Studio Bisson

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Allegati per la D.I.A.

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Alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) dovranno essere allegati:
  • una relazione che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e che contenga nella medesima asseverazione una descrizione dello stato dei luoghi e la dichiarazione circa la legittimità delle preesistenze;
  • n. 3 elaborati grafici contenenti: stralcio di P.R.G.- foglio catastale - P.P., rilievo del lotto con profili, piante prospetti e sezioni in scala 1:100 ante-inter-post operam;
  • dichiarazioni di conformità alle Leggi: 13/89 - 46/90 - 10/91 - smaltimento materiali di risulta;
  • atto d’obbligo richiesto dalle N.T.A.;
  • determinazione degli oneri concessori ove dovuti (da versare prima dell’inizio dei lavori);
  • pagamento dei diritti di segreteria e tassa istruttoria.

Al termine dei lavori, entro tre anni dall’inizio, il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato previa comunicazione di fine lavori. L’istruttoria dell’Ufficio avverrà entro 20 gg. sulla scorta della relazione asseverata e degli elaborati grafici presentati in ordine a:

  • vincoli;
  • edificabilità;
  • ammissibilità relativamente alle N.T.A.;
  • verifica calcolo oneri concessori.

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D.I.A. Tardiva e D.I.A. in Sanatoria

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Questi due casi si presentano quando vengono iniziati i lavori prima di aver effettuato la regolare Denuncia di Inizio Attività o successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. In entrambi i casi, trattandosi di illecito urbanistico, la pubblica amministrazione ha recentemente promulgato delle leggi regionali (diverse nell'applicazione regione per regione, ma tutte con la stessa finalità) tendenti ad inasprire le sanzioni amministrative per cercare di contenere questo fenomeno diffusissimo soprattutto in passato.

Si possono configurare due casi di sanatoria di abuso edilizio:

Caso 1: Lavori iniziati o terminati e spontanea presentazione D.I.A

In questo caso il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori può presentare DIA in sanatoria se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.

In questo caso la Denuncia di Inizio Attività tardiva è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 €. ad un massimo di 10.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso.

In questa situazione, non è necessario sospendere i lavori di ristrutturazione se in corso di svolgimento.

 

Cosa succede se non viene presentata la D.I.A ?

Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

  1. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
  2. iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
  3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
  4. eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

 

Caso 2: Lavori iniziati o terminati e forzata presentazione D.I.A. (successivamente ad intervento Ispettorato Edilizio)

In questo caso il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500 €. ad un massimo di 15.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso.

Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ordina l’immediata sospensione dei lavori. L’at.to di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi.

La suddetta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori definitivi e/o di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei casi e secondo quanto previsto nella legge regionale.

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Preventivi e Costi



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D.I.A. in Sanatoria

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La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria è una pratica amministrativa che bisogna redigere in caso di lavori effettuati in assenza di titolo abilitativo del proprio appartamento, negozio, ecc. Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) e depositata presso il Comune o Municipio di appartenenza.

 

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Super D.I.A.

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Cos'è la super D.I.A.

Si può ricorrere alla super Dia per realizzare nuove costruzioni o ampliamenti ma solo quando esistono piani attuativi che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.  Le procedure veloci si possono estendere agli immobili soggetti a vincolo (archeologico, paesistico, monumentale, ecc.) quando l'ente interessato alla tutela rilascia il nulla osta ai lavori.  I lavori possono iniziare dal 21° giorno (entro un anno) dopo la presentazione della domanda. La validità è di tre anni dall'inizio dei lavori salvo chiedere proroga.  L'iter si conclude con la presentazione di una dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore di lavori.

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Permesso di Costruzione (approfondimento)

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Il Permesso di Costruire è il provvedimento amministrativo che il Comune rilascia al proprietario di un immobile, o a chi ne ha titolo, per la realizzazione di nuovi edifici oppure l'ampliamento o la trasformazione di edifici esistenti con la creazione di nuove volumetrie o superfici utili sia per l'uso abitativo che direzionale, produttivo, artigianale e commerciale.

L'articolo 10 del D.P.R. 380/01 spiega chiaramente che sono soggetti a Permesso di Costruire:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad ottenere un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumenti di unità immobiliari, di volumetrie, alterano la sagoma, oppure, per quanto riguarda gli immobili situati nelle zone omogenee A, comportino cambi di destinazione d'uso.

Gli interventi dovranno naturalmente essere conformi al Piano Regolatore Generale vigente, alle norme tecniche di atturazione, al regolamento edilizio e di  igiene, nonchè a tutta la normativa edilizia e urbanistica vigente al momento della richiesta.

Di particolare importanza è l'articolo 15 del dpr 380/01, che definisce quali sono i limiti entro i quali debbono essere iniziati e terminati i lavori. Il limite per l'inizio dei lavori non può superare un anno dal rilascio del permesso.  Invece, il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può andare oltre i tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il decorso dei termini fa di conseguenza decadere lo stesso permesso per la parte non eseguita, a meno che, prima della scadenza non sia richiesta una proroga.

Nella maggioranza dei casi la realizzazione di opere sottoposte a permesso di costruire comporta il pagamento di oneri di urbanizzazione al Comune


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