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Info servizi estero
/ Servizi aziendali internazionali
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Attraverso il proprio team, costituito da professionisti altamente specializzati nei propri settori di competenza, lo Studio Bisson si occupa di effettuare delle specifiche perizie estimative dei danni che possono essere stati causati da eventi accidentali e/o dolosi, come anche delle valutazioni tecnico-estimative di opere di ripristino finalizzate alla eliminazione di vizi e difetti dovuti ad errori di progettazione / esecuzione su impianti o strutture nel settore delle costruzioni civili ed industriali, non solo in Europa ma in tutto il Mondo.
Un esempio può essere dato da interventi di consulenza su impianti / struttura danneggiati da un incendio, a seguito del quale il Cliente ha necessità di valutare o l'ammontare dei danni, o la convenienza o meno di ripararlo o ricostruirlo ex novo.
I Professionisti dello Studio, a seguito di preavviso concordato con il Cliente, sono in grado di raggiungere il sito oggetto della perizia in tempi brevi. Read more
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Info servizi estero
/ Servizi aziendali internazionali
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Succede talvolta che rapporti contrattuali tra Cliente e Fornitore possano giungere all'instaurazione di contenziosi, sia per inadempienze, sia per divergenze interpretative del contratto stesso, sia per ricercare eventuali accordi transattivi. Casi come questi vengono normalmente trattati da parte del nostro Studio, sia dal punto di vista Legale, sia da quello Tecnico, qualora necessario, considerato quanto le normative prevedono nel campo del Diritto Internazionale.
Sulla base delle necessità (operative, logistiche, gestionali, ecc..) del Cliente, lo Studio Bisson sviluppa e redige specifici contratti, anche con l'ausilio di esperti traduttori linguistici.
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Info Commercialista
/ Consulenza Tributaria
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Info Commercialista
/ Consulenza fiscale
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Mercoledì 28 Novembre 2012
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Info Consulenza del Lavoro
/ Consulenza del Lavoro
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L’assistenza alla Clientela in materia di consulenza del lavoro è affidata a professionista iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano.
Offriamo un’attività di consulenza in materia di lavoro che permette al Datore di lavoro di essere assistito e guidato in tutte le fasi preliminari alla costituzione di rapporti di lavoro, siano essi di natura subordinata che parasubordinata. Tale decisione sarà facilitata dalla predisposizione di prospetti di costo presunto in funzione delle diverse fattispecie configurabili. Tutti gli adempimenti necessari e previsti dall’amplissima normativa in materia, verranno effettuati dal Professionista consentendo quindi al Datore di lavoro di occuparsi della gestione vera e propria dell’Impresa.
Siamo in grado di affiancare la Clientela in tutte le fasi e gli adempimenti relativi alla gestione del personale, dall’insorgenza del rapporto di lavoro alla sua cessazione, attraverso la predisposizione e la tenuta di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista quale, a titolo esemplificativo:
- Contrattualistica e documentazione per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
- Predisposizione e tenuta Libro Unico del Lavoro;
- Adempimenti periodici ed annuali nei confronti di tutti gli Istituti previdenziali ed Assistenziali;
- Predisposizione di reportistica aziendale, mensile, periodica e annuale per l’analisi ed il controllo dei costi del personale;
- Predisposizione e tenuta di tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione del personale;
- Assistenza e affiancamento in tutte le fasi di vertenze ed eventuali trattative Sindacali, giudiziali o stragiudiziali inerenti alla materia, anche in sinergia con l’Area Legale;
- Assistenza e affiancamento in occasione di eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti;
- Assistenza e affiancamento nelle fasi di analisi, studio e in tutti gli adempimenti occorrenti in occasione di operazioni straordinarie quali fusioni e/o incorporazione;
- Assistenza e affiancamento in caso di crisi aziendali, riorganizzazioni aziendali, riduzioni di personale attraverso la conduzione di tutte le fasi di trattativa sindacale necessarie.
Vuoi maggiori informazioni ? Vi serve un preventivo per il Vostro contratto?
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Info Consulenza del Lavoro
/ Consulenza del Lavoro
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L’assistenza alla Clientela in materia di consulenza del lavoro è affidata a professionista iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano.
Offriamo un’attività di consulenza in materia di lavoro che permette al Datore di lavoro di essere assistito e guidato in tutte le fasi preliminari alla costituzione di rapporti di lavoro, siano essi di natura subordinata che parasubordinata. Tale decisione sarà facilitata dalla predisposizione di prospetti di costo presunto in funzione delle diverse fattispecie configurabili. Tutti gli adempimenti necessari e previsti dall’amplissima normativa in materia, verranno effettuati dal Professionista consentendo quindi al Datore di lavoro di occuparsi della gestione vera e propria dell’Impresa.
Siamo in grado di affiancare la Clientela in tutte le fasi e gli adempimenti relativi alla gestione del personale, dall’insorgenza del rapporto di lavoro alla sua cessazione, attraverso la predisposizione e la tenuta di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista quale, a titolo esemplificativo:
- Contrattualistica e documentazione per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
- Predisposizione e tenuta Libro Unico del Lavoro;
- Adempimenti periodici ed annuali nei confronti di tutti gli Istituti previdenziali ed Assistenziali;
- Predisposizione di reportistica aziendale, mensile, periodica e annuale per l’analisi ed il controllo dei costi del personale;
- Predisposizione e tenuta di tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione del personale;
- Assistenza e affiancamento in tutte le fasi di vertenze ed eventuali trattative Sindacali, giudiziali o stragiudiziali inerenti alla materia, anche in sinergia con l’Area Legale;
- Assistenza e affiancamento in occasione di eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti;
- Assistenza e affiancamento nelle fasi di analisi, studio e in tutti gli adempimenti occorrenti in occasione di operazioni straordinarie quali fusioni e/o incorporazione;
- Assistenza e affiancamento in caso di crisi aziendali, riorganizzazioni aziendali, riduzioni di personale attraverso la conduzione di tutte le fasi di trattativa sindacale necessarie.
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- Contrattualistica e documentazione per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
- Predisposizione e tenuta Libro Unico del Lavoro;
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Info Servizi Tecnici
/ Servizi aziendali
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Info Servizi Tecnici
/ Sicurezza nei luoghi di lavoro
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CDS in fase Esecutiva
Gli adempimenti del CDS in fase esecutiva dei lavori sono i seguenti:
1- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2- Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3- Organizzazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
4- Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5- Segnalazione, al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda U.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti
6- Sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
7- Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, relativamente ai lavori ancora da eseguire all’atto della nomina, e predisporre il fascicolo della sicurezza dell’opera, nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono in tale obbligo per effetto di varianti in corso d'opera.
Le funzioni del CDS in fase Esecutiva
Le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono inoltre le seguenti attività:
1- tramite opportune azioni di coordinamento, assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previste dalla vigente normativa
2- adeguare i predetti piani di sicurezza e il relativo fascicolo previsti dalla normativa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione
3- in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, proporre alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto
4- in caso di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
5- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 1 bis della legge. Read more
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Info Servizi Tecnici
/ Sicurezza nei luoghi di lavoro
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Gli adempimenti del CDS in fase di progettazione sono i seguenti:
1- Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, 1° comma, del D.Lgs. 494/96
2- Predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
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Preventivi e Costi
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Info Servizi Progettazione
/ Progettazione
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Progetto di una Struttura
All'atto di costruire un nuovo edificio o di ampliare / sopraelevare / modificare un edificio esistente o semplicemente intervenire su parti dello stesso, ci si trova nella necessità di definire e quindi progettare una struttura muraria, o in cemento armato, o in ferro, o in legno; in grado di assicurare la corretta funzionalità e uso in sicurezza della costruzione.
A seconda delle specifiche necessità del Cliente, lo Studio è in grado di effettuare tutto quanto necessario, dalle indagini e rilievi preliminari, alla definizione di soluzioni mirate, dalla progettazione di un rinforzo strutturale alla progettazione di un intero fabbricato dalla copertura alle fondazioni.
Hai necessità di aprire un vano in un muro portante? Hai la possibilità di recuperare un sottotetto?
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Info Servizi Legali
/ Responsabilità medica
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La natura della respondabilità civile del medico
La responsabilità civile del medico ricorre quando siano lesi la vita o l’integrità psico-fisica di un soggetto. Il danneggiato può agire per ottenere l’integrale risarcimento dei danni sia nei confronti della parte, pubblica o privata, con la quale ha instaurato il rapporto giuridico sia nei confronti del medico - dipendente o convenzionato - che materialmente abbia determinato l’evento dannoso.
L’obbligazione del medico ad una determinata prestazione può derivare da un contratto d’opera intellettuale, da un contratto di lavoro subordinato oppure, ancora, può avere origine non contrattuale (situazione di urgenza; incarico conferito da una P.A. per pubblico interesse; rapporto in favore di un terzo beneficiario, come nel caso dei familiari che affidino la cura del proprio congiunto incapace di intendere e di volere alla cura di un medico di fiducia). In quest’ultima ipotesi rileva, anche ai fini del risarcimento, la lesione del diritto (assoluto e protetto costituzionalmente all’art. 32) al bene salute.
La violazione del diritto di credito da luogo alla responsabilità contrattuale, la violazione del diritto assoluto da origine alla responsabilità extracontrattuale.Chi ha subito un danno a causa di una condotta illecita del medico chirurgo, può agire per il risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale; la scelta di quale delle due azioni esercitare, quando concorrano entrambi i presupposti, è rimessa alla valutazione discrezionale.
In questa materia, anche se vi è un preesistente rapporto giuridico con il medico - per cui sia configurabile una prospettazione in termini di responsabilità contrattuale - sarà di regola compresente anche la responsabilità extracontrattuale, in quanto i diritti che possono essere pregiudicati sono quelli primari ed assoluti dell’individuo (vita ed integrità psicofisica) al rispetto dei quali chiunque è tenuto. Si cumulano, in tale sede, l’obbligazione giuridica assunta con il contratto e l’obbligazione generale che si ispira al principio del neminem laedere.La differenza pratica tra le due forme di responsabilità è notevole e si riflette, oltre che sui termini della prescrizione, sull’onere della prova.
In materia extracontrattuale, la regola è che l’attore abbia l’onere di provare il fatto illecito. Vale a dire, non solo l’evento dannoso ma anche la colpevolezza (dolo o colpa) nella condotta dell’autore del danno ed il relativo nesso causale.
Nella responsabilità contrattuale, invece, all’attore è sufficiente provare il preesistente rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto di credito ed è sul debitore convenuto in giudizio che ricade l’onere della prova di dimostrare - se vuole andare esente da responsabilità - che l’inadempimento dell’obbligazione sia dovuto a causa a lui non imputabile (1218 c.c.): vi è un’inversione dell’onere della prova.
Lo Studio Bisson, attraverso lo staff di avvocati di cui si avvale, è in grado di assistere le Parti avanti tutti i tribunali italiani, a costi particolarmente vantaggiosi per la propria clientela, la quale potrà richiedere allo Studio un preventivo, senza impegno, e così conoscere l'intero costo del giudizio da sostenere.
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Info Servizi Legali
/ Responsabilità medica
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La violazione del Diritto di aborto
La mancata diagnosi di una malformazione del feto, è astrattamente idonea ad impedire alla madre l’esercizio del diritto all’aborto: in tali casi si può prospettare un’ipotesi di risarcimento dei danni che ne conseguono (sia per il nascituro sia per i prossimi congiunti). La violazione deve essere accertata, nel caso concreto, alla luce della vigente normativa in materia. La legge 194/1978 – “norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” – prevedendo la possibilità di praticare l'aborto volontario, crea una netta barriera tra il primo trimestre di gravidanza e il periodo successivo. Entro i primi 90 giorni la decisione può essere motivata:
- da un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna;
- dalle disagiate condizioni economico-sociali;
- dalle circostanze del concepimento, o da previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. (art. 4)
Dopo i 90 giorni dal concepimento, la legge italiana subordina la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza a precise condizioni (artt. 6 e 7):
- Sussistenza di un pericolo di vita per la donna;
- Insussistenza della possibilità di vita autonoma del feto e, allo stesso tempo, di un processo patologico (fisico o psichico) in atto per la madre che possa degenerare recando un danno grave alla sua salute.
A tal proposito la Cassazione ha però precisato che "non si deve accertare se in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico" . Quanto alla possibilità di vita autonoma del feto "non spetta alla donna provare che quando è maturato l'inadempimento del medico il feto non era ancora pervenuto alla condizione della possibilità di vita autonoma, spetta al medico provare il contrario" Sent. 6735/2002
Ne consegue che il diritto della madre all'aborto è violato solo in presenza degli indicati presupposti.
Pertanto, se l'anomalia è tra quelle rilevabili nel primo trimestre di gravidanza, può certamente prospettarsi l'ipotesi di responsabilità del medico e dunque il diritto al risarcimento; infatti, la mancata informazione sullo stato di salute del feto, in questo periodo, impedisce alla donna di effettuare una scelta pressoché autonoma. Diversamente, se le malformazioni sono individuabili solo in epoca successiva al terzo mese di vita del feto, sarà necessario verificare la sussistenza delle circostanze prescritte dalla legge per tale ipotesi.
In materia la Cassazione precisa che "il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all’inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 194 del 1987" Cass. 2793/1999.
Il diritto al risarcimento nasce se - sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge 194/978 per l'interruzione di gravidanza – il medico, colpevolmente, non abbia adempiuto al dovere di informazione sul reale stato del feto. In tal caso il risarcimento dovrà comprendere: il danno biologico del bambino (la lesione fisica), il danno patrimoniale (incluse tutte le spese sostenute e quelle previste per il futuro), la perdita di chance (tutte le possibilità che la vita può offrire ad una persona sana), l’eventuale danno psichico per la madre ed il danno “riflesso” per i prossimi congiunti.
