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Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)

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Cos’è la Denuncia di Inizio Attività

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti, complementare alla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), di recente introduzione.

Tale pratica è l'evoluzione della legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]".

Procedura semplificata per realizzare lavori edili che rientrano nelle categorie: Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo. Serve l'assistenza di un professionista abilitato. I lavori possono iniziare 20 giorni dopo la presentazione della domanda. Prima dell'inizio dei lavori (se necessario) occorre ottemperare a tutto ciò che riguarda: calcoli strutturali, prevenzioni incendio, sicurezza sui cantieri, contenimento energetico, sicurezza impianti.


 

Il Testo Unico dell'Edilizia (art.22e 23 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono eseguire lavori non inclusi tra quelli soggetti ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

Gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire:

A-  ristrutturazione che porti a un edificio diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, mutamenti di volume, sagoma, prospetti o, limitatamente ai centri storici, della destinazione d’uso;
B- nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi;
C- nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In questi casi la sostituzione della Dia con la Scia non è automatica, ma si deve continuare ad usare la vecchia procedura. Valgono le stesse considerazioni per le leggi regionali che, prima dell’entrata in vigore della manovra, hanno deciso il ricorso alla Dia in alternativa al permesso di costruire per alcuni interventi.

Altro aspetto molto importante che caratterizza la D.I.A. è quello legato alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull'attività edilizia che si svolge sul proprio territorio.

 

 

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Normativa sul rumore (approfondimento)

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  Le immissioni di rumore nelle abitazioni: la nuova legge modifica la "normale tollerabilità" dell'art 844 del codice civile

 Fonte: "Il Giornale dell' Ingegnere" 15 Giugno 2009


Da trent'anni nelle vertenze giudiziarie per immissioni di rumore nelle abitazioni i  Giudici hanno applicato come “normale tollerabilità” dell'art. 844 del codice civile il limite massimo di 3dB oltre il rumore di fondo. Le misurazioni del CTU del rumore disturbante e del rumore di fondo ( in assenza del rumore disturbante) sono state di livello sonoro istantaneo , senza applicare alcun limite assoluto,  minimo alla validità del limite dei 3 dB e per qualsiasi tipo di sorgente del rumore lamentato.

La nuova legge n. 13 del 27 Febbraio 2009 (in vigore dal 1° Marzo) modifica il limite della "normale tollerabilità" e rinvia alle "disposizioni di legge e di regolamento vigenti” che sono principalmente la

Legge  sull'inquinamento acustico n.447/95 ed il D.P.C.M. 14/11/97 “ determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Questo decreto all’art.4 stabilisce i limiti del rumore immesso nelle abitazioni come differenza massima tra il rumore disturbante(ambientale) ed, il rumore senza disturbo (residuo) soltanto per le attività “produttive, commerciali e professionali” che sono gran parte dei casi di vertenza giudiziaria ai quali, quindi, questo criterio differenziale dovrebbe applicarsi.  Ma il condizionale è d’obbligo perché è ancora presto per conoscere le decisioni dei Magistrati.

Finora  i limiti fissati da questo decreto non sono stati applicati nelle cause civili, perché erano considerati di natura amministrativa o pubblicistica nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, cioè Comune e A.R.P.A. . Invece nella vertenza giudiziaria tra privati, di natura privatistica, si applica il limite della tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c di non più di 3dB oltre il rumore di fondo.

Anche se alcuni Giudici e alcuni CTU hanno applicato i limiti del decreto anche alle cause civili. In generale nelle nuove cause per il rumore di attività produttive, commerciali o professionali, i limiti massimi (che-sono i limiti del citato art. 4 del decreto) sono più permissivi del precedente limite 3dB sul fondo per due motivi:

1- Al di sotto di determinati limiti espressi in "livello equivalente Leq" (cioè livello medio),a finestra chiusa di notte 25 dBA e di giorno 35 dBA "ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile” (anche se gli specialisti in acustica sanno che questo non è vero). Quindi rumori di 23 o 24 dBA, a finestra chiusa di notte, sono giudicati tollerabili sempre. Saranno giudicati tollerabili anche rumori con livello sonoro istantaneo maggiore di 25 dBA purché con livellò equivalente Leq, cioè con livello medio, minore di 25 dBA.

2 - La differenza tra  rumore disturbante e rumore misurato in assenza del disturbo ha il nuovo limite massimo di notte 3 dB che è numericamente uguale al precedente limite. Ma il nuovo limite 3 dB è più permissivo del precedente 3 dB a causa della differente metodologia fonometrica.  Infatti le nuove misurazioni sono in "livello equivalente" Leq, cioè in livello mèdio che diminuisce la differenza tra rumore disturbante e rumore senza disturbo; quindi il disturbo viene sottovalutato e il criterio risulta permissivo.

Invece le precedenti misurazioni di livello sonoro istantaneo riproducevano più fedelmente il fenomeno sonoro e quindi valutavano pienamente il disturbo: perciò il criterio risultava meno permissivo. I nuovi limiti più permissivi sono un vantaggio per coloro che generano rumore, come le aziende Industriali ed i locali pubblici con musica di notte.

