Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.)

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Cos'è un PSS? A cosa serve?

Il PSS è il piano sostitutivo di sicurezza, richiesto dal "Codice degli Appalti" (D.Lgs. 163/2006), art. 131, in tutti i cantieri per i quali non sia stato nominato il coordinatore. I contenuti del PSS sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 222/2003. Il piano deve essere presentato dall'appaltatore. Tale piano si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto.


Chi e quando deve redigerlo?

Viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel caso non si applichi il disposto di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08. Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.). Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 3.1.1). Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Il PSS contiene il POS dell’appaltatore.

Riferimenti normativi:

Allegato XV D.Lgs. 81/08 --- Art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. (Merloni ter).

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