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Come la SCIA si applica all'edilizia

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L'ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa, in risposta a quesiti avanzati dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lombardia, ha elaborato una nota nella quale rende noto il proprio parere sulla delicata, ed assai dibattuta in queste settimane, questione dell'applicabilità o meno della «Scia» (Segnalazione certificata di inizio attività) anche all'attività edilizia, ed in particolare agli interventi soggetti al regime della Dia, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

 

Come noto il comma 4-bis dell’art. 49 della recente L. 122/2010 ha sostituito integralmente l’articolo 19 della L. 241/1990, originariamente rubricato «Dichiarazione di inizio attività», con l’intento di perseguire l’ampiamente annunciato obiettivo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa dell’attività d’impresa. A tal fine il nuovo articolo 19 ha istituito una «Segnalazione certificata di inizio attività» (Scia) che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

Il Ministero sostiene nella nota in questione che la Scia trova applicazione anche all'attività edilizia, sulla base di motivazioni che i lettori più interessati potranno approfondire nel testo allegato. Chi scrive ritiene al contrario che la Scia non si possa applicare anche all'edilizia, parere ampiamente dettagliato in una Nota illustrativa pubblicata sul Bollettino 9/2010, e ritiene altresì che le motivazioni addotte dal Ministero a sostegno della tesi contraria siano inconsistenti e quanto meno contraddittorie.
Non si capisce infatti, solo per citare uno dei punti della nota ministeriale, come si possa sostenere che la Dia cessi di esistere, sostituita dalla Scia, ma che la stessa cosa non debba invece avvenire, come altresì sostenuto dal Ministero, per la Dia alternativa al permesso di costruire (art. 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Si fa inoltre notare che il Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato a supporto dei lavori parlamentari di conversione del D.L. 78/2010 ha evidenziato, contrariamente a quanto si legge nella nota, che «Poiché la norma prevede l'abrogazione della normativa statale difforme, andrebbe chiarito se ciò valga anche per le discipline speciali, quale quella relativa alla denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001». Chi lo desidera può consultare la pagine del dossier in questione in allegato alla notizia.

In conclusione, certezze sull'applicazione della Scia all'edilizia purtroppo non ce ne sono. L'unica certezza è che questa norma ha causato solo confusione, e che al momento ogni realtà locale adotta il comportamento che ritiene più opportuno (come si può ben evincere dalla ricca rassegna stampa dalla quale emergono il fronte del no, quello del sì, gli indecisi, e via dicendo), con buona pace della certezza del diritto e degli operatori.

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