Ma sono preoccupanti perché per i cittadini non c'è più la tutela giudiziaria che finora c’ è stata e perché potrebbe esservi minore richiesta di insonorizzazioni. Negli altri casi, di rumore prodotto da attività domestiche, come vociare, TV, calpestio, trascinamento di sedie o feste private, non essendo attività produttive commerciali o professionali, il suddetto limite dèl decreto non si applica.

Quindi appare logico che si applichi il vecchio limite della tollerabilità di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo. Ma questo significa che per le attività produttive, commerciali o professionali il limite massimo del rumore è maggiore cioè più permissivo, rispetto al rumore massimo per le attività domestiche.

Questa diversità di valutazione dello stesso rumore darà luogo a incongruenze:

- succederà che il rumore della moto-ventilante o del compressore della vicina ditta ha un certo limite, mentre il rumore dell'aspirapolvere o della lavatrice di un privato ha un limite più restrittivo

- altrettanto per il suono di un pianoforte: se suonato da un insegnante di musica ha un certo limite, ma se suonato per diletto avrà un limite più restrittivo

- anche per la musica di notte pub sottostante ad una camera da Ietto il limite è più permissivo, mentre per la musica dei ragazzi che suonano in cantina il limite è più restrittivo.

Le domande come queste sono tante, ma è ancora presto per conoscere le risposte dei Magistrati. La nuova legge stabilisce anche che occorrerà riferirsi alle disposizioni " che disciplinano specifiche sorgenti” .

Quindi la causa civile dovrà basarsi sul decreto attuativo della Legge n. 447/95 specifico al tipo di sorgente del rumore in esame e cioè per: - traffìco stradale, D.P.R. 30/03/04, n. 142; - ferrovie D.P.R.  8/11/98, n.459; - aerei  D.MA. 20/05/99; - impianti industriali a ciclo continuo sulle 24 ore, D.M.A. 11/12/96; - e, soprattutto, impianti condominiali: centrali termiche, autoclavi, ascensori, scarichi idraulici, ecc, D.P.C.M. 5/12/97.

Inoltre non è ancora chiaro se per “le disposizioni… di regolamento vigente” debbano intendersi oltre ai citati decreti, anche i regolamenti comunali Edilizio, d’Igiene e di Polizia Urbana e anche i regolamenti del Condominio e degli Inquilini. Quanto alla “priorità di un determinato uso” l’art.844 c.c. dispone che il Giudice può tenerne conto, mentre la nuova legge stabilisce che essa è fatta salva.

Questo dovrebbe porre termine alle controversie per le abitazioni sorte in vicinanza di fabbriche preesistenti. Una cosa 'è certa: la metodologia fonometrica per le nuove consulenze tecnico/legali è Descritta dal DMA 16/03/93. Coloro che hanno finora effettuato consulenze tecniche di Parte o d'Ufficio applicando il criterio della tollerabilità dei 3 dB sul fondo, senza preoccuparsi delle componenti tonali, delle componenti impulsive e della ridotta durata, dovranno studiarsi questo decreto e impratichirsi delle prescritte metodologie delle misurazioni e delle elaborazioni dei risultati mediante software specialistici.


-  Legge 27 Febbnio 2009, n.13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28/02/2009) La legge è in vigore dal 1° Marzo 2009. La parte della legge (più esattamente del decreto-legge) che riguarda le "immissioni acustiche" è costituita dal solo articolo seguènte:

ART. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

 

- Art. 844 codice civile "Immissioni"

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni deri-vanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

 

- D.P.C.M. 14/11/97  "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" Estratto dall’Art 4 Valori limite differenziali di immissione":

I valori limite differenziali di immissione . .. sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.... Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: ... Se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da: … attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

Direzione dei Lavori

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Figura professionale e Requisiti del Direttore dei Lavori

Sono necessari un diploma di media superiore a indirizzo edile o una laurea a indirizzo edile o architettonico piu una precedente esperienza nel ruolo. Sono inoltre necessari oltre a una comprovata conoscenza dei materiali e delle opere di costruzione, anche: autorevolezza, autonomia decisionale, capacita di analisi, capacita organizzative e gestionali, facilita nel trattare con le persone, capacita di calcolo, affidabilita.


Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare che le opere descritte nel capitolato di appalto/contratto vengano correttamente eseguite, conformemente allo stesso, da parte dell'impresa appaltatrice esecutrice delle opere. In particolare:

1. cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al capitolato/contratto/progetto.

2. ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base sia del controllo quantitativo e qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche, così come previsto dall’art. 3, comma 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta legge

3. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

4. emette ordini di servizio all'impresa nei casi in cui vi siano delle varianti in corso d'opera rispetto a quanto previsto dal capitolato/contratto.

