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SCIA, un vademecum per i progettisti

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SCIA, ovvero nuova procedura per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni senza mutamenti di volume e sagoma

La sostituzione da DIA  a SCIA  non è sempre automatica, ma deve sottostare alle seguenti condizioni:

Valutazioni preliminari
Come primo passo il progettista deve accertarsi che l’intervento non rientri nei casi di:

   - edilizia libera , come manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola, serre mobili;

  - interventi soggetti a comunicazione, come manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di aree ludiche e arredo di aree pertinenziali;

  - interventi soggetti a permesso di costruire, come nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.

 

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Come la SCIA si applica all'edilizia

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L'ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa, in risposta a quesiti avanzati dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lombardia, ha elaborato una nota nella quale rende noto il proprio parere sulla delicata, ed assai dibattuta in queste settimane, questione dell'applicabilità o meno della «Scia» (Segnalazione certificata di inizio attività) anche all'attività edilizia, ed in particolare agli interventi soggetti al regime della Dia, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

 

Come noto il comma 4-bis dell’art. 49 della recente L. 122/2010 ha sostituito integralmente l’articolo 19 della L. 241/1990, originariamente rubricato «Dichiarazione di inizio attività», con l’intento di perseguire l’ampiamente annunciato obiettivo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa dell’attività d’impresa. A tal fine il nuovo articolo 19 ha istituito una «Segnalazione certificata di inizio attività» (Scia) che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

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Ristrutturazione edilizia

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Per "ristrutturazione edilizia" si intende quella serie di interventi  che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.

 

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Restauro e risanamento conservativo

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Con questo tipo di  interventi si entra nel campo del restauro, che nel mondo dell'architettura è un tema controverso, in cui architetti illustri e non dibattono da secoli. Il restauro è qui inteso dalla legge come restauro conservativo (come definito dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4), ovvero il restauro che mira non a conservare l'edificio così come ci è arrivato, ma a riportare l'edificio ad un preciso momento della sua epoca (lo stato normale) in cui esso si definisce "compiuto".
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D.I.A. se non viene presentata

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Cosa succede se non viene presentata la D.I.A ?

Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

  • eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
  • iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
  • eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
  • eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

 

A chi, Dove e Come deve essere Presentata la D.I.A.?

Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, come detto, dopo 30 gg dalla data di presentazione (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico), e si possono effettuare le opere edilizie.


Quali documenti allegare alla D.I.A.?

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