Un’interessante novità in materia riguarda un recente orientamento della Suprema Corte che riconosce il diritto ad un risarcimento diretto anche per il padre. In passato il danno che il marito poteva lamentare era solo una conseguenza di quello patito dalla madre (rientrava nel danno riflesso ai prossimi congiunti). Oggi la giurisprudenza riconosce la possibilità che il danno si produca direttamente nella sfera paterna: "quest'ultimo però va rigorosamente accertato in concreto senza possibilità per il giudice di ricorrere ad un fatto notorio" Cass. 12195/1998
L’errore medico, peraltro, può far sorgere un diritto al risarcimento anche in assenza dei presupposti per l'interruzione di gravidanza.
Nell'ipotesi in cui sia accertato che, indipendentemente dall’informazione del ginecologo, l’aborto sarebbe stato impraticabile, deve comunque essere compensato, (equitativamente) lo shock subito dalla famiglia alla nascita del bambino malformato. In questi casi,una corretta informazione consentirebbe, infatti, ai parenti di prepararsi psicologicamente all'evento negativo consentendo loro la possibilità dievitare traumi e situazioni patologiche.
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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Le immissioni di rumore nelle abitazioni: la nuova legge modifica la "normale tollerabilità" dell'art 844 del codice civile
Fonte: "Il Giornale dell' Ingegnere" 15 Giugno 2009
Da trent'anni nelle vertenze giudiziarie per immissioni di rumore nelle abitazioni i Giudici hanno applicato come “normale tollerabilità” dell'art. 844 del codice civile il limite massimo di 3dB oltre il rumore di fondo. Le misurazioni del CTU del rumore disturbante e del rumore di fondo ( in assenza del rumore disturbante) sono state di livello sonoro istantaneo , senza applicare alcun limite assoluto, minimo alla validità del limite dei 3 dB e per qualsiasi tipo di sorgente del rumore lamentato.
La nuova legge n. 13 del 27 Febbraio 2009 (in vigore dal 1° Marzo) modifica il limite della "normale tollerabilità" e rinvia alle "disposizioni di legge e di regolamento vigenti” che sono principalmente la
Legge sull'inquinamento acustico n.447/95 ed il D.P.C.M. 14/11/97 “ determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Questo decreto all’art.4 stabilisce i limiti del rumore immesso nelle abitazioni come differenza massima tra il rumore disturbante(ambientale) ed, il rumore senza disturbo (residuo) soltanto per le attività “produttive, commerciali e professionali” che sono gran parte dei casi di vertenza giudiziaria ai quali, quindi, questo criterio differenziale dovrebbe applicarsi. Ma il condizionale è d’obbligo perché è ancora presto per conoscere le decisioni dei Magistrati.
Finora i limiti fissati da questo decreto non sono stati applicati nelle cause civili, perché erano considerati di natura amministrativa o pubblicistica nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, cioè Comune e A.R.P.A. . Invece nella vertenza giudiziaria tra privati, di natura privatistica, si applica il limite della tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c di non più di 3dB oltre il rumore di fondo.
Anche se alcuni Giudici e alcuni CTU hanno applicato i limiti del decreto anche alle cause civili. In generale nelle nuove cause per il rumore di attività produttive, commerciali o professionali, i limiti massimi (che-sono i limiti del citato art. 4 del decreto) sono più permissivi del precedente limite 3dB sul fondo per due motivi:
1- Al di sotto di determinati limiti espressi in "livello equivalente Leq" (cioè livello medio),a finestra chiusa di notte 25 dBA e di giorno 35 dBA "ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile” (anche se gli specialisti in acustica sanno che questo non è vero). Quindi rumori di 23 o 24 dBA, a finestra chiusa di notte, sono giudicati tollerabili sempre. Saranno giudicati tollerabili anche rumori con livello sonoro istantaneo maggiore di 25 dBA purché con livellò equivalente Leq, cioè con livello medio, minore di 25 dBA.
2 - La differenza tra rumore disturbante e rumore misurato in assenza del disturbo ha il nuovo limite massimo di notte 3 dB che è numericamente uguale al precedente limite. Ma il nuovo limite 3 dB è più permissivo del precedente 3 dB a causa della differente metodologia fonometrica. Infatti le nuove misurazioni sono in "livello equivalente" Leq, cioè in livello mèdio che diminuisce la differenza tra rumore disturbante e rumore senza disturbo; quindi il disturbo viene sottovalutato e il criterio risulta permissivo.
Invece le precedenti misurazioni di livello sonoro istantaneo riproducevano più fedelmente il fenomeno sonoro e quindi valutavano pienamente il disturbo: perciò il criterio risultava meno permissivo. I nuovi limiti più permissivi sono un vantaggio per coloro che generano rumore, come le aziende Industriali ed i locali pubblici con musica di notte.
Ma sono preoccupanti perché per i cittadini non c'è più la tutela giudiziaria che finora c’ è stata e perché potrebbe esservi minore richiesta di insonorizzazioni. Negli altri casi, di rumore prodotto da attività domestiche, come vociare, TV, calpestio, trascinamento di sedie o feste private, non essendo attività produttive commerciali o professionali, il suddetto limite dèl decreto non si applica.
Quindi appare logico che si applichi il vecchio limite della tollerabilità di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo. Ma questo significa che per le attività produttive, commerciali o professionali il limite massimo del rumore è maggiore cioè più permissivo, rispetto al rumore massimo per le attività domestiche.
Questa diversità di valutazione dello stesso rumore darà luogo a incongruenze:
- succederà che il rumore della moto-ventilante o del compressore della vicina ditta ha un certo limite, mentre il rumore dell'aspirapolvere o della lavatrice di un privato ha un limite più restrittivo
- altrettanto per il suono di un pianoforte: se suonato da un insegnante di musica ha un certo limite, ma se suonato per diletto avrà un limite più restrittivo
- anche per la musica di notte pub sottostante ad una camera da Ietto il limite è più permissivo, mentre per la musica dei ragazzi che suonano in cantina il limite è più restrittivo.
Le domande come queste sono tante, ma è ancora presto per conoscere le risposte dei Magistrati. La nuova legge stabilisce anche che occorrerà riferirsi alle disposizioni " che disciplinano specifiche sorgenti” .
Quindi la causa civile dovrà basarsi sul decreto attuativo della Legge n. 447/95 specifico al tipo di sorgente del rumore in esame e cioè per: - traffìco stradale, D.P.R. 30/03/04, n. 142; - ferrovie D.P.R. 8/11/98, n.459; - aerei D.MA. 20/05/99; - impianti industriali a ciclo continuo sulle 24 ore, D.M.A. 11/12/96; - e, soprattutto, impianti condominiali: centrali termiche, autoclavi, ascensori, scarichi idraulici, ecc, D.P.C.M. 5/12/97.
Inoltre non è ancora chiaro se per “le disposizioni… di regolamento vigente” debbano intendersi oltre ai citati decreti, anche i regolamenti comunali Edilizio, d’Igiene e di Polizia Urbana e anche i regolamenti del Condominio e degli Inquilini. Quanto alla “priorità di un determinato uso” l’art.844 c.c. dispone che il Giudice può tenerne conto, mentre la nuova legge stabilisce che essa è fatta salva.
Questo dovrebbe porre termine alle controversie per le abitazioni sorte in vicinanza di fabbriche preesistenti. Una cosa 'è certa: la metodologia fonometrica per le nuove consulenze tecnico/legali è Descritta dal DMA 16/03/93. Coloro che hanno finora effettuato consulenze tecniche di Parte o d'Ufficio applicando il criterio della tollerabilità dei 3 dB sul fondo, senza preoccuparsi delle componenti tonali, delle componenti impulsive e della ridotta durata, dovranno studiarsi questo decreto e impratichirsi delle prescritte metodologie delle misurazioni e delle elaborazioni dei risultati mediante software specialistici.
- Legge 27 Febbnio 2009, n.13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28/02/2009) La legge è in vigore dal 1° Marzo 2009. La parte della legge (più esattamente del decreto-legge) che riguarda le "immissioni acustiche" è costituita dal solo articolo seguènte:
ART. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
- Art. 844 codice civile "Immissioni"
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni deri-vanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
- D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" Estratto dall’Art 4 Valori limite differenziali di immissione":
I valori limite differenziali di immissione . .. sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.... Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: ... Se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da: … attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; Read more
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Info Servizi Tecnici
/ Sicurezza nei luoghi di lavoro
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Le attività che comportano rischio chimico-fisico-biologico rientrano tra quelle per le quali è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori addetti. In queste situazioni il Datore di lavoro (ddl) ha l'obbligo di nominare un Medico Competente che provveda ad effettuare l'attivita di sorveglianza sanitaria secondo le procedure previste dalla normativa.
Attraverso lo Studio Bisson è possibile ottenere il Servizio per la Sorveglianza Sanitaria attraverso un Medico Competente convenzionato.
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Vi serve un Medico Competente o un parere preventivo in merito?
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Mercoledì 26 Gennaio 2011
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Info Servizi Legali
/ Diritto Commerciale
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Diritto commerciale e contrattualistica
L’acquisizione di una prospettiva internazionale consente oggi allo Studio di fornire assistenza legale all’impresa nel settore del diritto commerciale e della contrattualistica nazionale ed internazionale, dalla fase della trattativa al closing del contratto, con analisi dell’aspetto strategico dell’operazione e con coinvolgimento personale e diretto del professionista. L’attività ed esperienza dello Studio comprende:
- contratti di compravendita
- contratti di fornitura e sub-fornitura
- contratti di licenza commerciale
- co-packing, manufacturing e supply agreements
- appalto e subappalto d’opera e outsourcing di servizi
- franchising, agenzia, distribuzione commerciale
- concessione di vendita, esportazione ed importazione
- accordi di joint ventures
- accordi di partenariato
- accordi di riservatezza commerciale, lettere di intenti, memorandum of understanding, contratti preliminari e similari
L’assistenza dello Studio ambisce a considerare le problematiche legali del Paese estero della controparte contrattuale e coinvolge l’analisi dei fattori di rischio dell’operazione, anche di concerto con commercialisti, consulenti fiscali e finanziari del cliente.
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Info Servizi Legali
/ Tutela del Consumatore
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Lo Studio Bisson offre consulenza e assistenza legale in materia di: garanzie commerciali, credito al consumo, utenze e servizi, telefonia fissa e mobile, vacanza rovinata, disguidi aeroportuali e ogni altro aspetto riguardante la tutela dei diritti del consumatore.
Lo Studio Bisson, grazie a Legali specializzati in materia, ed in collaborazione con primarie associazioni dei consumatori di carattere nazionale, offre assistenza ai consumatori che si sentano danneggiati nei loro diritti. L'azione di tutela consiste in una prima analisi gratuita di fattibilità durante la quale i nostri consulenti prenderanno visione del caso specifico sottoposto e daranno un primo parere circa la fondatezza o meno delle doglianze del consumatore. Poichè un semplice parere legale non può rappresentare in alcun modo una efficace tutela dei diritti dei consumatori, lo Studio Bisson, una volta esaminato il caso dell'interessato, predisporrà un intervento epistolare a cura del legale convenzionato con il quale verranno formulate le richieste (risarcitorie, indennitarie o di altro genere) avanzate dal consumatore. La successiva ed eventuale fase stragiudiziale di trattativa con la controparte verrà seguita gratuitamente dallo stesso legale che ha predisposto la lettera di intervento ovviamente dietro le indicazioni del cliente consumatore. Inoltre, grazie agli accordi stretti con primarie associazioni dei consumatori dislocate sul territorio nazionale, lo studio può consentire al consumatore di accedere alla procedura di "conciliazione paritetica" con i principali gestori di servizi di pubblica utilità (telefonia fissa e mobile, energia elettrica, poste italiane, Banca Intesa-San Paolo e Trenitalia, ecc..). Qualora la fase transattiva stragiudiziale e/o conciliativa non dovesse sortire gli esiti sperati lo Studion Bisson è in grado di assistere il consumatore dinanzi a qualsiasi Tribunale italiano grazie alla fitta rete di consulenti, collaboratori e domiciliatari presente su tutto il territorio. Il consumatore che intendesse usufruire del servizio di assistenza giudiziale fornito dal nostro staff potrà accedere alle nostre vantaggiose tariffe che, uniche sul mercato, garantiscono la formula tutto compreso con fissazione preventiva.
In particolare, i costi dell'assistenza legale, giudiziale o stragiudiziale, sono costituiti dai compensi professionali ed, in genere, dalle spese vive. I compensi professionali variano in funzione del valore della controversia e delle attività che si rendono necessarie. Grazie ad uno studio di fattibilità della controversia, vi invieremo un preventivo complessivo dei compensi professionali stimati necessari per portare a termine l'intero giudizio; in questo modo eviterete ogni possibile sorpresa.
Le spese delle cause variano in relazione al valore ed al tipo dio procedimento e possono consistere:
- costo dell'eventuale "contributo unificato" da versarsi allo Stato, anche nostro tramite, per l'iscrizione della causa a ruolo;
- costo di eventuali notificazioni, diritti di cancelleria, consulenze tecniche, ecc.;
- costo della registrazione della sentenza;
- tutte quelle altri eventuali spese che si dovessero rendere necessarie in virtù del caso trattato
(es. marche da bollo, diritti, spese postali, ecc.).
La trasparenza e la convenienza dei nostri costi, la qualità e l'esperienza dei nostri legali, la sinergia con importanti associazioni dei consumatori, sono la motivazione fondamentale che rende il nostro servizio il più vantaggioso oggi presente sul mercato.
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Info Servizi Legali
/ Diritto Immobiliare
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Lo Studio Bisson offre consulenza ed assistenza legale in tutti i campi del settore condominiale, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, a tutela degli interessi dell’intero condominio ma anche dei singoli condomini nei rapporti per la gestione e l'utilizzo delle parti comuni e non solo. Tra le problematiche più comuni riscontrate in questi anni di attività, possiamo ricordare: ripartizione delle spese condominiali, l'uso del lastricato solare, le innovazioni gravose e voluttuarie, le installazioni di riscaldamento e dell'ascensore, la revisione delle tabelle millesimali, ecc.
