Studio Bisson

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Pratiche Edilizie

Allegati per la D.I.A.

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Alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) dovranno essere allegati:
  • una relazione che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e che contenga nella medesima asseverazione una descrizione dello stato dei luoghi e la dichiarazione circa la legittimità delle preesistenze;
  • n. 3 elaborati grafici contenenti: stralcio di P.R.G.- foglio catastale - P.P., rilievo del lotto con profili, piante prospetti e sezioni in scala 1:100 ante-inter-post operam;
  • dichiarazioni di conformità alle Leggi: 13/89 - 46/90 - 10/91 - smaltimento materiali di risulta;
  • atto d’obbligo richiesto dalle N.T.A.;
  • determinazione degli oneri concessori ove dovuti (da versare prima dell’inizio dei lavori);
  • pagamento dei diritti di segreteria e tassa istruttoria.

Al termine dei lavori, entro tre anni dall’inizio, il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato previa comunicazione di fine lavori. L’istruttoria dell’Ufficio avverrà entro 20 gg. sulla scorta della relazione asseverata e degli elaborati grafici presentati in ordine a:

  • vincoli;
  • edificabilità;
  • ammissibilità relativamente alle N.T.A.;
  • verifica calcolo oneri concessori.

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Casi Studio:
Link esterni:

Super D.I.A.

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Cos'è la super D.I.A.

Si può ricorrere alla super Dia per realizzare nuove costruzioni o ampliamenti ma solo quando esistono piani attuativi che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.  Le procedure veloci si possono estendere agli immobili soggetti a vincolo (archeologico, paesistico, monumentale, ecc.) quando l'ente interessato alla tutela rilascia il nulla osta ai lavori.  I lavori possono iniziare dal 21° giorno (entro un anno) dopo la presentazione della domanda. La validità è di tre anni dall'inizio dei lavori salvo chiedere proroga.  L'iter si conclude con la presentazione di una dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore di lavori.

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Certificato di Agibilità (approfondimento)

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Altri documenti da allegare alla domanda di agibilità sono:
  • Domanda in bollo e tre copie della stessa;
  • Perizia giurata del Direttore dei Lavori o del Tecnico Incaricato e tre copie della stessa;
  • Collaudo statico depositato al Genio Civile, alla Prefettura, allo Sportello Unico;
  • Dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici competenti con l’attestazione dell’avvenuta presentazione comprensiva di nominativo della via, dei numeri civici e delle planimetrie.
  • Certificazione di imbocco in fogna;
  • Bollettino di c/c dei diritti di istruttoria pari ad € 64,04 intestato alla Tesoreria del Comune come da modello fornito dall’Ufficio.
  • Bollettino di c/c dei diritti tecnici da calcolare (vedi punto 6) intestato alla Tesoreria del Comune, come da modello fornito dall’Ufficio (gli edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità dalla Ripartizione XV o dal Dipartimento VI (ex Ripartizione XV) o dal Dipartimento IX non devono pagare i diritti tecnici.
  • D.I.A. : Grafico/Relazione Tecnica/Comunicazione di inizio e fine lavori/Collaudo finale delle opere
  • Certificazioni ai sensi della Legge 46/90 (art. 107 comma 1 lett. a/b/c/d/e/f/g – art. 113 – art. 127 del DPR 380/2001) per l’impianto: elettrico / termico / idrico / sanitario / gas (2**) /sollevamento di persone o cose (ascensore-montacarichi-scale mobili e simili) / pannelli solari / impianti fotovoltaici / impianti elettronici in genere / climatizzazione/ antincendio.
  • Certificazione energetica (D.Lgs. 192/2005).
  • Iscrizione alla Camera di Commercio delle ditte esecutrici gli impianti ai sensi della Legge 46/90.
  • Dichiarazione Sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 D.P.R. 28/12//2000 n. 445 effettuata dal proprietario.
  1. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal tecnico, per autentica dei documenti presentati in copia.
  2. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per rispetto “Valutazione Previsionale del Clima Acustico”. (3***)
  3. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per il rilascio Nulla Osta “Impatto Acustico Ambientale” (3***).
  4. Libretto di esercizio degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme corredato delle eseguite verifiche periodiche (impianti in funzione);
  5. Conformità CE dichiarata dalla ditta installatrice dell’impianto; Collaudo effettuato a cura di uno degli organismi notificati degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme D.P.R. 162/99 e Direttiva Europea 95/16/CE (nuovi impianti).
  6. Copia della Comunicazione ai sensi del D.P.R. 162/99 al Dipartimento XII – V U.O. Ufficio Ascensori Montacarichi del Comune di Roma (nuovi impianti).
  7. Bollino blu delle caldaie per il riscaldamento autonomo e centralizzato (impianti in funzione).
  8. Fascicolo del Fabbricato validato così come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24/02/2004 art. 7.
  9. Copia della concessione/i in sanatoria e/o domanda di condono edilizio (Legge 47/85 e/o 724/94 e/o 326/03) per le richieste di Agibilità relative ad edifici interessati in parte da condono edilizio.
  10. Copia del parere dell’ARPA per i materiali di scavo e/o di demolizione, nella misura in cui la norma sia applicabile al caso specifico ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorsi nell’applicazione della norma.
  11. Copia della comunicazione trasmessa alla U.O.T. del Municipio competente, del nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui all’art.86, comma 10, lettera b e b/bis del D.Lgs. 276/03 e art. 20, comma 2 del D.Lgs.251/04 ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorsi nell’applicazione della norma.

