Respondabilità civile del medico

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La natura della respondabilità civile del medico

 

La responsabilità civile del medico ricorre quando siano lesi la vita o l’integrità psico-fisica di un soggetto. Il danneggiato può agire per ottenere l’integrale risarcimento dei danni sia nei confronti della parte, pubblica o privata, con la quale ha instaurato il rapporto giuridico sia nei confronti del medico - dipendente o convenzionato - che materialmente abbia determinato l’evento dannoso.

L’obbligazione del medico ad una determinata prestazione può derivare da un contratto d’opera intellettuale, da un contratto di lavoro subordinato oppure, ancora, può avere origine non contrattuale (situazione di urgenza; incarico conferito da una P.A. per pubblico interesse; rapporto in favore di un terzo beneficiario, come nel caso dei familiari che affidino la cura del proprio congiunto incapace di intendere e di volere alla cura di un medico di fiducia). In quest’ultima ipotesi rileva, anche ai fini del risarcimento, la lesione del diritto (assoluto e protetto costituzionalmente all’art. 32) al bene salute.

La violazione del diritto di credito da luogo alla responsabilità contrattuale, la violazione del diritto assoluto da origine alla responsabilità extracontrattuale.Chi ha subito un danno a causa di una condotta illecita del medico chirurgo, può agire per il risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale; la scelta di quale delle due azioni esercitare, quando concorrano entrambi i presupposti, è rimessa alla valutazione discrezionale.

In questa materia, anche se vi è un preesistente rapporto giuridico con il medico - per cui sia configurabile una prospettazione in termini di responsabilità contrattuale - sarà di regola compresente anche la responsabilità extracontrattuale, in quanto i diritti che possono essere pregiudicati sono quelli primari ed assoluti dell’individuo (vita ed integrità psicofisica) al rispetto dei quali chiunque è tenuto. Si cumulano, in tale sede, l’obbligazione giuridica assunta con il contratto e l’obbligazione generale che si ispira al principio del neminem laedere.La differenza pratica tra le due forme di responsabilità è notevole e si riflette, oltre che sui termini della prescrizione, sull’onere della prova.

In materia extracontrattuale, la regola è che l’attore abbia l’onere di provare il fatto illecito. Vale a dire, non solo l’evento dannoso ma anche la colpevolezza (dolo o colpa) nella condotta dell’autore del danno ed il relativo nesso causale.

Nella responsabilità contrattuale, invece, all’attore è sufficiente provare il preesistente rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto di credito ed è sul debitore convenuto in giudizio che ricade l’onere della prova di dimostrare - se vuole andare esente da responsabilità - che l’inadempimento dell’obbligazione sia dovuto a causa a lui non imputabile (1218 c.c.): vi è un’inversione dell’onere della prova.

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