariabile. Niente brutte sorprese: i costi sono considerati nella loro globalità e includono la realizzazione complessiva dell'opera.

     

    Le Attività previste
    Progettazione esecutiva degli interventi

    Il Project Manager incaricato si avvale nelle scelte progettuali di tutti i Professionisti necessari sulla base delle singole specializzazioni (strutturale, architettonica, impiantistica, decorativa, etc.). Coordina la progettazione definisce un progetto completo, dettagliato e pronto per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori. In collaborazione con il Cliente, definisce le scelte dei materiali, decori e arredi da impiegare nella ristrutturazione.

    Programmazione dei lavori

    Il Project Manager incaricato programma temporalmente tutta la sequenza delle attività identificate dal Progetto Esecutivo di dettaglio oltre alla programmazione delle forniture necessarie per lo svolgimento delle attività.

    Redazione di Capitolati e Contratti

    Il Project Manager redige il Capitolato speciale d’Appalto dei lavori e l’annesso Contratto d’appalto da sottoporre alle imprese selezionate.

    Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (Dlgs 494/96).

    Il Project Manager fa redigere da Professionista abilitato, se necessario, il piano di Sicurezza e Coordinamento secondo quanto disposto dalle normative vigenti, da consegnare alle imprese esecutrici dei lavori.

    Richiesta dei permessi

    Per la realizzazione delle opere, nel caso esse opere prevedano la richiesta di autorizzazione edilizia da richiedere al Comune come il Permesso di Costruire o la D.I.A., il Project Manager provvede alla redazione delle pratiche necessarie, comprensive degli allegati richiesti e loro consegna presso gli organi autorizzativi.

    Esecuzione dei lavori

    Il Project Manager completate le fasi di progettazione e programmazione dei lavori, definisce e seleziona le imprese più idonee per esecuzione dei lavori. Gli sottopone il progetto esecutivo ed il Programma lavori per accettazione e responsabilità.

    Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (Dlgs 494/96).

    Il Project Manager incarica Professionista abilitato al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per la verifica dell’attuazione di quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’impresa e consegnato al Coordinatore prima dell’inizio dei lavori.

    Controllo dei Tempi e dei Costi

    Il Project Manager supervisiona lo svolgimento delle attività verificando con cadenza periodica la rigorosa attuazione del Programma lavori redatto e l’esatta rispondenza dei costi consuntivati rispetto quelli previsti. Su richieste di integrazione del Cliente aggiorna o fa aggiornare il Progetto Esecutivo ed il Programma Lavori, adeguando eventualmente l’importo contrattuale dei lavori.

    Collaudo dei lavori

    Il Project Manager verifica la completa rispondenza dei lavori eseguiti con quelli previsti da Progetto esecutivo. Colleziona tutti gli elaborati finali e li consegna al Cliente su supporto informatico per la liquidazione dei lavori.

     

    Vi serve un progetto e/o consulenza per la ristrutturazione della vostra abitazione ?
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    Valutazioni estimative PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Stime Immobiliari

    Cos'è e a cosa serve...

    La valutazione di un immobile avviene attraverso una perizia estimativa, la quale è lo strumento necessario a conoscere il valore di mercato di un immobile che viene calcolato, da parte di un perito professionista esperto, sulla base di metodi e standard riconosciuti a livello internazionale. E' spesso indispensabile per affrontare situazioni particolari della vita come una separazione coniugale o la divisione di beni comuni o in eredità.

    Situazioni tipiche sono quelle che riguardano la stima di immobili quali appartamenti, villette, capannoni, terreni, ecc. , per le quali vengono utilizzati i metodi di valutazione ancorati sia ai valori di mercato, sia alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene in questione.

     

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    Studio di fattibilità (ristrutturazione) PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Ristrutturazione

    Lo Studio Bisson esegue una analisi preliminare di fattibilità per la ristrutturazione di: villini unifamiliari o plurifamiliari, palazzine, condomini, costruzioni a schiera, capannoni, magazzini, depositi e fabbricati per l'attività industriale, uffici, centri commerciali, stabili per l'attività agricola o commerciale, negozi, rimesse e garages, laboratori, autofficine e altro ancora.

    Nostro compito è combinare esigenze, preferenze, idee con il budget di spesa e le migliori soluzioni tecniche, i vincoli urbanistici, le norme igienico-sanitarie e la funzionalità.

