Incendio (approfondimento)

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  Principali termini per definire un incendio:

In generale, per comportamento al fuoco si intende quell’insieme di trasformazioni fisico-chimiche conseguenti all’esposizione, di un materiale o di un sistema costruttivo, all’azione del fuoco.

All’interno di questa “generica” definizione, la normativa italiana attualmente in vigore introduce e distingue due fondamentali concetti:

  • la reazione al fuoco;
  • la resistenza al fuoco.

Reazione al fuoco e resistenza al fuoco sono due aspetti del comportamento al fuoco dei materiali o delle strutture tra loro molto diversi. Pur tenendo conto che nel campo delle pareti in POROTON® ciò che più interessa è sicuramente la resistenza al fuoco, si ritiene opportuno riportare una definizione precisa di questi concetti e delle procedure richieste dalle norme per la loro determinazione.


 Reazioni al fuoco

La “reazione al fuoco” di un materiale è definita dal D.M. 30/11/1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” come:
“... il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto”.

Il D.M. 26/6/1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” stabilisce che i materiali debbano essere classificati assegnandoli alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 non sono combustibili, quelli di classe 1 sono difficilmente combustibili, ecc.. Lo stesso decreto definisce le modalità di prova, certificazione e omologazione da seguire. La classe di reazione al fuoco fornisce quindi un giudizio sulla attitudine del materiale a contribuire o meno al carico di incendio.

Il D.M. 14/1/1985 “Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984” attribuisce (art. 1) ai materiali di seguito elencati classe di reazione 0:

  • materiali da costruzione, compatti od espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio ed altri) privi di leganti organici;
  • materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di leganti organici;
  • materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

Tutti questi materiali sono considerati incombustibili senza essere sottoposti a prova e per essi non viene rilasciato alcun atto di omologazione.

 


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