Le attività legali svolte dallo studio in tale settore riguardano principalmente:
Tutela del condominio
- Assistenza in sede di conciliazione stragiudiziale delle controversie condominiali (procedura obbligatoria a partire da marzo 2011)
- Ricorso per ingiunzione di pagamento
- Ricorso per consegna di cose
- Ricorso per denuncia di nuova opera e danno temuto
- Rilascio di immobile
- Violazione distanze nelle costruzioni
- Pratiche assicurative
- Controversie con fornitori e costruttore
Tutela del singolo condomino (Contro il condominio e contro condomini e/o soggetti diversi)
- Impugnazione di delibere assembleari
- Ricorso per nomina di amministratore giudiziario
- Ricorso per revoca di amministratore di condominio
- Ricorso per rimozione di opera
- Azione negatoria di servitù
- Ricorso inibitorio contro immissioni ex art. 844 c.c.
- Opposizione a decreto ingiuntivo
- Impugnazione e variazione tabelle millesimali.
Lo Studio, oltre alla assistenza Legale, nelle controversie di natura condominiale, può avvalersi del supporto di qualificati Tecnici professionisti che fanno parte dello Staff stesso dello Studio al fine di rendere una assistenza completa alla parte che si trovasse nella necessità e nell'auspicio di avere un unico soggetto , suo interlocutore, al quale rivolgersi.
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Info Servizi Legali
/ Responsabilità Civile ed Assicurazioni
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Vi sarà forse capitato di vedervi notificare una multa per la violazione del codice stradale. In quelle situazioni, la sanzione pecuniaria può essere anche tollerabile ma che dire riguardo la sanzione accessoria della decurtazione dei punti che sovente accompagna la multa? E se non ci "sentiamo" in torto rispetto alla violazione contestataci ... o magari sappiamo di non essere gli unici ad aver ricevuto la stessa multa da noi ritenuta "ingiusta"? Cosa possiamo fare per risolvere almeno uno di questi problemi?
Ci rivolgiamo ad un legale? Proponiamo il ricorso autonomamente? O accettiamo passivamente la sanzione inflitta?
Chiedere l’assistenza di un Avvocato può risultare molto costoso e, spesso, non sortirtisce gli effetti desiderati. ... Ricorrere personalmente (al Prefetto o al Giudice di pace) senza l’ausilio di un esperto legale, tuttavia, a causa dell’inesperienza dell’automobilista, può comportare più rischi che benefici potendo di sfociare nel rigetto di un ricorso che, altrimenti, avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento.
Di fronte a questi dubbi la soluzione migliore è quella di affidarsi al nostro supporto legale competente e che possa indirizzarvi verso una strada adeguata al vostro caso.
Lo Studio Bisson si propone, ad un costo assolutamente trasparente, accessibile e conveniente, di assistere l’automobilista nella proposizione di eventuali opposizioni alle sanzioni amministrative. Il nostro servizio consiste nell’effettuazione di un primo studio di fattibilità del ricorso ossia lo studio del caso concreto, nell’analisi delle possibili motivazioni su cui fondare l’opposizione e dei prevedibili esiti giudiziali della stessa. Qualora lo studio di fattibilità faccia ritenere sussistente la fondatezza del ricorso e la sua possibile accoglibilità, il nostro legale incaricato provvederà alla predisposizione di un atto giudiziario che sarà sottoscritto e depositato direttamente dal ricorrente il quale, usufruendo anche del nostro supporto post - redazione, potrà personalmente comparire dinanzi al Giudice di pace per sostenere le proprie ragioni richiedendo l’annullamento della multa.
Il costo del servizio è di soli €uro 90,00 per ciascun ricorso.
Vuoi conoscere la fattibilità del tuo caso? Vuoi sapere quante possibilità avete di "vincere" un possibile ricorso?
Sottoponeteci il vostro caso... Contattaci via Mail o tramite Telefono.
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Info Servizi Legali
/ Responsabilità Civile ed Assicurazioni
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Il D.P.R. del 18.07.2006, n. 254 prevede che per gli incidenti stradali verificatisi dall' 01.02.2007, diventa obbligatorio per le compagnie assicurative l'applicazione "dell'indennizzo diretto" ovvero il risarcimento diretto dei danni subiti a causa di un sinistro stradale.
Le campagnie informative cercano di far intendere ai consumatori che oggi sia diventato estremamente semplice ed economico richiedere direttamente tale risarcimento senza alcuna assistenza legale .... In realtà i fatti sono ben diversi.
In effetti, soprattutto nell'ipotesi in cui dal sinistro derivino lesioni o microlesioni, come può il consumatore, senza un adeguato supporto professionale, valutare se il risarcimento offerto dalla Compagnia Assicuratrice sia congruo o meno? come può il consumatore avere la certezza che tutte le voci di danno siano state risarcite e se ciò sia avvenuto secondo i giusti criteri?
Sfruttando queste inevitabili incertezze le Compagnie Assicuratrici, nella maggior parte dei casi, erogano risarcimenti inferiori mediamente del 30 - 40% rispetto a quello che avrebbero erogato qualora l'assicurato avesse usufruito di una adeguata assistenza legale. Affidandovi allo Studio Bisson eviterete questi problemi oltre alle inevitabili problematiche quotidiane per seguire personalmente l'iter e le pratiche per il risarcimento. Ci occuperemo Noi di tutto, senza che Voi dobbiate anticipare alcuna spesa.
Quanto al pagamento delle competenze relative agli onorari legali del proprio staff, il nostro Studio si assume un obbligo di risultato nei confronti del cliente e, pertanto, NESSUN COMPENSO VERRA’ RICHIESTO in caso di CORRETTO RISARCIMENTO. Mentre, nel caso di esito positivo della pratica, il nostro compenso in sede di trattazione stragiudiziale verrà richiesto direttamente alla compagnia assicuratrice. Qualora ciò non possa essere ottenuto per applicazione della nuova normativa conosciuta come "indennizzo diretto" il cliente sarà tenuto a pagare solamente il 5% del risarcimento ottenuto con un minimo di €. 45,00 + IVA a titolo di compenso per il nostro primo intervento epistolare .
Qualora in sede stragiudiziale non si riesca ad ottenere il risarcimento del danno subito per ipotesi di contestazione circa la responsabilità del sinistro o non si ottenga una cifra che il nostro staff, unitamente al cliente, ritenga congrua, lo Studio Bisson offre anche un servizio di assistenza giudiziale dinanzi a tutti i Tribunali e Giudici di Pace d'Italia.
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Info Servizi Legali
/ Diritto Penale
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Lo Studio Bisson offre consulenza e assistenza legale in materia di: diritto penale, penale commerciale, esecuzione penale.
Oggi, purtroppo, non è necessario essere un delinquente o frequentare determinati ambienti per essere coinvolti in spiacevoli episodi che abbiano risvolti penali. Alle volte è sufficiente una lite condominiale a scaldare un pò troppo gli animi e a sconfinare nell'ingiuria, nella minaccia o ipotesi simili. Non è necessario frequentare ambienti poco raccomandabili per essere soggetti a truffe o a diffamazioni. Per far fronte a tutte questi poco piacevoli episodi Il Centro Giuridico offre un servizio di assistenza e consulenza legale in materia penale ed in particolare per la redazione di atti di querela e di costituzioni di parte civile con relativa assistenza in sede di giudizio penale. Ovviamente il servizio di assistenza si estende ad ipotesi di difesa penale in caso di imputazioni dinanzi a Tribunali e Giudici di Pace.
Lo Studio Bisson, attraverso lo staff di avvocati di cui si avvale, è in grado di assistere le Parti avanti tutti i tribunali italiani, a costi particolarmente vantaggiosi per la propria clientela, la quale potrà richiedere allo Studio un preventivo, senza impegno, e così conoscere l'intero costo del giudizio da sostenere.
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Info Servizi Legali
/ Lavoro, Previdenza, Sicurezza sociale
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Lo Studio Bisson offre assistenza legale dinanzi a tutti i Tribunali Italiani in materia di diritto del lavoro, e ciò sia in favore dei lavoratori, sia in favore dei datori di lavoro dinanzi tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Tribunali d'Italia. Il Nostro Studio propone servizi di consulenza ed assistenza legale in riferimento alle seguenti attività:
- Accertamento di lavoro subordinato (emersione del lavoro nero)
- Accertamento di competenze retributive e azione di recupero delle differenze
- Accertamento di mansioni superiori
- Trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato
- Ricorsi in materia di agenzia e rappresentanza commerciale
- Ricorso per il riconoscimento dell’indennità da infortunio sul lavoro
- Impugnazione licenziamento
- Erogazione TFR
- Verifica e controllo regolarità buste paga, CONTEGGI
- Diritto sindacale
- Fallimento datore di lavoro ed intervento Fondo di garanzia INPS
Anche in questo caso lo studio potrà fornire una eccellente assistenza grazie all'ausilio di Avvocati qualificati ed esperti in diritto del lavoro operanti presso tutti i Tribunali italiani ed anche in questo caso è possibile richiederci un preventivo, senza impegno,così da poter conoscere in anticipo un probabile costo del giudizio da affrontare.
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Info Servizi Legali
/ Contrattualistica
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Lo Studio Bisson offre propri clienti un servizio altamente professionale di redazione di contratti di qualsiasi tipo e natura garantendone la regolarità formale e la conformità alla normativa vigente. L’attività di redazione di un contratto, spesso sottovalutata dai cittadini ma, soprattutto dalle aziende, risulta in realtà assolutamente necessaria quale primo passo per evitare un possibile lungo e costoso contenzioso o, comunque, per precostituirsi una solida base per vedere riconosciute le proprie ragioni in caso di eventuale giudizio.
Il Nostro Studio non redige contratti “prestampati” ma, attraverso l'ausilio di professionisti molto preparati in ogni settore, tutti i contratti vengono confezionati in base alle esigenze e peculiarità di ciascun cliente, alla luce di tutte le informazioni e della eventuale documentazione fornite dallo stesso, in tal modo il lo Studio può garantire una massimizzazione della tutela degli interessi del proprio cliente.
Lo Staff di cui si avvale lo Studio, utilizzando le proprie competenze in materia, fornirà ai propri clienti un indispensabile supporto nella scelta della forma contrattuale più adatta al caso di specie suggerendo, altresì, l'inserimento delle clausole più indicate alla tutela degli interessi coinvolti. Il costo del sevizio varia a seconda della complessità del contratto da redigere.
Per avere un preventivo personalizzato è sufficiente contattarci indicandoci quale sia l'oggetto del contratto. E' possibile richiedere un preventivo gratuito semplicemente inviando una mail e descrivendo qual'è l'oggetto e i termini del contratto che vorreste stipulare e/o sottoscrivere.
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Info Servizi Legali
/ ADR, Mediazione e Conciliazione Stragiudiziale
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La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale le parti si rivolgono ad una terza persona imparziale, il conciliatore, che presiede ad una procedura stragiudiziale orientata alla ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
Con DECRETO LEGISLATIVO n. 28 del 4 marzo 2010, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009, il legislatore ha imposto il tentativo di conciliazione in determinate materie ovvero: -Condominio - Diritti reali - Divisioni - Successioni ereditarie - Patti di famiglia - Locazione - Comodato - Affitto di aziende - Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti - Risarcimento del danno da responsabilità medica - Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità - Contratti assicurativi - Bancari - Finanziari per tali materie il tentativo di mediazione, già oggi esperibile ed incoraggiato dalle istituzioni (politiche e giudiziarie), é condizione di procedibilità per tutte le controversie che insorgano dopo il 21 marzo 2011, con esclusione delle sole controversie in materia condominiale e di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, materie queste per le quali l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione é stato differito al marzo 2012. Lo Studio, con il suo staff di esperti nei vari rami del diritto, offre una assistenza completa a chiunque voglia tentare la strada della mediazione per la risoluzione delle proprie controversie, il tutto con garanzia di assoluta professionalità e riservatezza ed a costi assolutamente convenienti ed accessibili a chiunque. In effetti, il servizio di assistenza e rappresentanza in sede di conciliazione stragiudiziale ha un costo di soli €. 40,00, oltre I.V.A. e oltre alle spese previste per l'accesso alla procedura di conciliazione che sono di competenza esclusiva dell'organismo di conciliazione adìto e che possono variare a seconda del valore della controversia e della qualifica di consumatore del soggetto agente.
Lo Studio si avvale in questo settore della collaborazione qualificata che un organismo di concilizione, quale la RES AEQUA ADR Srl , è opportunamente strutturata e operante sull'intero territorio nazionale, organismo che annovera, fra gli altri, quale mediatore professionista accreditato presso il Ministero di Giustizia, lo stesso Avv. Massimo Bisson.
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Casi studio
/ Casa, Benessere, Sicurezza
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Qual'è la resistenza strutturale di una costruzione all'incendio
Quando si sviluppa un incendio in una costruzione, la prima preoccupazione è relativa all’incolumità delle persone che si trovano nei locali colpiti e nei limitrofi, nonché dei soccorritori. Questi ultimi pur se protetti adeguatamente dalle fiamme e dai fumi, devono contare sulle capacità di resistenza delle strutture per poter intervenire nei locali investiti dall’incendio.
Quello che interessa e che le strutture abbiano una sufficiente capacità di resistenza in termine di “durata”, tale da consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco all’interno delle costruzioni con adeguata sicurezza. Con questo scopo sono state stabilite delle curve temperatura-tempo convenzionali che rappresentano le condizioni più gravose di un incendio,in rapporto alle quali si stabilisce la capacità di un elemento,strutturale o non strutturale di rispondere in termini di resistenza, tenuta ed isolamento.
Danneggiamento strutturale
Gli incendi reali presentano tutti una fase crescente, una fase di pieno sviluppo ed una fase decrescente di spegnimento in cui la struttura subisce inevitabilmente dei danneggiamenti. Il professionista interviene nella valutazione del livello di danneggiamento subito dalle strutture per arrivare a stabilirne il grado di sicurezza residuo e, nel caso questo risulti insufficiente, prevedere i provvedimenti di rinforzo e di ripristino necessari.
La tendenza attuale dell’ingegneria strutturale è quella di prevedere per una struttura non solo la durata di resistenza ma anche il livello di danneggiamento in caso di un incendio “reale”,allo scopo di garantire un opportuno “livello di protezione”.
