Certificato di agibilità

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L’Ufficio Agibilità disciplina il rilascio dei certificati di Agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" del 6 giugno 2001 entrato in vigore il 30 giugno 2003. Affinché gli edifici possano essere utilizzati è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori (artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01) seguendo la modulistica prevista. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo, Ufficio Verifiche e Controlli Agibilità.

I certificati di Agibilità, oggetto di verifica, sono individuati mediante procedura informatica di sorteggio a campione, con una percentuale del 50% dei certificati rilasciati nel mese precedente. Tale procedura di verifica si conclude con un provvedimento di:

  • conferma del Certificato di Agibilità;
  • sospensione del Certificato di Agibilità;
  • revoca del Certificato di Agibilità.

Specifiche per la procedura

Il certificato di Agibilità (ex Abitabilità) è rilasciato per l’intero immobile e non per le singole porzioni immobiliari relativamente a quanto autorizzato nella licenza / concessione / permesso di costruire e sulle successive varianti alla licenza / concessione / permesso di costruire e comunque per l’intero edificio. Le richieste presentate incomplete della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia, del pagamento dei diritti di istruttoria e dei diritti tecnici non potranno formare oggetto di istruttoria da parte di questo Ufficio e saranno archiviate.

Decorsi 60 giorni, il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza del privato intesa all’ottenimento del Certificato di Agibilità assume significato di assenso solamente quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della Legge 241/90 modificata dalla Legge 15/2005 e Legge 80/2005 e dall’art. 25 comma 4 del D.P.R. 380/01) .

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/90 e dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 le richieste di agibilità per le quali il silenzio dell’Amministrazione ha assunto significato di assenso, verranno sottoposte al controllo igienico sanitario e tecnico urbanistico. Per le costruzioni edificate prima del 1934 non oggetto degli interventi di cui all’art. 24,comma 2, lettere b) e c) e degli interventi previsti dall’art. 22 (denuncia di Inizio Attività) del D.P.R. n. 380/01, non è necessario né richiedere, né rilasciare il Certificato di Agibilità perché ultimate prima dell’entrata in vigore del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 che fa obbligo di richiederla.

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