5. effettua la verifica delle opere, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia al termine degli stessi, disponendo, attraverso gli ordini di servizio, l'eliminazione di eventuali vizi e difetti, nonché il rifacimento di opere  non conformi al capitolato/contratto.

Il Direttore dei lavori, quindi, assume le funzioni di un “ausiliario del committente” e ne assume la rappresentanza in ambito strettamente tecnico; egli vigila sulla buona esecuzione e sulla corrispondenza delle opere alle norme contrattuali e costituisce l’interlocutore esclusivo per l’appaltatore, relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Tale figura non è da confondere con il  "Direttore di cantiere" il quale controlla ed organizza le attivita svolte come dipendente dell'impresa di costruzioni. La figura del direttore dei lavori che invece è nominata dal committente e controlla che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato.

Attività complementari del Direttore dei Lavori:

1. Compilazione del modello di "Inizio Lavori"

2. Consegna presso l'ufficio del Comune della seguente documentazione:

  • modello di "Inizio Lavori"
  • Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
  • denuncia dei lavori delle opere in cemento armato, con il progetto ed il calcolo delle strutture
  • dichiarazione di conformità urbanistica a fine lavori e a seguito di D.I.A. / S.C.I.A.

 

3. Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all'Impresa per la corretta esecuzione dei lavori

4. Redazione dei "SAL", Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto

5. Verifica dell’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato

6. Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera

7. Predisposizione e consegna in Comune della documentazione necessaria per ottenere i permessi di variante.

8. Assistenza al collaudo delle opere.



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Permesso di Costruzione

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Informazioni e prescrizioni normative

Il contenuto dei seguenti articoli fà riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente, non tenendo ancora in considerazione gli aspetti legati alla S.C.I.A. poichè attualmente non completamente definiti e in vigore.

Competenza al rilascio del permesso di costruire

Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.



 

Caratteristiche del permesso di costruire

A-  Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

B- Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'art. 16.

C- Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

 Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

A-  Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

B- Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

C- In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

D- A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.


Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

A-  Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

B- Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241.

C- La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

 

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Preparazione del capitolato di appalto

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Che cos'è un Capitolato d'appalto

Un Capitolato d'appalto è l'insieme delle regole che disciplinano il rapporto che si forma tra Committente e Impresa ogni volta che devono essere eseguite delle opere.

Infatti, gli articoli dal 1655 al 1677 del codice civile disciplinano il capitolato di appalto tra il Committente e l’Impresa costruttrice.

Per essere completo la redazione del capitolato deve essere corredata di:

- Progetto esecutivo delle opere da realizzare
- Computo metrico dei lavori 
- Contratto di appalto
- Elenco dei prezzi unitari da applicare in caso ad eventuali lavori in variante rispetto al progetto originario
Il documento dovrà contenere e precisare gli oneri collaterali dei contraenti, da valutare in base alle caratteristiche del progetto.  

 

Le voci principali di un contratto di appalto

- Dati del Committente
- Denominazione sociale, partita IVA e sede della Ditta appaltatrice
- Descrizione sommaria delle opere da eseguire con richiamo agli elaborati tecnici di progetto esecutivi, agli estremi del permesso di costruire o Denuncia Inizio Attività - DIA ( o Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA); i dati del Direttore dei Lavori architettonici e di quelli relativi alle opere in cemento armato;
- Dichiarazione dell’appaltatore per presa visione dei luoghi dove eseguire i lavori.
- Dichiarazione dell’appaltatore di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera, oltre alla dichiarazione inerente la regolarità della sua attività e le capacità ed i mezzi per poter eseguire i lavori richiesti
- L’oggetto del contratto;
- L’importo dei lavori;
- Il divieto o meno di subappaltare i lavori;
- Invariabilità o meno dei prezzi;
- Accettazione dei materiali da utilizzare;
- Accettazione degli impianti presenti;
- La definizione delle misurazioni dei lavori e la valutazione dei lavori a misura;
- La possibilità o meno dei lavori in economia;
- L’importo e le modalità della cauzione;
- Inizio e consegna dei lavori con l’indicazione delle eventuali penali applicabili;
- Definizione di eventuali proroghe;
- Definizione delle modalità di collaudo:
- Modalità di pagamento;
- Definizione degli oneri e responsabilità dell’appaltatore;
- Trattenute di garanzia e garanzia sul lavoro;
- Varianti ai lavori;
- Obblighi dell’appaltatore in merito ad Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro;
- Modalità di risoluzione delle controversie ed indicazione del foro di competenza;
- Nomina dell’appaltatore di un suo rappresentante;
- Documentazione eventualmente da allegare anche al contratto di appalto;
- Dichiarazione dell’appaltatore inerente l'organico medio annuo e certificazione di regolarità contributiva ( DURC ) secondo la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 detta Legge Biagi e succ. modif. , da allegare all’inizio lavori e da presentare in Comune;

Necessità di un Capitolato

Lo Studio Bisson offre il servizio di consulenza per lo studio e redazione di capitolati d'appalto mirati alle specifiche esigenze del Committente, che vengono valutate dettagliatamente caso per caso.

 

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