Sicurezza dei ponteggi ( art. 30 del D.P.R. 7 , n. 164)

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Ponteggi ( art. 30 del D.P.R. 7 , n. 164)

I ponteggi edili si dividono essenzialmente in cinque categorie, per i diversi impieghi in funzione sia dei costi che del tipo di lavoro da svolgere.

Categorie ponteggi edili
Tutte le  Aziende che producono e commercializzano i  ponteggi sono in possesso di una Autorizzazione Ministeriale. Detta autorizzazione è molto importante perché certifica che tutte le parti del ponteggio, e i materiali che lo costituiscono, sono stati progettati, valutati e certificati secondo le indicazioni Ministeriali.  Infatti, una volta progettato il ponteggio, esso verrà valutato dalla commissione Ministeriale e, solo se idoneo, verrà rilasciata l’autorizzazione alla commercializzazione di quel prodotto.
Spesso, guardando diversi ponteggi, sembra che tutti siano uguali tra di loro. Non è così … i ponteggi sembrano simili tra loro, ma sono tutti diversi e sono proprio i “piccoli” particolari a far sì che un determinato ponteggio sia stabile e sicuro il proprio in quella situazione.

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