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Pratiche Edilizie

D.I.A. Tardiva e D.I.A. in Sanatoria

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Questi due casi si presentano quando vengono iniziati i lavori prima di aver effettuato la regolare Denuncia di Inizio Attività o successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. In entrambi i casi, trattandosi di illecito urbanistico, la pubblica amministrazione ha recentemente promulgato delle leggi regionali (diverse nell'applicazione regione per regione, ma tutte con la stessa finalità) tendenti ad inasprire le sanzioni amministrative per cercare di contenere questo fenomeno diffusissimo soprattutto in passato.

Si possono configurare due casi di sanatoria di abuso edilizio:

Caso 1: Lavori iniziati o terminati e spontanea presentazione D.I.A

In questo caso il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori può presentare DIA in sanatoria se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.

In questo caso la Denuncia di Inizio Attività tardiva è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 €. ad un massimo di 10.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso.

In questa situazione, non è necessario sospendere i lavori di ristrutturazione se in corso di svolgimento.

 

Cosa succede se non viene presentata la D.I.A ?

Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

  1. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
  2. iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
  3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
  4. eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

 

Caso 2: Lavori iniziati o terminati e forzata presentazione D.I.A. (successivamente ad intervento Ispettorato Edilizio)

In questo caso il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500 €. ad un massimo di 15.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso.

Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ordina l’immediata sospensione dei lavori. L’at.to di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi.

La suddetta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori definitivi e/o di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei casi e secondo quanto previsto nella legge regionale.

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Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)

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Cos’è la Denuncia di Inizio Attività

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti, complementare alla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), di recente introduzione.

Tale pratica è l'evoluzione della legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]".

Procedura semplificata per realizzare lavori edili che rientrano nelle categorie: Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo. Serve l'assistenza di un professionista abilitato. I lavori possono iniziare 20 giorni dopo la presentazione della domanda. Prima dell'inizio dei lavori (se necessario) occorre ottemperare a tutto ciò che riguarda: calcoli strutturali, prevenzioni incendio, sicurezza sui cantieri, contenimento energetico, sicurezza impianti.


 

Il Testo Unico dell'Edilizia (art.22e 23 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono eseguire lavori non inclusi tra quelli soggetti ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

Gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire:

A-  ristrutturazione che porti a un edificio diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, mutamenti di volume, sagoma, prospetti o, limitatamente ai centri storici, della destinazione d’uso;
B- nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi;
C- nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In questi casi la sostituzione della Dia con la Scia non è automatica, ma si deve continuare ad usare la vecchia procedura. Valgono le stesse considerazioni per le leggi regionali che, prima dell’entrata in vigore della manovra, hanno deciso il ricorso alla Dia in alternativa al permesso di costruire per alcuni interventi.

Altro aspetto molto importante che caratterizza la D.I.A. è quello legato alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull'attività edilizia che si svolge sul proprio territorio.

 

 

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Permesso di Costruzione (approfondimento)

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Il Permesso di Costruire è il provvedimento amministrativo che il Comune rilascia al proprietario di un immobile, o a chi ne ha titolo, per la realizzazione di nuovi edifici oppure l'ampliamento o la trasformazione di edifici esistenti con la creazione di nuove volumetrie o superfici utili sia per l'uso abitativo che direzionale, produttivo, artigianale e commerciale.

L'articolo 10 del D.P.R. 380/01 spiega chiaramente che sono soggetti a Permesso di Costruire:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad ottenere un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumenti di unità immobiliari, di volumetrie, alterano la sagoma, oppure, per quanto riguarda gli immobili situati nelle zone omogenee A, comportino cambi di destinazione d'uso.

Gli interventi dovranno naturalmente essere conformi al Piano Regolatore Generale vigente, alle norme tecniche di atturazione, al regolamento edilizio e di  igiene, nonchè a tutta la normativa edilizia e urbanistica vigente al momento della richiesta.