    Il privato può richiederci interventi in alloggi, appartamenti, villette, che, per mutate esigenze e necessita deve sottoporre a interventi edilizi per modificare l'aspetto estetico e funzionale del fabbricato, ad esempio per ricavare una nuova camera da letto, modificare l'autorimessa oppure la copertura o il tetto per ottenere locali nel sottotetto e così via. L'azienda o l'attività commerciale hanno richieste più specifiche e mirate alla attività svolta ed alla destinazione delle varie parti del fabbricato:  ad esempio, ricavare nuovi locali ad uso ufficio in prossimità della catena di montaggio, distribuire le varie attività su più piani collegati, ampliare un magazzino.

    Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione di imposta ai fini IRPEF ai sensi dell' Art. 1, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449 e del Decreto Interministeriale 18/12/1998, n. 41, e successive modifiche.

     

    Studio Bisson può dare una risposta rapida e soddisfacente, valutando:

    • Budget di spesa e tempi di realizzazione.
    • La tipologia del fabbricato esistente
    • La sua ubicazione
    • I manufatti da demolire o integrare nel progetto
    • Le servitù coattive che lo attraversano quali linee elettriche aeree o condotti sotterranei
    • La disposizione e le condizioni di manutenzione degli impianti esistenti idrici, fognari, elettrico e termico.

    Ognuna di queste caratteristiche può modificare radicalmente lo studio, i tempi o i costi della realizzazione.

    E’ sempre consigliabile, per eseguire uno studio preciso e realistico, un sopralluogo per raccogliere i dati fondamentali, per evitare sorprese e per avere la certezza di aver considerato gli elementi cardine del progetto, i nostri tecnici sono a vostra disposizione. In questo modo, non ci saranno sorprese nei tempi di realizzazione, nei risultati, nel costo.

     


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    Sabato 09 Agosto 2008

    La filosofia PDF Stampa Email

    Studio Bisson / Lo studio Bisson

    La filosofia dello studio, si basa sulla multidisciplinariutà dei nostri collaboratori, sulla fiducia e sulla trasparenza.

    Da anni lo studio Bisson, lavora per risolvere i problemi delle persone e delle imprese in ambito legale, tecnico e progettuale. Tra le varie problematiche risolte in questi anni, si possono trovare: "liti condominiali , problematiche immobiliari, perizie per danni, progettazione ambienti domestici exnovo e ristrutturazione, consulenze legali per l'impresa, ecc...". Ciò non vuol dire che siamo dei tutto fare, ma siamo un gruppo compatto ed eterogeneo. Ogni componente ha una propria specializzazione che, unita al lavoro degli altri, porta alla risoluzione delle specifiche problematiche. Per completare la visione dell'organico,  lo Studio si avvale della collaborazione di diversi professionisti esterni; persone fidate e puntuali nello svolgere i proprio lavoro, con serietà e professionalità .

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    Studio di fattibilità PDF Stampa Email

    Info Servizi Progettazione / Progettazione

    Per nuove costruzioni

    Lo studio preliminare di fattibilità è il punto di partenza importantissimo per la realizzazione di un nuovo fabbricato: raccoglie ed elabora le esigenze e le preferenze, valutando i vincoli urbanistici, le norme igienico-sanitarie e la funzionalità degli ambienti da realizzare, ottenendo le migliori soluzioni tecniche in funzione del budget di spesa e delle vostre esigenze.

    Lo Studio Bisson può assistere Professionisti e Privati nella preparazione degli studi di fattibilità di case, ville, alloggi, edifici residenziali, palazzine, condomini, negozi, officine, laboratori, fabbricati industriali, commerciali o per l'attività agricola, capannoni, stalle, fienili, silos e altro.