Criteri di verifica
Criteri di verifica della sicurezza strutturale. Stabiliti i requisiti prestazionali richiesti dalla struttura, sono necessari vari criteri in base ai quali poter stabilire se il grado si sicurezza richiesto è effettivamente conseguito dalla struttura o dall’elemento strutturale in esame. La verifica della sicurezza viene affidata solo all’analisi dei singoli elementi strutturali considerati isolati ammettendo implicitamente che la sicurezza dell’ intero sistema strutturale sia garantita dalla sicurezza dei singoli componenti.
La metodologia di progetto sperimentale presenta gli innegabili pregi di:
- Avere successo per molti anni,
- Avere a disposizione una vasta letteratura internazionale per l’interpretazione dei risultati.
La metodologia di progetto analitica invece:
- Costi contenuti,
- Possibilità di analisi di interi elementi strutturali,
Nessun limite alle dimensioni geometriche degli elementi, La migliore metodologia si avrà dall’analisi del rapporto costi/benefici.
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Info Servizi Progettazione
/ Architettura
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Nostri professionisti redigeranno i progetti nelle seguenti fasi:
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rilievo plano-volumetrico dello stato di fatto e relativa restituzione grafica
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progetto di massima con elaborati grafici, cronoprogramma e preventivo di spesa
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stesura del progetto architettonico e della documentazione tecnica necessaria per la presentazione in Comune ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o per la Denuncia di Inizio Attività (DIA).
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progetto esecutivo e computo metrico estimativo delle opere
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studio delle soluzioni d’arredo
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direzione lavori
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richiesta di agibilità
-
accatastamento
N.B. : Ogni progetto è un caso a sè, per questo motivo, alcuni dei punti spora elencati possono non essere necessari per la ristrutturazione; oppure, può capitare che al posto di alcuni di essi ne vengano aggiunti altri più specifici a seconda del caso.
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Antincendio VVF
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Il comportamento delle strutture all’azione di un incendio è innanzitutto condizionato dal materiale di cui la struttura è costituita. I principali materiali sono :
- l’acciaio,
- il legno,
- la muratura,
- il cemento armato.
Per esempio: l’ acciaio se non è protetto,a causa dell’alta conducibilità termica,si scalda rapidamente e si porta alla temperatura dei gas prodotti dall’incendio,perdendo la sua resistenza e la struttura subirà una rapida crisi. Il legno pur partecipando alla combustione,presenta un comportamento favorevole in quanto le fibre interne rimangono intatte finchè non sono raggiunte dalla reazione di combustione.
La resistenza di una trave di legno viene fornita dalla parte interna della sezione che, solo lentamente,si riduce nel tempo. La muratura presenta un buon comportamento per i componenti in laterizio,essendo materiali che subiscono una cottura intorno ai 1000 °C,peggiore è il comportamento delle malte ma contando la bassa conducibilità dei materiale si presuppone un lento degrado. Il cemento armato ha un comportamento simbiotico:il calcestruzzo protegge, isolando l’acciaio che ritarda la sua perdita di resistenza.
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Mercoledì 19 Gennaio 2011
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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1. Cos'è il DURC?
Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
2. A cosa serve?
Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.
3. Chi può richiederlo?
Il DURC può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti o le Associazioni, dagli enti pubblici appaltanti, dalle SOA.
4. Come si richiede?
Le imprese potranno richiedere il DURC per via telematica tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it - attraverso i portali di INAIL, INPS o quello, in costruzione, delle Casse Edili - oppure consegnando il modulo allo sportello della Cassa Edile o inviandolo alla stessa per posta.
5. Cosa contiene il DURC?
Il DURC conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.
Attenzione: il DURC sarà negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa.
6. Chi emette il DURC?
Il DURC sarà emesso dalla Cassa Edile competente, cioè quella della provincia dove ha sede l'impresa o, solo per i SAL e le liquidazioni finali, quella della provincia in cui si eseguono i lavori pubblici oggetto della richiesta.
7. Come verrà consegnato?
Il DURC verrà consegnato in copia originale direttamente allo sportello unico della Cassa Edile o inviato per posta, tramite raccondata A/R, all'indirizzo del richiedente.
8. Quando si avrà la risposta?
La Convenzione del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni costituenti le Casse Edili prevede un termine massimo per l'emissione del DURC di 30 giorni ma i tre enti si sono impegnati a ridurre fortemente i tempi di risposta.
9. Quando l'impresa è regolare con la Cassa Edile?
L'impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile quando ha effettuato i versamenti contributivi mensili scaduti alla data della richiesta del DURC o dalla data indicata nella richiesta stessa.
Attenzione: tranne che per i SAL e le liquidazioni finali, la verifica della regolarità dell'impresa verrà effettuata su tutte le 119 Casse Edili presenti sul territorio nazionale, utilizzando un'apposita Banca Dati.
10. Cosa succede in caso di DURC negativo?
Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA; non avrà l'attestazione da parte delle SOA.
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Info Servizi Tecnici
/ Contenzioso
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Succede sovente che in determinate circostanze (quali per esempio: una CTU nel corso di una azione giudiziaria) che l’utente abbia necessità di avvalersi di un professionista abilitato e iscritto all’Albo, quale proprio Consulente Tecnico di Parte ( in breve, CTP), per poter tutelare i propri interessi e/o motivazioni. Detto professionista provvederà quindi alla conclusione delle operazioni peritali (attraverso incontri e sopralluoghi) a redigere la propria perizia, che riporterà, sostanzialmente, lo stato dei luoghi/impianti, l’indicazione delle cause delle lamentate problematiche e la descrizione/ quantificazione/valutazione delle opere di ripristino.
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Info Servizi Legali
/ Responsabilità medica
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Risarcimento danni da responsabilità medica
Vi è la colpa del medico allorché, in relazione alla sua attività, venga lesa l'integrità psico-fisica di una persona o ne venga cagionata la morte. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito nell'ambito della responsabilità del medico (e degli enti ospedalieri, privati o pubblici) e in quello della individuazione della responsabilità ha stabilito il principio che tale forma di responsabilità rientra nell'ambito di quella contrattuale.
Tale orientamento fa sì che il danneggiato, in virtù del principio della responsabilità contrattuale, non debba provare che il medico abbia agito con dolo o colpa, potendo limitarsi a provare l’esistenza del rapporto contrattuale, l’esistenza del danno subito e il nesso causale tra intervento e danni. Saranno il medico e la struttura sanitaria convenuti, che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni).
Secondo le ultime stime, in Italia, ogni anno, su circa 8 milioni di ricoveri in ospedali pubblici circa 300mila pazienti, ossia una percentuale pari al 4 %, denunciano danni. Di queste denuncie il 25 % riguarda colpa professionale dei medici e le richieste di risarcimento sono circa 150mila, di cui 12mila pendenti davanti ai giudici.
Fondamentale ai fini di avviare una azione risarcitoria è determinare se sussiste o meno la responsabilità del medico che aveva in cura il paziente. A tale scopo è necessario munirsi di una adeguata perizia medico - legale redatta da un diverso medico, esperto della stessa branca medica che possa certificare la responsabilità del primo medico.
Grazie ad Avvocati esperti in materia del risarcimento del danno, lo Studio Bisson avvalendosi del contenuto della perizia, che dovrà essere fornita dal cliente, si attiverà presso le competenti autorità giudiziarie per consentirvi di ottenere il giusto risarcimento.
In questo particolare e delicato settore, riguardante la salute del cittadino, lo Studio Bisson applica il principio del "pay per result" ovvero: nessun compenso sarà richiesto al cliente in caso di mancato accoglimento della domanda.
Lo Studio verrà retribuito solamente in caso di esito positivo del Giudizio e con un corrispettivo che sarà commisurato all'entità del risarcimento percepito (15% per risarcimenti fino ad €. 25.000,00; 10% per risarcimenti superiori ad €. 25.000,00).
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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Cos'è la CIL?
La Comunicazione Inizio Lavori è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta a partire dal 22 maggio 2010 con la [rokdownload menuitem="761" downloaditem="71" direct_download="false"]Legge di conversione n. 73/2010[/rokdownload], uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.
Nasce, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]". Con una C.I.L. oggi si può ristrutturare il proprio appartamento, si possono effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile.
La C.I.L. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel [rokdownload menuitem="761" downloaditem="70" direct_download="false"]D.P.R. 380/2001[/rokdownload] che, all'art. 6 ne descrive il potere e i limiti.
Quali sono le opere soggette a C.I.L.?
La legge [rokdownload menuitem="761" downloaditem="71" direct_download="false"]Legge di conversione n. 73/2010[/rokdownload] specifica che con la C.I.L. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).
È pertanto richiesta la C.I.L. per opere di manutenzione straordinaria, (così come definiti dall'art.6 del [rokdownload menuitem="761" downloaditem="70" direct_download="false"]D.P.R. 380/2001[/rokdownload]).
Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.
Cosa succede se non si perpara il C.I.L.?
Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:
1. eseguendo opere senza richiedere la C.I.L. per le quali sarebbe richiesta.
2. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe una C.I.L. o autorizzazione diversa dalla C.I.L. (esempio D.I.A. o Permesso di costruire)
3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella C.I.L..
La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico).
Una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €.
Le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.
A chi si presenta la C.I.L. e chi la prepara?
Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la C.I.L. si ritiene operativa immediatamente (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico) e si possono effettuare le opere edilizie.
Allegati obbligatori alla C.I.L.
- Domanda a firma del Proprietario o avente Ruolo
- Relazione tecnica dettagliata, a firma del progettista
- Elaborati progettuali ante e post operam, a firma del progettista
- Comunicazione Impresa esecutrice e DURC
In caso di dubbi puoi consultare il nostro [rokdownload menuitem="759" downloaditem="17" direct_download="false"]Prontuario dei Lavori in Edilizia[/rokdownload] per determinare la tipologia dei lavori che dovrai effettuare.
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Cos'è il DOCFA?
DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali atto alla compilazione e alla presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". Con tale modello si possono presentare al Catasto:
- Nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti);
- Variazioni catastali di edifici esistenti ( quali destinazioni d'uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni ed altre variazioni).
Essa è fornita ad uso gratuito agli ordini professionali (Agrotecnico, Architetto, dott. Agronomo o Forestale, Geometra, Ingegnere, Perito Agrario e Perito Edile) all'unico fine dell'impiego, da parte dei loro iscritti, per la compilazione delle Domande di Accatastamento e delle Denuncie di Variazione da fornire alle Agenzie del Territorio (ex U.T.E.). Il programma DOCFA 3.0 (vers.3.00.5) può essere "scaricato" dal sito ufficiale dell'Agenzia del Territorio. Con la circolare 4 del 29/10/2009 è stata adottata la versione 4.0 del Docfa con alcune varianti rispetto alla precedente, come la scansione delle planimetrie nell'invio telematico dei file.
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Accatastamento in assenza di CIL o DIA dopo la ristrutturazione
Questo caso può verificarsi in occasione di una compravendita immobiliare. In particolare, dal 1° luglio 2010 sarà diritto del compratore pretendere dal venditore una dichiarazione di rispondenza dell'appartamento alla sua rappresenrtazione grafica catastale in conformità all' [rokdownload menuitem="761" downloaditem="4" direct_download="false"]art. 19 D.L. 78/2010[/rokdownload].
Purtroppo può accadere che; nel caso in cui siano stati effettuati lavori di ristrutturazione, con ridistribuzione degli spazi interni, senza titolo abilitativo (C.I.L. o D.I.A.) non è più possibile effettuare una variazione catastale dell'immobile con il meccanismo della "miglior rappresentazione grafica".
Infatti, i tecnici dell'Agenzia del Territorio - Catasto, richiedono obbligatoriamente gli estremi del titolo abilitativo col quale sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione. In questo caso è pertanto obbligatorio effettuare prima una DIA in Sanatoria , con pagamento di sanzione, ed effettuare dopo la regolare Variazione catastale. Tutte le variazioni catastali devono essere effettuate con il software DOCFA.
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Quali sono i Lavori per cui serve la D.I.A ?
La legge (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).
È pertanto richiesta la D.I.A. per opere di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall'[rokdownload menuitem="744" downloaditem="43" direct_download="false"]art.3 del D.P.R. 380/2001[/rokdownload]).
Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.
Altre leggi sono in seguito venute ad ampliare le competenze della D.I.A., pertanto ora, grazie alla L.443/01 con tale strumento si possono realizzare anche opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano particolareggiato per la lottizzazione di un area. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A..
In seguito, più di recente, altre leggi sono andate a potenziare ulteriormente questo provvedimento e, oggi, con la "Super D.I.A." si possono fare anche opere che prima erano di competenza del Permesso di costruire. Inoltre ciascuna Regione può, a sua discrezione, ampliare i poteri della D.I.A. (ma non ridurli).
La D.I.A. può essere utilizzata anche per le varianti al Permesso di Costruire che non comportino variazione di sagoma, di superficie o di volume dell'edificio.
La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: se si presenta, e non si ricevono notizie dalla Pubblica Amministrazione per il tempo stabilito dalla legge (oggi è 30 gg), si intende, alla scadenza del termine, formata un'autorizzazione implicita alla esecuzione dei lavori (autorizzazione che costituisce un vero e proprio provvedimento amministrativo) che dunque possono essere avviati.
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Figura professionale e Requisiti del Direttore dei Lavori
Sono necessari un diploma di media superiore a indirizzo edile o una laurea a indirizzo edile o architettonico piu una precedente esperienza nel ruolo. Sono inoltre necessari oltre a una comprovata conoscenza dei materiali e delle opere di costruzione, anche: autorevolezza, autonomia decisionale, capacita di analisi, capacita organizzative e gestionali, facilita nel trattare con le persone, capacita di calcolo, affidabilita.
Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare che le opere descritte nel capitolato di appalto/contratto vengano correttamente eseguite, conformemente allo stesso, da parte dell'impresa appaltatrice esecutrice delle opere. In particolare:
1. cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al capitolato/contratto/progetto.
2. ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base sia del controllo quantitativo e qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche, così come previsto dall’art. 3, comma 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta legge
3. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
4. emette ordini di servizio all'impresa nei casi in cui vi siano delle varianti in corso d'opera rispetto a quanto previsto dal capitolato/contratto.