(1*) Per opere iniziate prima del 23/10/2005 non è previsto il rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche ai sensi art. 62 del D.P.R. 380/2001.
Per opere iniziate dopo il 23/10/2005, che dovranno essere realizzate in conformità alla vigente normativa sismica, non è previsto il rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche ai sensi art. 62 del D.P.R. 380/2001. Pertanto ai sensi dell’art. 11 Legge Regionale n. 4/85 il certificato di collaudo deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa sismica ed al progetto depositato.

(2**) Per gli edifici scolastici costruiti in convenzione, la certificazione ai sensi della Legge 46/90, relativa agli impianti del gas, dovrà avere utenze separate per 1) il riscaldamento, cottura e produzione acqua calda sanitaria per l’abitazione del custode; 2) alimentazione gas per la cucina della scuola; 3) riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria per la scuola e la palestra.

(3***) Per i Permessi di Costruire rilasciati e le D.I.A. sia presentate a far data dal 01/04/2005 sia per gli edifici ricadenti in zone convenzionate è presupposto indispensabile, al fine della presentazione della domanda del certificato di agibilità, richiedere ed ottenere il Nulla Osta presso gli uffici competenti:

• Edificio costruito ai sensi della Legge 167/62 : Dipartimento IX – III Unità Organizzativa
• Edificio costruito in lottizzazione convenzionata: Dipartimento IX – VI Unità Organizzativa
• Edificio costruito nella zona del Consorzio Roma – Latina : Consorzio Roma – Latina
• Edificio costruito ai sensi della Legge 122/89 art. 9 comma 4: Dipartimento VII
• Edificio costruito ai sensi della Legge 122/89 art. 9 comma 1: Non occorre Nulla Osta
• Edificio costruito ai sensi dell’art. 2 Legge 179/92: Dipartimento VI
• Edificio costruito in Comparti Convenzionati ricadenti in “Zona O” Recupero Urbanistico

 

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Certificato di agibilità

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L’Ufficio Agibilità disciplina il rilascio dei certificati di Agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" del 6 giugno 2001 entrato in vigore il 30 giugno 2003. Affinché gli edifici possano essere utilizzati è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori (artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01) seguendo la modulistica prevista. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo, Ufficio Verifiche e Controlli Agibilità.

I certificati di Agibilità, oggetto di verifica, sono individuati mediante procedura informatica di sorteggio a campione, con una percentuale del 50% dei certificati rilasciati nel mese precedente. Tale procedura di verifica si conclude con un provvedimento di:

  • conferma del Certificato di Agibilità;
  • sospensione del Certificato di Agibilità;
  • revoca del Certificato di Agibilità.

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D.I.A. in Sanatoria

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La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria è una pratica amministrativa che bisogna redigere in caso di lavori effettuati in assenza di titolo abilitativo del proprio appartamento, negozio, ecc. Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) e depositata presso il Comune o Municipio di appartenenza.

 

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