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Pratiche Edilizie

Direzione dei Lavori

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Figura professionale e Requisiti del Direttore dei Lavori

Sono necessari un diploma di media superiore a indirizzo edile o una laurea a indirizzo edile o architettonico piu una precedente esperienza nel ruolo. Sono inoltre necessari oltre a una comprovata conoscenza dei materiali e delle opere di costruzione, anche: autorevolezza, autonomia decisionale, capacita di analisi, capacita organizzative e gestionali, facilita nel trattare con le persone, capacita di calcolo, affidabilita.


Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare che le opere descritte nel capitolato di appalto/contratto vengano correttamente eseguite, conformemente allo stesso, da parte dell'impresa appaltatrice esecutrice delle opere. In particolare:

1. cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al capitolato/contratto/progetto.

2. ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base sia del controllo quantitativo e qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche, così come previsto dall’art. 3, comma 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta legge

3. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

4. emette ordini di servizio all'impresa nei casi in cui vi siano delle varianti in corso d'opera rispetto a quanto previsto dal capitolato/contratto.

5. effettua la verifica delle opere, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia al termine degli stessi, disponendo, attraverso gli ordini di servizio, l'eliminazione di eventuali vizi e difetti, nonché il rifacimento di opere  non conformi al capitolato/contratto.

Il Direttore dei lavori, quindi, assume le funzioni di un “ausiliario del committente” e ne assume la rappresentanza in ambito strettamente tecnico; egli vigila sulla buona esecuzione e sulla corrispondenza delle opere alle norme contrattuali e costituisce l’interlocutore esclusivo per l’appaltatore, relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Tale figura non è da confondere con il  "Direttore di cantiere" il quale controlla ed organizza le attivita svolte come dipendente dell'impresa di costruzioni. La figura del direttore dei lavori che invece è nominata dal committente e controlla che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato.

Attività complementari del Direttore dei Lavori:

1. Compilazione del modello di "Inizio Lavori"

2. Consegna presso l'ufficio del Comune della seguente documentazione:

  • modello di "Inizio Lavori"
  • Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
  • denuncia dei lavori delle opere in cemento armato, con il progetto ed il calcolo delle strutture
  • dichiarazione di conformità urbanistica a fine lavori e a seguito di D.I.A. / S.C.I.A.

 

3. Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all'Impresa per la corretta esecuzione dei lavori

4. Redazione dei "SAL", Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto

5. Verifica dell’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato

6. Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera

7. Predisposizione e consegna in Comune della documentazione necessaria per ottenere i permessi di variante.

8. Assistenza al collaudo delle opere.



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Preventivi e Costi

 


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Contributo per il rilascio del permesso di costruire

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Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto del comma 5, dell'art. 2 L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

 

  1. all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
  2. alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  3. alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  4. ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dal penultimo e ultimo comma, dall'art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 
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SCIA, un vademecum per i progettisti

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SCIA, ovvero nuova procedura per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni senza mutamenti di volume e sagoma

La sostituzione da DIA  a SCIA  non è sempre automatica, ma deve sottostare alle seguenti condizioni:

Valutazioni preliminari
Come primo passo il progettista deve accertarsi che l’intervento non rientri nei casi di:

   - edilizia libera , come manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola, serre mobili;

  - interventi soggetti a comunicazione, come manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di aree ludiche e arredo di aree pertinenziali;

  - interventi soggetti a permesso di costruire, come nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.

 

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Come la SCIA si applica all'edilizia

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L'ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa, in risposta a quesiti avanzati dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lombardia, ha elaborato una nota nella quale rende noto il proprio parere sulla delicata, ed assai dibattuta in queste settimane, questione dell'applicabilità o meno della «Scia» (Segnalazione certificata di inizio attività) anche all'attività edilizia, ed in particolare agli interventi soggetti al regime della Dia, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

 

Come noto il comma 4-bis dell’art. 49 della recente L. 122/2010 ha sostituito integralmente l’articolo 19 della L. 241/1990, originariamente rubricato «Dichiarazione di inizio attività», con l’intento di perseguire l’ampiamente annunciato obiettivo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa dell’attività d’impresa. A tal fine il nuovo articolo 19 ha istituito una «Segnalazione certificata di inizio attività» (Scia) che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

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Manutenzione Ordinaria

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Gli interventi di manutenzione ordinaria sono : opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti (es: piano del colore).


Sono da considerarsi  opere di manutenzione ordinaria:   
A) FINITURE ESTERNE
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:
− ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
− pulitura delle facciate;
− riparazione e sostituzione di infissi, serramenti, portoni, cancelli, serrande e vetrine (o porte d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
− ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura stessa;
− riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;
− riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
− installazione di grate, limitatamente al vano finestra.
− applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;
− rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;
− riparazione delle recinzioni.
B) FINITURE INTERNE
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste:
− riparazione e rifacimento delle pavimentazioni;
− riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
− riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro.
C) OPERE MURARIE INTERNE
Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste:
− apertura e chiusura di vani porta, su muri non portanti all’interno della stessa unità immobiliare;
− piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all’interno della stessa unità immobiliare;
− spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.
D) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell’impianto.
E) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.
F) ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E AGRICOLI
Opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, purché tali interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.
− Opere di modesta entità per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni.
− Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l’installazione di apparecchiature all’aperto, di modesta entità, per il miglioramento di impianti esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.


 

Iter per l'esecuzione di Opere di Manutenzione Ordinaria

L’esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere stesse come di manutenzione ordinaria, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza.

Per i soli interventi di ripristino della tinteggiatura, di intonaci, di rivestimenti e di elementi architettonici e decorativi, che interessano parti dell’edificio visibili dagli spazi pubblici, deve essere data comunicazione scritta al Comune prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori.

Qualora opere di manutenzione ordinaria siano previste nell’ambito di altro tipo di intervento, esse seguono le procedure autorizzative dell’intervento principale cui si accompagnano.

 

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