5. effettua la verifica delle opere, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia al termine degli stessi, disponendo, attraverso gli ordini di servizio, l'eliminazione di eventuali vizi e difetti, nonché il rifacimento di opere non conformi al capitolato/contratto.
Il Direttore dei lavori, quindi, assume le funzioni di un “ausiliario del committente” e ne assume la rappresentanza in ambito strettamente tecnico; egli vigila sulla buona esecuzione e sulla corrispondenza delle opere alle norme contrattuali e costituisce l’interlocutore esclusivo per l’appaltatore, relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Tale figura non è da confondere con il "Direttore di cantiere" il quale controlla ed organizza le attivita svolte come dipendente dell'impresa di costruzioni. La figura del direttore dei lavori che invece è nominata dal committente e controlla che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato.
Attività complementari del Direttore dei Lavori:
1. Compilazione del modello di "Inizio Lavori"
2. Consegna presso l'ufficio del Comune della seguente documentazione:
- modello di "Inizio Lavori"
- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- denuncia dei lavori delle opere in cemento armato, con il progetto ed il calcolo delle strutture
- dichiarazione di conformità urbanistica a fine lavori e a seguito di D.I.A. / S.C.I.A.
3. Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all'Impresa per la corretta esecuzione dei lavori
4. Redazione dei "SAL", Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto
5. Verifica dell’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato
6. Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera
7. Predisposizione e consegna in Comune della documentazione necessaria per ottenere i permessi di variante.
8. Assistenza al collaudo delle opere.
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Mercoledì 12 Gennaio 2011
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/ Tutela del Consumatore
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Pagina in Costruzione - Under Costruction
Ci scusiamo per il disagio
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Info Servizi Legali
/ Diritto Immobiliare
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Atto, strumento (non l'unico) con cui si perviene allo scioglimento di una situazione di comunione attraverso l'assegnazione a ciascun partecipante di una porzione dei beni oggetto della comunione. Con la divisione, insomma, si pone termine alla comunione, e ogni partecipante a questa (comunista o comproprietario, nel caso di proprietà) ottiene la piena ed esclusiva proprietà di una parte determinata del bene o di beni comuni corrispondente al valore della quota di diritto che gli spettava sul patrimonio comune. Per esempio, tre persone sono comproprietarie in parti uguali di un terreno di 6.000 m. Con la divisione, ciascuna di esse diventa proprietaria esclusiva di un terreno di 2.000 m2 dopo che l'appezzamento originario è stato diviso in tre fette. Alla divisione, normalmente, si perviene su richiesta di almeno uno dei partecipanti: è regola generale, infatti, che ogni comunista può, in qualsivoglia momento, chiedere la divisione dei beni comuni (questo principio ha però certe eccezioni). Lo scioglimento si realizza mediante un contratto (divisione amichevole o consensuale) o, in caso di mancato accordo, con una causa, un particolare procedimento giudiziale che termina con una decisione, un provvedimento del giudice (divisione giudiziale).
La divisione è regolata dalle norme stabilite per la divisione ereditaria (artt. 7 13-768 c. civ.), purché non siano incompatibili (art. 1116 c. civ.) con quelle che regolano la comunione (artt. 1100-1139 c. civ.). Di divisione si parla anche con riferimento alla comunione dei beni tra coniugi di cui agli artt. 159 e segg. c. civ., modificati dalla L. 19.5.1975, n. 151; allo scioglimento delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.Il procedimento giudiziale di divisione è regolato dagli artt. 784-79 1 c. proc. civ. e ad esso devono necessariamente essere chiamati tutti i partecipanti alla comunione (si parla di litisconsorzio necessario), nonché, se vi sono, tutti i creditori opponenti. Se non vi sono contestazioni sul diritto alla divisione, questa viene disposta con ordinanza dal giudice istruttore, che dirige anche le operazioni di divisione; altrimenti la decisione è rimessa al collegio.
Il giudice istruttore, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un esperto e previa - se del caso - vendita all'incanto (cioè all'asta) dei beni immobili o mobili comuni, predispone un progetto di divisine delle quote e dei lotti, su cui possono pronunciarsi i compartecipi alla divisione e i creditori intervenuti. In mancanza di contestazioni o quando queste siano state definite, il progetto di divisione viene dichiarato esecutivo e a esso devono uniformarsi le parti interessate.
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Info Servizi Legali
/ Diritto Immobiliare
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Se siete in trattativa per la compravendita o locazione di una casa o di un immobile ad uso commerciale, lo Studio Bisson vi aiuterà ad assicurare che i vostri diritti siano pienamente protetti e i vostri obblighi precisamente definiti.
La missione dei nostri professionisti è garantire che la procedura di acquisto o di vendita di qualsiasi immobile, a partire dalla fase di negoziazione del contratto, avvenga senza preoccupazioni e in modo assolutamente chiaro.
In particolare lo Studio offre i seguenti servizi:
Se siete pronti ad effettuare ovvero accettare un'offerta per la compravendita di una proprietà immobiliare, contattate lo Studio in modo da ottenere un riscontro in tempi rapidi prima della sottoscrizione del contratto e poter finalizzare l'operazione in completa sicurezza.
In particolare:
- se state acquistando una proprietà immobiliare, i professionisti del nostro Studio Legale:
- vi aiuteranno a comprendere con chiarezza i termini e le condizioni del contratto di compravendita
- controlleranno l'assenza di vincoli sul bene che possano pregiudicarne il pieno godimento
- vi coadiuveranno nei rapporti con la banca al fine di ottenere le migliori condizioni per l'eventuale erogazione di un mutuo
- vi assisteranno al momento della firma del contratto di compravendita analizzando tutti i documenti da sottoscrivere nel contesto dell'operazione.
- Se state vendendo una proprietà immobiliare, i nostri professionisti:
- revisioneranno l'offerta negoziandone i relativi termini e condizioni e procederanno alla redazione del contratto definitivo
- prepareranno le eventuali procure per l'acquisto dell'immobile ove necessario
- organizzerano il trasferimento dei depositi cauzionali e prepareranno il security package necessario per l'acquisto del bene ove necessario
- consulenza in materia condominiale e relativo contenzioso.
Consapevole dei piccoli e grandi conflitti che possono sorgere nell'ambito di quel microcosmo giuridico e sociale chiamato condominio, lo Studio fornisce assistenza con riferimento a controversie tra condominio e privati nonchè ai rapporti di vicinato tra due o più privati.
Inoltre i nostri professionisti forniscono consulenza in materia di procedimenti di sfratto, vale a dire quel mezzo di tutela legale volto ad ottenere la liberazione dall'immobile in caso di conduttore moroso ovvero di cessazione dell'efficacia del contratto di locazione. I servizi dei nostri professionisti sono finalizzati a gestire unitariamente sia il rilascio dell'immobile sia il recupero del credito vantato così da garantire al proprietario una soddisfacente risoluzione della controversia in modo rapido ed efficace.
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Info Servizi Legali
/ Diritto Industriale
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Lo Studio fornisce assistenza in tutti i rami del diritto industriale e della proprietà intellettuale, seguendo i clienti a partire dalla fase della registrazione del marchio, del brevetto o delle opere dell’ingegno.
Lo Studio rivolge, infatti, i propri servizi sia alla clientela interessata a proteggere l’opera dell’ingegno (diritto d’autore) sia a quella interessata a proteggere l’invenzione industriale (brevetto). Lo Studio ha maturato importanti esperienze in tutto il settore industriale legato direttamente o indirettamente all’attività creativa ed inventiva delle persone: produzione editoriale, musicale, design da un lato, ricerca tecnologica, fisica, chimica, farmaceutica dall’altro.
All’interno del diritto industriale altrettanto importanti esperienze sono state maturate in materia di concorrenza tra aziende, di pubblicità commerciale e, in epoca più recente, sui diritti delle nuove tecnologie (esempio: diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie).
Lo Studio vanta una consolidata tradizione anche nel contenzioso relativo alla contraffazione delle invenzioni oltre che in materia di tutela del marchio e delle opere dell’ingegno e concorrenza sleale.
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Info Servizi Legali
/ Responsabilità Civile ed Assicurazioni
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Diritto della Responsabilità civile e delle Assicurazioni
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Info Servizi Legali
/ Lavoro, Previdenza, Sicurezza sociale
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Diritto del Lavoro, della Previdenza e della Sicurezza sociale
In Materia di Diritto del Lavoro, diritto Sindacale e Tutela Previdenziale, lo Studio Bisson offre la propria assistenza legale avanti a tutti gli Uffici Giudiziari della Repubblica Italiana, assistenza resa sia in favore dei lavoratori e sia in favore dei datori di lavoro. L'assistenza legale viene altresì resa avanti a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro ed avanti a tutte le Commissioni Tributarie e/o Previdenziali italiane.
A puro titolo di esempio, si indicano di seguito i servizi di consulenza ed assistenza legale che lo Studio Bisson rende negli interessi dei prori assistiti in relazione a:
- Lavoro subordinato - accertamento di detto - accertamento dell'emersione del cosiddetto "lavoro nero"
- Competenze retributive e previdenziali - accertamento e quantificazione di dette - conteggi - azioni di recupero per le differenze;
- Mansioni superiori - accertamento dello svolgimento di mansioni superiori;
- Contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale - ricorsi giudiziari in dette materie - accertyamento differenze contributive e provvigionali;
- Contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - accertamento e riconoscimento della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- Infortuni sul lavoro - azioni per il riconoscimento della relativa indennità e sua liquidazione;
- Licenziamento - impugnazione di detto;
- Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) - determinazione ed ottenimento erogazione di detto;
- Conteggi e verifica regolarità buste paga;
- Assistenza e consulenza nelle vertenze di Diritto sindacale;
- Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs 626/94 e s.m.i. - assistenza , consulenza e verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, con indicazione e /o rilevazione delle eventuali violazioni al dettato normativo e conseguenti possibili sanzioni di natura amministrativa, penale e previdenziale;
- Fondo di garanzia INPS - intervento in detto fondo in caso di fallimento del datore di lavoro;
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/ Recupero Crediti
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Lo studio offre servizi di consulenza ed assistenza legale, finalizzati al recupero dei crediti, che vengono attuati, dapprima con un intervento stragiudiziale ed a seguire - in caso di mancato ottenimento del dovuto - con tempestive azioni in ambito monitorio, giudiziale ed occorrendo, con precedure esecutive.
Attraverso una rete di collaborazioni e di corrispondenti, è in grado di assistere i propri clienti in tutto il territorio italiano, isole comprese.
Il recupero del credito è un’azione spesso necessaria, nei confronti di ogni soggetto, anche giuridico, che ometta, in tutto od in parte di onorare gli impegni di pagamento assunti (es. per fornitura di beni e servizi, etc.) o gli obblighi che gli derivano dalla legge (es. spese condominiali o contributive, etc.). I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora. Il debitore e’, altresì, obbligato al pagamento delle spese che si siano rese necessarie per l’azione di recupero dei crediti.
Nelle transazioni commerciali: - il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile; - gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento stabilito; - il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia allo stesso attribuibile od imputabile.
Il pagamento delle competenze legali potrà essere concordato al termine del procedimento ed al buon esito del recupero del credito.
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/ Diritto di Famiglia
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Nella separazione giudiziale cosìccome nel divorzio giudiziale, come è noto, non sussiste un accordo preventivo fra i coniugi relativamente alla regolamentazione delle loro condizioni di natura patrimoniale nonché quanto alla disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei loro eventuali figli.
In tale circostanza i coniugi dovranno necessariamente affrontare una vera e propria causa, preceduta peraltro da una fase Presidenziale in cui potranno esssere adottati provvedimenti giudiziali indifferibili ed urgenti; per tale causa i coniugi dovranno obbligatoriamente avere una difesa tecnica di un Avvocato in mancanza del quale non potranno costituirsi in giudizio.
Lo Studio Bisson, attraverso lo staff di avvocati di cui si avvale, è in grado di assistere i coniugi avanti tutti i tribunali italiani, a costi particolarmente vantaggiosi per la propria clientela, la quale potrà richiedere allo studio un preventivo, senza impegno, e così conoscere l'intero costo del giudizio da sostenere.
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/ Diritto di Famiglia
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Nella casistica più comune si può dire che esistono due tipi di Separazione e Divorzio che hanno effetto legale sul matrimonio:
1) Separazione consensuale e Divorzio congiunto si ha nel caso in cui i due coniugi siano concordi per lo svolgimento di un unica procedura.
2) Separazione e Divorzio giudiziale si ha nel caso in cui non si trovi un accordo tra i coniugi e si proceda quindi individualmente, separatamente.
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Info Servizi Legali
/ Diritto di Famiglia
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La separazione ed il divorzio presentato con domanda congiunta dei coniugi presuppone che vi sia già un accordo dei coniugi stessi avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e le decisioni relative all'affidamento dei loro eventuali figli e quindi al mantenimento di questi ultimi.
In queste due procedure, rispettivamente di Separazione consensuale e di Divorzio congiunto l'assistenza di un legale che predisponga il ricorso congiunto per entrambi i coniugi secondo gli accordi consensualmente raggiunti dagli stessi e che accompagni passo dopo passo i coniugi nell'intero iter procedimentale dall'inizio e fino alla fine dello stesso, non risulta obbligatoria, pur essendo necessario e comunque utile, la difesa tecnica che può rendere un avvocato e ciò in quanto, in tali procedure, le parti possono decidere di comparire personalemente all'udienza presidenziale avanti al tribunale, senza l'assistenza appunto, dell'avvocato.
In questa ipotesi, lo Studio Bisson, al solo costo di Euro 600 ( solo euro 300 per ciasciun coniuge), offre ai propri clienti un servizio che preveda la predisposizione del ricorso e la necessaria assistenza ai coniugi tale da permettere loro di affrontare personalmente l'intera procedura di separazione e/o divorzio congiunto per tutto quanto riguardi sia la fase Presidenziale ( nella quale vengono decise ed adottate le misure indifferibili ed urgenti nell'interesse delle parti tutte) e sia nella fase colleggiale di omologa della separazione ovvero, di sentenza, nel caso di divorzio.