Di particolare importanza è l'articolo 15 del dpr 380/01, che definisce quali sono i limiti entro i quali debbono essere iniziati e terminati i lavori. Il limite per l'inizio dei lavori non può superare un anno dal rilascio del permesso.  Invece, il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può andare oltre i tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il decorso dei termini fa di conseguenza decadere lo stesso permesso per la parte non eseguita, a meno che, prima della scadenza non sia richiesta una proroga.

Nella maggioranza dei casi la realizzazione di opere sottoposte a permesso di costruire comporta il pagamento di oneri di urbanizzazione al Comune


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Permesso di Costruzione

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Informazioni e prescrizioni normative

Il contenuto dei seguenti articoli fà riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente, non tenendo ancora in considerazione gli aspetti legati alla S.C.I.A. poichè attualmente non completamente definiti e in vigore.

Competenza al rilascio del permesso di costruire

Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.



 

Caratteristiche del permesso di costruire

A-  Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

B- Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'art. 16.

C- Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

 Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

A-  Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

B- Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

C- In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

D- A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.


Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

A-  Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

B- Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241.

C- La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

 

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Preparazione del capitolato di appalto

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Che cos'è un Capitolato d'appalto

Un Capitolato d'appalto è l'insieme delle regole che disciplinano il rapporto che si forma tra Committente e Impresa ogni volta che devono essere eseguite delle opere.

Infatti, gli articoli dal 1655 al 1677 del codice civile disciplinano il capitolato di appalto tra il Committente e l’Impresa costruttrice.

Per essere completo la redazione del capitolato deve essere corredata di:

- Progetto esecutivo delle opere da realizzare
- Computo metrico dei lavori 
- Contratto di appalto
- Elenco dei prezzi unitari da applicare in caso ad eventuali lavori in variante rispetto al progetto originario
Il documento dovrà contenere e precisare gli oneri collaterali dei contraenti, da valutare in base alle caratteristiche del progetto.  

 

Le voci principali di un contratto di appalto

- Dati del Committente
- Denominazione sociale, partita IVA e sede della Ditta appaltatrice
- Descrizione sommaria delle opere da eseguire con richiamo agli elaborati tecnici di progetto esecutivi, agli estremi del permesso di costruire o Denuncia Inizio Attività - DIA ( o Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA); i dati del Direttore dei Lavori architettonici e di quelli relativi alle opere in cemento armato;
- Dichiarazione dell’appaltatore per presa visione dei luoghi dove eseguire i lavori.
- Dichiarazione dell’appaltatore di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera, oltre alla dichiarazione inerente la regolarità della sua attività e le capacità ed i mezzi per poter eseguire i lavori richiesti
- L’oggetto del contratto;
- L’importo dei lavori;
- Il divieto o meno di subappaltare i lavori;
- Invariabilità o meno dei prezzi;
- Accettazione dei materiali da utilizzare;
- Accettazione degli impianti presenti;
- La definizione delle misurazioni dei lavori e la valutazione dei lavori a misura;
- La possibilità o meno dei lavori in economia;
- L’importo e le modalità della cauzione;
- Inizio e consegna dei lavori con l’indicazione delle eventuali penali applicabili;
- Definizione di eventuali proroghe;
- Definizione delle modalità di collaudo:
- Modalità di pagamento;
- Definizione degli oneri e responsabilità dell’appaltatore;
- Trattenute di garanzia e garanzia sul lavoro;
- Varianti ai lavori;
- Obblighi dell’appaltatore in merito ad Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro;
- Modalità di risoluzione delle controversie ed indicazione del foro di competenza;
- Nomina dell’appaltatore di un suo rappresentante;
- Documentazione eventualmente da allegare anche al contratto di appalto;
- Dichiarazione dell’appaltatore inerente l'organico medio annuo e certificazione di regolarità contributiva ( DURC ) secondo la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 detta Legge Biagi e succ. modif. , da allegare all’inizio lavori e da presentare in Comune;

Necessità di un Capitolato

Lo Studio Bisson offre il servizio di consulenza per lo studio e redazione di capitolati d'appalto mirati alle specifiche esigenze del Committente, che vengono valutate dettagliatamente caso per caso.

 

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