Studio Bisson

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Pratiche Edilizie

Ristrutturazione edilizia

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Per "ristrutturazione edilizia" si intende quella serie di interventi  che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.

 

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Restauro e risanamento conservativo

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Con questo tipo di  interventi si entra nel campo del restauro, che nel mondo dell'architettura è un tema controverso, in cui architetti illustri e non dibattono da secoli. Il restauro è qui inteso dalla legge come restauro conservativo (come definito dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4), ovvero il restauro che mira non a conservare l'edificio così come ci è arrivato, ma a riportare l'edificio ad un preciso momento della sua epoca (lo stato normale) in cui esso si definisce "compiuto".
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Manutenzione Straordinaria

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Per interventi di  manutenzione straordinaria si intendono: le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio. Più precisamente, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare dei nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti.

Per Esempio:

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S.C.I.A.

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S.C.I.A. o D.I.A. o Permesso a Costruire ?

Alla luce delle recenti novità introdotte dalla normativa in merito alle pratiche edilizie da effettuare prima di iniziare l'esecuzione di opere edili, riguardanti nuove costruzioni o ristrutturazioni, è stato predisposto un prospetto riepilogativo in grado di fornire un primo orientamento all'utente che si accinge ad effettuare tali opere.

Il prospetto è scaricabile da quì

 

Avete necessità della predisposizione di una SCIA ?

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Preventivi e Costi



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Casi Studio:
Link esterni:

 

D.I.A. se non viene presentata

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Cosa succede se non viene presentata la D.I.A ?

Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

  • eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
  • iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
  • eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
  • eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

 

A chi, Dove e Come deve essere Presentata la D.I.A.?

Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, come detto, dopo 30 gg dalla data di presentazione (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico), e si possono effettuare le opere edilizie.


Quali documenti allegare alla D.I.A.?

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