Nell'ipotesi in cui i coniugi preferiscano essere assistiti tecnicamente anche in sede di udienza Presidenziale, lo Studio Bisson potrà fornire loro la possibilità di costituirsi in giudizio con un proprio Avvocato che li assisterà in udienza.
In questo caso il servizio avrà un costo complessivo di euro 900 ( solo 450 per ciasciun coniuge), a cui dovrà essere solo aggiunto il costo della domiciliazione, che varieranno a seconda dell'attività da doversi rendere, e che in ogni caso trattasi di costi di domiciliazione particolarmente vantaggiosi che vengono accordati in via esclusiva ai clienti dello Studio.
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/ Norme e Leggi
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Testo Unico in materia Edilizia (D.P.R. 380/2001)
(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 448/2001, dalla Legge 166/2002, dal D.L. 301/2002, dal D.L. 269/2003, dalla Legge 311/2004 e dalla Legge 246/2005)
Parte I
Parte II
Parte III - Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Approfondimento Art.22 D.P.R. 380/2001
Specifica che con la D.I.A. si possono eseguire lavori non inclusi tra quelli soggetti ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001). È pertanto richiesta la Denuncia di Inizio Attività per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Sono da considerarsi lavori di Manutenzione Straordinaria le seguenti opere:
- i lavori necessari per rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali di edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che gli stessi non modifichino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso;
- il rifacimento totale di intonaci, recinzioni e cancellate, manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, dei colori, nonchè il completo rifacimento di locali tecnici;
- il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne comprendente anche il taglio delle murature alla base per isolamento dall'umidità di risalita;
- la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle superfici e dei volumi dello stato di fatto;
- la ridistribuzione interna di singole unità immobiliari al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione, la ricostruzione o la modifica di pareti interne tenendo tuttavia presente che per queste opere vanno comunque osservati i vincoli di intervento sugli immobili tutelati da vincoli;
- le opere necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici industriali e artigianali purché le stesse non comportino aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso;
- le opere costituenti volumi tecnici al servizio di edifici già esistenti;
- i lavori finalizzati all' abbattimento delle barriere architettoniche che comportino la costruzione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
Con tale strumento si possono inoltre realizzare anche varianti a Permessi di Costruire che non comportino variazioni di volumi, sagoma o superfici utili, oppure opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano Particolareggiato e te tipologie edilizie siano state già definite. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A. e comporta il pagamento di oneri.
La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: una volta effettuata la comunicazione, decorsi 30 giorni dalla data del protocollo, il richiedente può dare inizio ai lavori.
Fonte: www.altalex.com Read more
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Mercoledì 29 Dicembre 2010
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Antincendio VVF
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Il C.P.I. ovvero Certificato di Prevenzione Incendi, è un documento che viene rilasciato dai Vigili del Fuoco per tutte quelle attività riportate nell'elenco di cui al D.M. 16/02/1982 elenco attività soggette a C.P.I."; successivamente all'avvenuta esecuzione delle opere necessarie prescritte da apposito progetto approvato.
Il C.P.I. ha una validità temporanea, al termine della quale deve essere rinnovato, attivando la procedura predisposta dalla normativa.
N.B. Per progetti antincendio si veda la sezione Progettazione Integrata >> Antincendio
Avete necessità di rinnovare il C.P.I. ?
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Casi Studio: Normativa VV.F, [rokdownload menuitem="761" downloaditem="47" direct_download="false"]D.M. 16/02/1982[/rokdownload]
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto del comma 5, dell'art. 2 L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
- all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dal penultimo e ultimo comma, dall'art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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SCIA, ovvero nuova procedura per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni senza mutamenti di volume e sagoma
La sostituzione da DIA a SCIA non è sempre automatica, ma deve sottostare alle seguenti condizioni:
Valutazioni preliminari Come primo passo il progettista deve accertarsi che l’intervento non rientri nei casi di:
- edilizia libera , come manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola, serre mobili;
- interventi soggetti a comunicazione, come manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di aree ludiche e arredo di aree pertinenziali;
- interventi soggetti a permesso di costruire, come nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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L'ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa, in risposta a quesiti avanzati dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lombardia, ha elaborato una nota nella quale rende noto il proprio parere sulla delicata, ed assai dibattuta in queste settimane, questione dell'applicabilità o meno della «Scia» (Segnalazione certificata di inizio attività) anche all'attività edilizia, ed in particolare agli interventi soggetti al regime della Dia, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
Come noto il comma 4-bis dell’art. 49 della recente L. 122/2010 ha sostituito integralmente l’articolo 19 della L. 241/1990, originariamente rubricato «Dichiarazione di inizio attività», con l’intento di perseguire l’ampiamente annunciato obiettivo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa dell’attività d’impresa. A tal fine il nuovo articolo 19 ha istituito una «Segnalazione certificata di inizio attività» (Scia) che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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Gli interventi di manutenzione ordinaria sono : opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti (es: piano del colore).
Sono da considerarsi opere di manutenzione ordinaria:
A) FINITURE ESTERNE
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:
− ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
− pulitura delle facciate;
− riparazione e sostituzione di infissi, serramenti, portoni, cancelli, serrande e vetrine (o porte d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
− ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura stessa;
− riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;
− riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
− installazione di grate, limitatamente al vano finestra.
− applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;
− rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;
− riparazione delle recinzioni.
B) FINITURE INTERNE
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste:
− riparazione e rifacimento delle pavimentazioni;
− riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
− riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro.
C) OPERE MURARIE INTERNE
Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste:
− apertura e chiusura di vani porta, su muri non portanti all’interno della stessa unità immobiliare;
− piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all’interno della stessa unità immobiliare;
− spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.
D) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell’impianto.
E) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.
F) ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E AGRICOLI
Opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, purché tali interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.
− Opere di modesta entità per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni.
− Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l’installazione di apparecchiature all’aperto, di modesta entità, per il miglioramento di impianti esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.
Iter per l'esecuzione di Opere di Manutenzione Ordinaria
L’esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere stesse come di manutenzione ordinaria, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza.
Per i soli interventi di ripristino della tinteggiatura, di intonaci, di rivestimenti e di elementi architettonici e decorativi, che interessano parti dell’edificio visibili dagli spazi pubblici, deve essere data comunicazione scritta al Comune prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori.
Qualora opere di manutenzione ordinaria siano previste nell’ambito di altro tipo di intervento, esse seguono le procedure autorizzative dell’intervento principale cui si accompagnano.
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/ Pratiche Edilizie
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Per "ristrutturazione edilizia" si intende quella serie di interventi che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.
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/ Pratiche Edilizie
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Con questo tipo di interventi si entra nel campo del restauro, che nel mondo dell'architettura è un tema controverso, in cui architetti illustri e non dibattono da secoli. Il restauro è qui inteso dalla legge come restauro conservativo (come definito dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4), ovvero il restauro che mira non a conservare l'edificio così come ci è arrivato, ma a riportare l'edificio ad un preciso momento della sua epoca (lo stato normale) in cui esso si definisce "compiuto".
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/ Pratiche Edilizie
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Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono: le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio. Più precisamente, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare dei nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti.
Per Esempio:
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Info Servizi Tecnici
/ Ambiente ed Energia
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Il 2012 è stato l'anno in cui sono stati applicati degli incentivi molto vantaggiosi a tutti quegli impianti fotovoltaici che sono stati realizzati o che vengano completati entro l'anno. Anche per il 2013 sono previsti degli incentivi che, purtroppo, sono progressivamente inferiori per ogni quadrimestre. In ogni caso, tali incentivi riscuotono ancora un notevole interesse e, per tutto il 2013 gli impianti che verranno completati presentano il vantaggio di poter essere comunque messi in ammortamento in un periodo di anni comunque attrattivo.
Per valutare l'incidenza di detti incentivi, è stato predisposto uno specifico prospetto scaricabile
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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S.C.I.A. o D.I.A. o Permesso a Costruire ?
Alla luce delle recenti novità introdotte dalla normativa in merito alle pratiche edilizie da effettuare prima di iniziare l'esecuzione di opere edili, riguardanti nuove costruzioni o ristrutturazioni, è stato predisposto un prospetto riepilogativo in grado di fornire un primo orientamento all'utente che si accinge ad effettuare tali opere.
Il prospetto è scaricabile da [rokdownload menuitem="744" downloaditem="41" direct_download="false"]quì[/rokdownload]
Avete necessità della predisposizione di una SCIA ?
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Studio Bisson
/ Lo studio Bisson
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Mercoledì 01 Dicembre 2010
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Studio Bisson
/ Lo studio Bisson
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Pagina in Costruzione - Under Costruction
Ci scusiamo per il disagio
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Info Servizi Legali
/ Diritto di Famiglia
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Lo Studio offre assistenza Legale, sia stragiudiziale che giudiziale, avanti tutti i tribunali Italiani in materia di Diritto di Famiglia, con particolare attenzione alla tutela dei minori e della persona specialmente nelle procedure di separazione (consensuale e/o giudiziale) dei coniugi e nelle procedure di divorzio.
Lo studio offre altresì consulenza ed assistenza in Diritto Canonico per le pratiche di nullità del matrimonio canonico da intentarsi avanti l'autorità giudiziaria ecclesiastica, ed avanti alla Sacra Rota Romana.
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Info Servizi Legali
/ Contrattualistica
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Lo Studio Bisson offre ai propri clienti un servizio altamente professionale per la:
- Redazione nuovi contratti
- Revisione contratti
- Integrazione contratti
- Cessazione contratti
di qualsiasi tipo e natura garantendone la regolarità formale e la conformità alla normativa vigente. L’attività di redazione di un contratto risulta essere il primo passo per evitare un possibile lungo e costoso contenzioso o, comunque, per precostituirsi una solida base per vedere riconosciute le proprie ragioni in caso di eventuale giudizio.
Non redigiamo contratti “PRESTAMPATI” ma, attraverso la collaborazione con professionisti specifici del settore del contratto; i contratti vengono redatti ( o revisionati e quindi modificati) in base alle esigenze peculiarie di ciascun cliente. Sulla base delle informazioni, della documentazione forniteci, possiamo predisporre e quindi redigere il contratto che meglio tuteli gli interessi del Cliente.
Lo Studio pertanto è in grado di fornire ai propri Clienti quell'indispensabile supporto nella scelta della forma contrattuale più adatta alle esigenze manifestate dal Cliente, suggerendo, se necessario, l'inserimento delle clausole più indicate alla tutela degli interessi dello stesso.
Il costo per questo servizio di assistenza contrattuale varia a seconda della complessità del contratto da redigere; i Clienti dello Studio possono avere un preventivo gratuito personalizzato senza impegno, semplicemente contattandoci, indicando quale sia l'oggetto del contratto.
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Giovedì 30 Settembre 2010
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Info Servizi Tecnici
/ Contenzioso
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Cos'è l'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.)
L'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) è uno strumento processuale previsto dall'art. 696 bis c.p.c dal doppio aspetto: il primo è quello che permette di utilizzare l’ATP quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti; il secondo è quello che riconosce alle parti il diritto di precostituire una prova prima e al di fuori del processo.
Nell'ATP al CTU è delegato l'incarico di cercare la conciliazione fra le parti; ove ciò avvenisse il CTU sarebbe retribuito dalle parti senza i vincoli dei valori delle vacazioni sopra menzionate.
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Martedì 28 Settembre 2010
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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Cosa succede se non viene presentata la D.I.A ?
Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:
- eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
- iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
- eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
- eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.
La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.
A chi, Dove e Come deve essere Presentata la D.I.A.?
Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, come detto, dopo 30 gg dalla data di presentazione (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico), e si possono effettuare le opere edilizie.
Quali documenti allegare alla D.I.A.?
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Casi studio
/ Casa, Benessere, Sicurezza
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Qual'è l'azione di un incendio?
L’incendio agisce sulla struttura riscaldandone gli elementi,provocando dilatazioni,coazioni e degrado dei materiali. È la temperatura il parametro principale che governa la risposta dei materiali, l’azione incendio viene pertanto descritta attraverso l’evoluzione nel tempo della temperatura dei gas caldi, prodotti dalla combustione che trasmettono calore per convezione e irraggiamento alla struttura.
Le modalità di evoluzione di un incendio sono molteplici e dipendono da molti fattori. In generale può essere individuata una prima fase di innesco caratterizzata da temperature crescenti ma non molto elevate. Se non si verifica un’autoestinzione, alla fase d’innesco segue un’estensione rapida ed incontrollata della combustione, tale da renderla irreversibile e generalizzata. Questa condizione viene detta “flash-over” oltre la quale inizia la fase di sviluppo pieno dell’incendio,producendo un notevole innalzamento della temperatura fino a un massimo, quando inizia ad esaurirsi il materiale combustibile. Segue la fase di spegnimento, la temperatura subisce una riduzione progressiva e lenta.
Per quando riguarda la prevenzione degli incendi i parametri che influiscono sullo sviluppo dell’incendio sono la natura e la quantità dei materiali combustibili, le modalità di apporto del comburente (ossigeno), la presenza di provvedimenti atti a circoscrivere spazialmente i fenomeni (compartimentazione) o ad ostacolarne lo sviluppo (impianti di spegnimento automatico).
Omologazione di conformità VV.F.
La certificazione di appartenenza di un componente o di una struttura ad una certa classe di resistenza al fuoco si ottiene nella maggior parte dei casi per via sperimentale tramite una prova presso un laboratorio abilitato dal Ministero dell’Interno, sul quale lo stesso ministero esercita attività di sorveglianza. Conformemente a quanto prescritto dal D.M. 4/5/1998, la valutazione della resistenza al fuoco può essere anche di tipo analitico o tabellare e quindi può essere definita secondo la Circolare 91 del 14/9/1961 e le norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 (quest’ultime solo per le strutture in cls).
Per valutare la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo in laterizio il riferimento principale è quanto indicato all’interno della Circolare n. 91 del Ministero degli Interni, del 14/9/1961 (“Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile”). Anche se il titolo può trarre in inganno, il campo di applicabilità della Circolare è stato esteso, nel corso degli anni, anche ai fabbricati in calcestruzzo armato e/o precompresso, in legno, a struttura mista, in muratura, ecc., di destinazione anche diversa da quella di uso civile.