    Gli elementi da valutare:  
    • Esigenze: ad esempio, per un privato, avere tre camere da letto invece che due; per un negozio, avere un locale separato da utilizzare come ufficio; per un bar o ristorante, ricavare nuovi locali per fumatori ecc.
    • Preferenze : ad esempio, separare la cucina dal soggiorno, oppure in caso di un’azienda disporre le diverse attività su diversi livelli dello stabile.
    • Le vostre idee: per la migliorare la sistemazione o l'uso, dal portico con gli archi, alla scala interna a vista; nel caso di un negozio, la modifica della struttura per renderla piacevole e funzionale, oppure utilizzare la struttura dell'ambiente per la presentazione dei prodotti, la tipologia delle vetrine, gli spazi e gli accessi al magazzino e così via
    • Budget di spesa e tempi di realizzazione, tipo di terreno edificabile, ubicazione dell’appezzamento, manufatti da demolire o integrare nel progetto, servitù coattive che lo attraversano quali linee elettriche aeree o condotti sotterranei: ognuna di queste caratteristiche può modificare radicalmente lo studio e la realizzazione del fabbricato.

    E’ sempre consigliabile un sopralluogo per raccogliere i dati e le peculiarità dei luoghi dove sorgerà il nuovo edificio: i nostri tecnici sono a vostra disposizione. Lo studio di fattibilità può essere un ottimo strumento per valutare l’acquisto del terreno, soprattutto nel caso di aziende o fabbricati commerciali: sulla base dello studio si può procedere alla ricerca di un lotto adatto ad ospitare la costruzione in progetto, confrontando più agevolmente diverse soluzioni.

     

    Gli elementi da verificare:

    • Vincoli urbanistici: la superficie coperta del fabbricato, il volume, l’altezza massima, la destinazione di aree per il parcheggio e quelle destinate a verde, la destinazione d’uso dei locali

    • Norme igienico-sanitarie, quali l’altezza minima dei locali principali, la superficie minima per l’aerazione dei locali, le superfici minime dei locali.

    • La funzionalità degli ambienti, degli spazi, sono in relazione alla destinazione e all'uso: può sembrare scontato, ma le scelte influenzeranno i nostri comportamenti quotidiani per molti anni.  Questa considerazione, valida per la casa, come per un negozio o un ufficio, va aggiunta al confort e alla gradevolezza estetica, alle norme igienico - sanitarie e ai vincoli edilizi, al budget disponibile.

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    Mercoledì 06 Agosto 2008

    Coordinatore per la sicurezza (II) PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro
    In fase di Progettazione:
    • redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, 1° comma, del D.Lgs. 494/96;
    • predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.

    Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.


    In fase di Esecuzione dei Lavori:

    • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
    • verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    • organizzazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
    • verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    • segnalazione, al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda U.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
    • sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
    • redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, relativamente ai lavori ancora da eseguire all’atto della nomina, e predisporre il fascicolo della sicurezza dell’opera, nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono in tale obbligo per effetto di varianti in corso d'opera.

     

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    Mercoledì 30 Luglio 2008

    Valutazione danni immobiliari PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Stime Immobiliari

    La valutazione di danni avviene attraverso la redazione di una perizia estimativa degli stessi, che consente di valutare l'importo dei danni subiti nel caso di avvenimenti esterni che coinvolgano la propria unità immobiliare. Sovente capita che il danno all'immobile possa essere causato dai seguenti fattori:

    • infiltrazioni di acqua piovana dai terrazzi, coperture o in generale dall'esterno
    • rottura di tubazioni o condotte dagli appartamenti dei piani superiori
    • fessurazioni o lesioni nelle pareti conseguenti a lavori condominiali o effettuati dai vicini nel proprio appartamento
    • allagamenti per problemi di fogne ostruite

    La valutazione dei danni potrebbe risultare molto utile, in via preventiva, per ricercare un tentativo di concilazione amichevole fra le parti coinvolte.

    Avete avuto danni a causa di infiltrazioni o a causa di lavori fatti dal vostro vicino ?

    Ritenete necessario effettuare una stima dei danni subiti, o avere un parere tecnico sulle cause dei danni?

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    Sabato 07 Luglio 2007

    Pratiche immobiliari PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Pratiche ipocatastali
    Le pratiche legate all'immobile sono di diversa natura a seconda del tipo di immobile e a seconda dell'autorità richiedente.

    Tra i nostri servizi, si possono distinguere:

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    Sicurezza PDF Stampa Email

    Info Servizi Tecnici / Sicurezza nei luoghi di lavoro

    La sicurezza, soprattutto nei posti di lavoro, è un aspetto importantissimo nella vita di tutti i giorni.

    I nostri servizi sono volti alla sicurezza sia in ambito lavorativo che in ambito domestico sono:

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