È anche opportuno ricordare che, nel caso della resistenza al fuoco, l’omologazione dell’elemento è richiesta solo per alcune tipologie di prodotti, quali le porte ed altri elementi di chiusura (si veda D.M. 14/12/1993). Per contro il Ministero dell’Interno non prevede per le certificazioni di resistenza al fuoco su pareti in laterizio alcuna procedura di omologazione (si veda in proposito il chiarimento del Laboratorio del Centro Studi del Ministero dell’Interno riportato di seguito). Il produttore che detiene la certificazione è tenuto infine a rilasciare una “Dichiarazione di conformità” del materiale fornito al prototipo testato.
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Domenica 26 Settembre 2010
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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Alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) dovranno essere allegati:
-
una relazione che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e che contenga nella medesima asseverazione una descrizione dello stato dei luoghi e la dichiarazione circa la legittimità delle preesistenze;
-
n. 3 elaborati grafici contenenti: stralcio di P.R.G.- foglio catastale - P.P., rilievo del lotto con profili, piante prospetti e sezioni in scala 1:100 ante-inter-post operam;
-
dichiarazioni di conformità alle Leggi: 13/89 - 46/90 - 10/91 - smaltimento materiali di risulta;
-
atto d’obbligo richiesto dalle N.T.A.;
-
determinazione degli oneri concessori ove dovuti (da versare prima dell’inizio dei lavori);
-
pagamento dei diritti di segreteria e tassa istruttoria.
Al termine dei lavori, entro tre anni dall’inizio, il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato previa comunicazione di fine lavori. L’istruttoria dell’Ufficio avverrà entro 20 gg. sulla scorta della relazione asseverata e degli elaborati grafici presentati in ordine a:
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Info Servizi Tecnici
/ Pratiche Edilizie
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Cos'è la super D.I.A.
Si può ricorrere alla super Dia per realizzare nuove costruzioni o ampliamenti ma solo quando esistono piani attuativi che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive. Le procedure veloci si possono estendere agli immobili soggetti a vincolo (archeologico, paesistico, monumentale, ecc.) quando l'ente interessato alla tutela rilascia il nulla osta ai lavori. I lavori possono iniziare dal 21° giorno (entro un anno) dopo la presentazione della domanda. La validità è di tre anni dall'inizio dei lavori salvo chiedere proroga. L'iter si conclude con la presentazione di una dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore di lavori.
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Venerdì 24 Settembre 2010
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Casi studio
/ Casa, Benessere, Sicurezza
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Nella stagione fredda, l'energia solare può dare un contributo significativo al fabbisogno energetico degli edifici. A tal fine vengono utilizzati i seguenti meccanismi:
- la captazione solare, in cui l'energia solare captata viene trasformata in calore;
- l'accumulo termico, in cui il calore captato durante il giorno viene accumulato per un uso successivo;
- la distribuzione del calore, in cui il calore captato/accumulato viene indirizzato alle parti dell'edificio che è necessario riscaldare;
- conservazione del calore, in cui il calore è mantenuto nell'edificio il più a lungo possibile.
I sistemi solari passivi si dividono in diretti, indiretti ed isolati. Il sistema diretto, quello più comune, presenta ampie vetrate esposte a sud, aperte direttamente sull'ambiente interno, che dispone di sufficienti masse di accumulo termico. I principali sistemi indiretti sono: il muro termico, il muro di Trombe e le serre.
Captare l' energia solare
Occorre collocare gli spazi in relazione ai loro bisogni di riscaldamento, al fine di minimizzare la domanda totale di energia. Gli spazi che richiedono un riscaldamento continuo devono essere orientati a Sud, in modo da sfruttare al massimo gli apporti solari. L'effetto della radiazione solare su un edificio non è dovuto esclusivamente alle finestre, ma anche alla capacità di accumulare calore nella struttura edilizia nel suo complesso.
Favorire l'ingresso ed il contributo della radiazione solare rappresenta la principale strategia di riscaldamento passivo. Si parla di guadagno diretto quando la radiazione entra direttamente nello spazio da riscaldare attraverso ampie superfici vetrate. Dimensioni, forme e orientamento delle finestre possono influire sull'entità dei guadagni solari e così anche il vetro, a seconda delle sue caratteristiche (vetro singolo/vetro doppio), contribuisce a contenere le perdite di calore.
Si definisce serra solare uno spazio abitabile in vetro, contiguo ma separato dal locale soggiorno, che assorbe la radiazione solare, fornendo un netto contributo per il riscaldamento quando la sua temperatura risulta superiore a quella degli ambienti interni. Durante l'inverno, in particolare, essa svolge anche una funzione di spazio- filtro riducendo le dispersioni di calore verso l'esterno. Diversamente in estate la serra può produrre fenomeni di surriscaldamento e occorre quindi ostacolare l'ingresso della radiazione solare tramite schermature e favorire la fuoriuscita dell'aria calda attraverso apposite aperture.
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Giovedì 23 Settembre 2010
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Casi studio
/ Casa, Benessere, Sicurezza
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Per riscaldare gli ambienti domestici si possono usare diversi metodi e diversi prodotti:
Pannelli radianti
I pannelli radianti, come fonte di riscaldamento, hanno il vantaggio, per quanto riguarda l'arredamento di un locale, di non interferire nella disposizione e di non creare problemi di ordine estetico. Infatti sono costituiti da serpentine di tubazioni annegate nelle strutture orizzontali o verticali della casa: si possono avere cosi pannelli a soffitto, pannelli a pavimento, e pannelli a parete. La temperatura dell'acqua, in questi pannelli, non deve superare normalmente i 45-50 °C perchè il calore non danneggi le strutture murarie. Il sistema a pannelli può essere usato, se appositamente disposto, per il raffrescamento estivo.
Termoconvettori
È un sistema di riscaldamento che prevede tubi (allacciati alle condutture di andata e ritorno dell'acqua) su cui sono fissati elementi ad alette, sistemati in nicchie in parte chiuse da uno schermo, che di solito è in metallo. L'aria entra dall’apertura inferiore dello schermo, attraversa il termoconvettore e esce riscaldata dall'apertura superiore. La nicchia in cui è sistemato il termoconvettore si comporta come un piccolo camino attivando la circolazione dell’aria. Più la nicchia è alta e più aumenta la circolazione dell'aria attraverso il termoconvettore, e di conseguenza aumenta il rendimento. Quando non sono in nicchia, si presentano come « cassette » che potrebbero essere scambiate per copricalofireri.
Termoventilazione
Gli impianti di riscaldamento tendono a portare a valori « ottimi » l'aria degli ambienti, ma le sensazioni di « benessere » dipendono, oltre che dalla temperatura, anche dalla purezza, dalla velocità e dall'umidità relativa dell'aria. Gli impianti di condizionamento sono in grado di controllare tutte queste « voci »: con la termoventilazione, che è qualcosa di intermedio tra il riscaldamento e il condizionamento integrale, si agisce (solo in inverno però) sulla temperatura, sulla velocità e sulla purezza dell'aria. L'impianto di termoventilazione nelle abitazioni private è soprattutto indicato in quegli ambienti dove c'è poco ricambio naturale d'aria, come per esempio nei seminterrati oppure nelle case costituzionalmente umide.
Gas
È tra i combustibili usati in tutto il mondo per alimentare stufe e caldaie di impianti termici. Il problema centrale degli impianti a gas è la sicurezza, e tutti dovrebbero conoscere le norme che regolano l'impiego del gas combustibile prima di usufruire di questo mezzo di riscaldamento. Perché, se alcuni gas non sono di per sé tossici, la loro combustione in un ambiente povero di ossigeno genera il mortale ossido di carbonio. Un impianto di riscaldamento con stufe a gas deve quindi essere fatto da uno specialista (mentre fornelli, cucine o stufette possono essere installati da chiunque, sempre rispettando certe norme di sicurezza). Per esempio, è imprudente mettere apparecchi a gas in bagno, nelle camere da letto o in locali sotterranei dove i gas tossici potrebbero ristagnare.
I Radiatori (caloriferi)
La loro forma è studiata per favorire il più possibile la trasmissione di calore, e perché questo avvenga con il massimo rendimento è bene che gli elementi dei radiatori non siano mai verniciati con pittura lucida. Negli ambienti di piccole dimensioni, quando lo spazio deve essere sfruttato al centimetro, si possono anche usare : le piastre radianti, lisce o leggermente nervate, in ghisa o in acciaio. La sistemazione sottofinestra dei radiatori è la più adatta a una buona distribuzione della temperatura negli ambienti: oggi, in clima di risparmio energetico, qualcuno la sconsiglia. Quando i radiatori sono messi in nicchia o dissimulati da uno schermo frontale, perdono una parte della loro efficienza: meglio quindi lasciarli in vista senza preoccuparsi troppo, sul piano estetico, della loro presenza. Si potranno tinteggiare nel colore delle pareti oppure in quello predominante della tappezzeria, se questa fosse a disegni di diverse tinte. Comunque, se si dovesse nascondere un radiatore in un mobile, per esempio per incorporarlo in una parete - libreria, bisogna che il calore abbia libero sfogo attraverso il pannello frontale che può avere una feritoia in alto e in basso, oppure essere costituito da una grata metallica, da un'antina a persiana o in paglia di Vienna. Per evitare danni ai mobili, bisogna avere l'accortezza di rivestire con fogli di amianto le parti in legno che confinano con il radiatore.
Camini
L'aspetto esteriore è senz'altro importante, ma è indispensabile che il funzionamento sia perfetto. Se la canna fumaria è già predisposta e il camino messo in quella certa zona non favorisse una buona disposizione dei mobili, si potrà spostarlo sulla stessa parete, collegandolo alla canna fumaria con una conduttura che avrà al massimo l'inclinazione di 45 gradi. Se il camino fosse troppo lontano dalla canna fumaria e l'inclinazione superasse i 45 gradi, il tiraggio risulterebbe difficile. Per facilitare il deflusso del fumo è necessario che la cappa non sia troppo bassa rispetto all'altezza del focolare, e inoltre la linea che unisce la cappa con la canna fumaria deve essere dolce e ascendente, senza nessun angolo vivo.
Camini moderni
I camini moderni in genere sono costituiti da monoblocco con vetro apribile a scomparsa e con ventilatori per emissione di aria calda, il rivestimento è in marmo o legno. Il camino ad angolo è ideale per locali di piccole dimensioni, dato il suo ingombro ridotto. Per inserirlo in un arredamento moderno il monoblocco può essere rivestito con una semplice strollatura, oppure completato con uno dei rivestimenti disponibili. Sono dotati di uscita fumi circolare, in modo da consentire l'utilizzo di canne fumarie prefabbricate in acciaio inox.
Camini rustici
I camini rustici sono aperti e caratterizzati da specifiche lavorazioni del rivestimento, in marmo, pietra o legno. Vengono infatti effettuate particolari procedure sui rivestimenti per la creazione di superfici irregolari che donano un aspetto rustico. Sono ideali per le case di campagna, le taverne e ogni altro luogo dove ritrovare il piacere della tradizione. La pulizia delle canna fumaria deve essere effettuata all'inizio di ogni stagione per evitare possibili incendi, l'esterno del caminetto può essere rivestito con motivi floreali o con appositi oggetti. I caminetti prefabbricati a focolare aperto assicurano, insieme al piacere del fuoco, anche una integrazione al riscaldamento domestico, ottenuta sia per irraggiamento attraverso il focolare, sia tramite distribuzione di aria calda.
Rivestimenti camini
I rivestimenti adeguano il camino all'ambiente circostante, i camini rustici possono essere rivestiti con vari materiali, pietra, pietra ollare, marmo, legno e sono particolarmente adatti per arredare la taverna, se ne trovano di frontali completi di panca e mobiletto. I camini classici hanno un rivestimento che si adatta ad ogni tipo di ambiente, anche moderno e sono adatti soprattutto per il soggiorno.
Alcune idee per rivestire con gusto: pietra di Bretignac, zoccolo in pietra di Chazell e mattoncini refrattari fatti a mano; pietra di Mauzenes, mattoncini refrattari rosa fatti a mano con travi in rovere, oppure pietra di Mauzenes, mattoncini refrattari salmone anticati completo di travi e scaffali in rovere; marmo di Bretignac, mattoncini sabbiati e fatti a mano, trave in rovere massiccio; granito rosso Funil e mattoncini rosa fatti a mano.
Alcuni consigli utili per mantenere l'efficienza del caminetto: Al primo utilizzo quelli a gas debbono restare accesi per almeno 4 ore continuative. Pulire il vetro dopo le prime 4 ore di funzionamento, ripulire il camino all'inizio di ogni stagione e controllarne la funzionalità una volta all'anno. La maggior parte dei camini o stufe a legna sono essenzialmente decorativi anche se ce ne sono di alcuni modelli che oltre ad essere decorativi sono anche funzionali. Per migliorare l'efficienza del camino, se si tratta di un modello a focolare aperto, basta inserire all'interno un monoblocco dotato di chiusura ermetica.
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Il comfort termico dipende da:
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Parametri fisici: temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità relativa, velocità dell’aria, pressione atmosferica;
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Parametri esterni: attività svolta che influenza il metabolismo, abbigliamento;
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Fattori organici: età, sesso, caratteristiche fisiche individuali;
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Fattori psicologici e culturali.
Inoltre in base alle condizioni sociali e ambientali si possono trovare diversi gradi di accettazione di situazioni non confortevoli. Infatti trovandosi in una prolungata situazione di disagio si possono ritenere "normali" anche situazioni ambientali che in contesti diversi sarebbero giudicate di malessere. In una civiltà evoluta come la nostra si richiede invece un elevato grado di confort. Nel contesto dei paesi economicamente più sviluppati non sarebbe realistico perseguire un risparmio energetico riducendo le prestazioni ambientali degli edifici. Il sacrificio energetico, cioè la rinuncia all’utilizzo di alcune comodità e al benessere può essere solo una consapevole scelta personale e non può venire da un’imposizione progettuale.
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Oltre a ciò che è stato detto in precedenza...
L’art. 201 c.p.c. prevede che:
" Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche"
In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.
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Venerdì 10 Settembre 2010
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Norme Tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
Il DPR n. 138 del 1998 afferma che "l'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale" (art.3). I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C.
1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. 3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. 4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.
Per quanto riguarda i criteri per i gruppi R (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di computo.
La superficie catastale è data dalla somma:
- della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 25 per cento qualora non comunicanti;
- della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
- della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1. Read more
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La corretta illuminazione degli ambienti è legata alla disposizione dei mobili: è quindi necessario, quando si studia un tracciato elettrico, avere bene in mente come sarà l'arredamento. Per ottenere un'illuminazione razionale sono necessari: un giusto dosaggio di luce diretta, di luce indiretta e di luce diffusa; l'uso appropriato degli apparecchi illuminanti (a sospensione, a parete, a piede); la scelta di lampade efficienti; la giusta potenza delle lampade; l'opportuna .colorazione degli ambienti.
Illuminazione diretta. È indispensabile dove si richiede concentrazione di luce, come per esempio sul tavolo da pranzo, sullo scrittoio, sul tavolo da lavoro e nell'angolo lettura.
Luce indiretta. È indicata per l'illuminazione generale dei locali: la sorgente luminosa è nascosta alla vista e l'illuminazione è ottenuta per riflessione su superfici chiare. Dovrà essere integrata con apparecchi a luce diretta o diffusa che concentrino la luce nei punti necessari.
Illuminazione diffusa. Si ottiene con lampade da tavolo o da terra capaci di creare una certa atmosfera. Le lampade a soffitto, a parete o a piede possono essere indifferentemente studiate per produrre luce diretta, indiretta o diffusa. Per ottenere una buona illuminazione non basta scegliere la lampada appropriata, ma occorre individuare l'esemplare più idoneo alle proprie esigenze.
Esempio
Esistono lampade da parete (appliques) che producono una luce diffusa; altre, sempre di questa categoria, che forniscono un fascio di luce diretta. Se quindi dobbiamo illuminare l'angolo lettura, sceglieremo, tra le appliques, quella in grado di darci una efficace luce diretta. È importante, quando si fa una scelta, non basarsi soltanto su valutazioni estetiche, ma prima di tutto si deve tener conto che una lampada è un apparecchio per fornire una perfetta illuminazione, quindi deve essere adatta allo scopo per cui è destinata: concentrare o diffondere luce e non dar luogo a fenomeni di abbagliamento. Inoltre le sue caratteristiche di consumo dovranno rispondere a criteri di economia. La produzione è cosi vasta che non è difficile trovare una lampada che oltre a piacerei riassuma tutte le qualità necessarie al nostro caso. Per ottenere una buona resa della lampada scelta è necessario che sia completata con lampadine adatte. Esistono alcuni tipi di lampadine, di importazione danese, che producono una luce rosata, morbida, suggestiva. Hanno un prezzo superiore alle normali lampadine, ma oltre a durare molto a lungo, consumano meno energia grazie al grado molto inferiore di calore che producono. Questo tipo di lampadina è adatto a un'illuminazione diffusa. Anche la colorazione degli ambienti concorre al miglioramento dell'illuminazione. Le tinte chiare alle pareti procurano un migliore coefficiente di riflessione, le pareti lucide più di quelle opache. Rivestimenti in legno scuro e tappezzerie in tessuto o in paglia aiutano a creare un'atmosfera intima e accogliente, ma anche a smorzare la potenza delle lampade. Vediamo, locale per locale, l'illuminazione dei diversi ambienti della casa.
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L'illuminazione in cucina
Illuminare bene la cucina vuol dire facilitare l'utente, voi, durante la fase di preparazione dei cibi. Oltre alla fonte principale di luce (una plafoniera collocata a soffitto, se il locale è piccolo, o un lume a sospensione se non lo è), è necessario distribuire altri punti luce, per esempio sopra il piano di cottura per eliminare le zone d'ombra che si creano tra i fornelli e chi sta cucinando. Generalmente la lampada è prevista nel bordo della cappa che sovrasta il piano di cottura, ma in ogni caso, quasi tutti i mobili per cucina possono essere attrezzati con piccoli impianti di illuminazione. Per poter avere una buona visibilità anche all'interno dei recipienti, bisognerà installare lampade con una potenza di almeno 60 watts. L'interruttore va messo in alto perché gli spruzzi delle cotture non lo raggiungano.
Quando il locale non solo è abbastanza grande, ma è di forma irregolare o a « elle », non basterà una sola fonte di luce a soffitto per garantire una funzionale illuminazione generale. Intanto, se esiste una zona-pranzo, ci sarà una conveniente luce diretta sul tavolo (ottenuta magari con una lampada a saliscendi in modo che l'altezza venga regolata a piacere). Sul tavolo o sul «bancone », utilizzato come tavolo per la colazione, si può anche creare un tratto di soffitto luminoso ribassato; un'altra buona soluzione è installare un binario al centro del soffitto, che ne segua l'andamento per tutta la sua lunghezza, su cui fissare qualche spot che indirizzi la luce nei punti voluti.
L'illuminazione camera da letto
Una buona illuminazione generale è indispensabile e la si può ottenere con una plafoniera piatta applicata a soffitto (luce diffusa) o con appliques sistemate lungo le pareti. Per leggere o lavorare a letto, occorre un lume a faretto, posato sul ripiano del tavolino o meglio fissato a parete o applicato, con morsetto, al piano: queste soluzioni sono indicate soprattutto nelle camere dei ragazzi (si eviterà cosi che il lume cada a terra). Il lume a faretto convoglia il fascio di luce in una direzione precisa e lascia il resto del locale in ombra, cosa indispensabile quando la stanza è «doppia ».
Quando in camera da letto. è stato ricavato l'angolo-toeletta, questo deve essere illuminato in modo che specchiandosi non si rimanga abbagliati dalla luce. Il problema può essere risolto mettendo la fonte d'illuminazione di fianco o sopra lo specchio, usando lampade smerigliate o opaline, oppure collocando la luce dietro la lastra e facendola diffondere attraverso i margini dello specchio preparati in modo da essere antiabbaglianti e rifrangenti come il resto della superficie. Quando c'è spazio al di fuori della stanza da letto, è meglio che l'armadio non stia in questo locale: sia che l'armadio si trovi nel corridoio notte, sia nella stanza da letto, il problema è sempre lo stesso: che i capi di vestiario siano ben visibili ad apertura delle ante. L'illuminazione generale dell'ambiente non è mai sufficiente perché sia le ante semiaperte sia la persona proiettano ombra nell'interno. Per questa ragione sono utili le luci nel mobile, magari incassate nello spessore del cielino dell'armadio per non creare intralci quando si ripongono o si estraggono i capi d'abbigliamento.
L'illuminazione del soggiorno
È nel soggiorno che la famiglia si ritrova a conversare, leggere, ricevere gli amici o a « vedere la televisione » e, quando la cucina è piccola e non esiste un tinello, è qui che si consumano i pasti. Quando l'ambiente non supera i 20 mq, può accogliere due sole zone che molto spesso sono l'angolo pranzo e l'angolo conversazione. Perché l'atmosfera intorno al tavolo da pranzo sia calda e intima, l'illuminazione deve essere concentrata e intensa; lo spazio intorno al tavolo deve essere sgombro per permettere una certa libertà di movimento. Ne deriva che l'apparecchio indicato per soddisfare le due condizioni è quello a soffitto con luce diretta. Poiché in un locale che accoglie due zone distinte (pranzo e conversazione) il tavolo va sistemato decentrato, il lume che scende da soffitto deve coincidere con un punto luce che non si trova al centro del locale. Se si abita una casa provvisoria o non si vogliono fare spese supplementari e il punto luce è al centro dell'ambiente, dovremo fare in modo di fissare il filo al di sopra del tavolo con un piccolo gancio a soffitto che qualsiasi elettricista sarà in grado di applicare. Naturalmente il lume non dovrà essere troppo pesante per non strappare il gancio. Tra i lumi moderni ve ne sono molti in materiale sintetico, in carta di riso, in tessuto trattenuto da un leggero scheletro in metallo o in materiale plastico. Una lampada ideale per illuminare il tavolo da pranzo è quella a cono aperto o a semisfera. Se il cono è troppo dilatato, è facile che la luce disturbi la vista di chi siede a tavola: in questo caso si dovrà usare una lampadina argentata o lattiginosa. L'inconveniente è superato se si usa una lampada a doppia riflessione, cioè alla semisfera superiore se ne oppone una seconda che nasconde la lampadina.
Nei locali in cui il tavolo da pranzo non occupa una sede ben definita (tavoli pieghevoli o usati nelle altre ore per un altro scopo) si può ricorrere a un lume a piede o a una lampada a braccio che sporge dalla parete. La zona conversazione del soggiorno va illuminata con luce diffusa, cioè saranno preferite lampade da tavolo o da terra sistemate ai lati del divano o sulla diagonale rispetto all'angolo conversazione. I lumi da terra e quelli da tavolo possono avere altezze diverse e ingombri diversi: dipende anche dalla zona a cui sono destinati. Certe lampade a stelo fili forme con piccolo riflettore orientabile stanno bene se sono slanciate, alte 180-200 cm da terra: dato il loro ridottissimo ingombro, sono da sistemare dove manca spazio. Altre lampade, quasi sculture luminose, hanno bisogno di più « libertà » perché il loro volume è maggiore: questo tipo di lume raggiunge il metro, il metro e venti di altezza. Le lampade da tavolo per la zona conversazione possono essere molto basse, corpi luminosi che si adagiano sui ripiani, o possono avere una base e un cappello come i classici abat-jour: in questo caso, stando seduti sui divani, non si dovrà vedere il portalampada, quindi il lume avrà l'altezza proporzionata a quella del ripiano su cui è posata. Diciamo che i lumi da tavolo tipo abat-jour potranno misurare da 40 a 70 cm secondo l'altezza del piano su cui sono posati. Il lume da soffitto diventa superfluo in soggiorno quando la cucina è abbastanza grande da poterci organizzare l'angolo pranzo: nel soggiorno. Chi preferisse ottenere anche un'illuminazione generale, può scegliere quella riflessa, sistemando tubi fluorescenti in scanalature che definiscono un tratto di soffitto ribassato (dove potrebbero, invece, essere incassati tanti piccoli oblò luminosi). L'illuminazione delle varie zone del soggiorno può anche essere ottenuta con un complesso di piccoli riflettori scorrevoli su un apposito binario a soffitto che indirizzino la luce nei punti voluti. Va anche ricordata l'illuminazione di quadri o di oggetti d'arte. Per i primi sono indicati i piccoli riflettori da parete che mandano la luce in un punto preciso ( luce diretta ); per gli oggetti andrà bene la luce diffusa quando la loro sistemazione è in nicchia o in contenitori con antine di vetro. Il cielino della nicchia o del mobiletto sarà in vetro opalino che scherma lampade fluorescenti. Se gli oggetti sono posati su una mensola o sui ripiani della libreria, andranno bene piccoli spot agganciati ai ripiani. rimarrà abbastanza spazio per una zona studio, lettura o relax. Sullo scrittoio vi sarà un lume da tavolo a luce diretta che illumini bene il piano, mentre nell'angolo lettura andrà bene una lampada a luce diretta del tipo da terra. Per i tavoli da lavoro o da disegno, i lumi migliori sono quelli a snodo con morsetto per ancoraggio al ripiano del tavolo.
L'illuminazione del bagno
Quando il bagno, è « normale », senza separazione in zone, due fonti di luce possono bastare: una centrale e una a parete. Non è detto che l'illuminazione generale dell'ambiente debba essere fornita da una luce da soffitto: potrebbero andar bene anche una o due appliques, a luce diffusa ma intensa. Attenzione: se una lampada, data la sua posizione, può essere raggiunta da spruzzi d'acqua, bisogna che sia molto ben isolata (del tipo da esterno, per esempio) per ragioni di sicurezza. Se il lavabo è inserito in un ripiano che fa anche da toeletta, bisogna che lo specchio a parete sia ben illuminato con lampadine sistemate dietro al perimetro dello specchio, o anche in vista, ai lati, purché siano lampadine antiabbaglianti. La fonte luminosa, quando ci si specchia, deve sempre provenire dal davanti, meglio dai lati, piuttosto che dall'alto (si creerebbero ombre fastidiose). Anche in cucina, al posto dell'unica lampada centrale, vanno installate luci particolari nei vari punti di attività che sono: preparare i cibi, cucinare, consumare i pasti quando le dimensioni dell'ambiente lo consentono. In quest’ultimo caso è necessario un lume da soffitto con sali scendi, che possa essere abbassato sul piano del tavolo o alzato quando si richiede un'illuminazione generale dell'ambiente. Altra soluzione è un tratto di soffitto ribassato con faretti incassati o, ancora, un binario elettrificato con spot che indirizzano la luce nel punto voluto. Per illuminare da vicino le varie zone di lavoro, possono essere usati i soliti piccoli faretti con supporto in materiale plastico o in metallo.
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Cos'è una Ristrutturazione
Sostanzialmente, le ristrutturazioni non sono né lavori di manutenzione ordinaria, né di manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.
Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione integrale ("con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" - art. 3 d) del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002) o, comunque, le opere che portano alla realizzazione di un immobile in tutto o in parte differente dall'originale.
I passaggi e le procedure, di questa attività variano in base alle esigenze dell'utente e in base ai lavori che vuole svolgere. In altre parole, in base ai lavori che si vorrebbero fare ( per esempio: spostamento delle utenze, ampliamento di spazi abitativi, rifacimento di elementi esterni (balconi), sei in una zona storica o con vincolo paesistico?, ecc... ) bisognerà attivare diverse procedure quali per esempio:
N.B. : Le pratiche da attivare e le richieste per i vari permessi variano da regione a regione ( e da provincia a provincia) quindi ogni "lavoro" è diverso in base al luogo di appartenenza.
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Il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nella versione coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge 448/2001, dalla Legge 166/2002, dal D.L. 301/2002, dal D.L. 269/2003, dalla Legge 311/2004 e dalla Legge 246/2005.