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Accatastamento senza DIA o CIL

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Accatastamento in assenza di CIL o DIA dopo la ristrutturazione

Questo caso può verificarsi in occasione di una compravendita immobiliare. In particolare, dal 1° luglio 2010 sarà diritto del compratore pretendere dal venditore una dichiarazione di rispondenza dell'appartamento alla sua rappresenrtazione grafica catastale in conformità all'  .

Purtroppo può accadere che; nel caso in cui siano stati effettuati lavori di ristrutturazione, con ridistribuzione degli spazi interni, senza titolo abilitativo (C.I.L. o D.I.A.) non è più possibile effettuare una variazione catastale dell'immobile con il meccanismo della "miglior rappresentazione grafica".

Infatti, i tecnici dell'Agenzia del Territorio - Catasto, richiedono obbligatoriamente gli estremi del titolo abilitativo col quale sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione. In questo caso è pertanto obbligatorio effettuare prima una DIA in Sanatoria , con pagamento di sanzione, ed effettuare dopo la regolare Variazione catastale. Tutte le variazioni catastali devono essere effettuate con il software DOCFA.

 

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Articoli correlati: D.I.A. , Variazione catastale , DIA in Sanatoria 
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Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.)

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Cos'è la CIL?

La Comunicazione Inizio Lavori è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta a partire dal 22 maggio 2010 con la , uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.

Nasce, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]". Con una C.I.L. oggi si può ristrutturare il proprio appartamento, si possono effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile.

La C.I.L. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel che, all'art. 6 ne descrive il potere e i limiti.



Quali sono le opere soggette a C.I.L.?

La legge specifica che con la C.I.L. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

È pertanto richiesta la C.I.L. per opere di manutenzione straordinaria, (così come definiti dall'art.6 del ).

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.

 

Cosa succede se non si perpara il C.I.L.?

Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

1. eseguendo opere senza richiedere la C.I.L. per le quali sarebbe richiesta.

2. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe una C.I.L. o autorizzazione diversa dalla C.I.L. (esempio D.I.A. o Permesso di costruire)

3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella C.I.L..

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico).

Una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €.

Le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.


A chi si presenta la C.I.L. e chi la prepara?

Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la C.I.L. si ritiene operativa immediatamente (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico) e si possono effettuare le opere edilizie.

Allegati obbligatori alla C.I.L.

  • Domanda a firma del Proprietario o avente Ruolo
  • Relazione tecnica dettagliata, a firma del progettista
  • Elaborati progettuali ante e post operam, a firma del progettista
  • Comunicazione Impresa esecutrice e DURC


In caso di dubbi puoi consultare il nostro per determinare la tipologia dei lavori che dovrai effettuare.

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S.C.I.A.

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S.C.I.A. o D.I.A. o Permesso a Costruire ?

Alla luce delle recenti novità introdotte dalla normativa in merito alle pratiche edilizie da effettuare prima di iniziare l'esecuzione di opere edili, riguardanti nuove costruzioni o ristrutturazioni, è stato predisposto un prospetto riepilogativo in grado di fornire un primo orientamento all'utente che si accinge ad effettuare tali opere.

Il prospetto è scaricabile da quì

 

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Per quali lavori serve la D.I.A ?

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Quali sono i Lavori per cui serve la D.I.A ?

La legge (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

È pertanto richiesta la D.I.A. per opere di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall'art.3 del D.P.R. 380/2001).

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.

Altre leggi sono in seguito venute ad ampliare le competenze della D.I.A., pertanto ora, grazie alla L.443/01 con tale strumento si possono realizzare anche opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano particolareggiato per la lottizzazione di un area. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A..

In seguito, più di recente, altre leggi sono andate a potenziare ulteriormente questo provvedimento e, oggi, con la "Super D.I.A." si possono fare anche opere che prima erano di competenza del Permesso di costruire. Inoltre ciascuna Regione può, a sua discrezione, ampliare i poteri della D.I.A. (ma non ridurli).

La D.I.A. può essere utilizzata anche per le varianti al Permesso di Costruire che non comportino variazione di sagoma, di superficie o di volume dell'edificio.

La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: se si presenta, e non si ricevono notizie dalla Pubblica Amministrazione per il tempo stabilito dalla legge (oggi è 30 gg), si intende, alla scadenza del termine, formata un'autorizzazione implicita alla esecuzione dei lavori (autorizzazione che costituisce un vero e proprio provvedimento amministrativo) che dunque possono essere avviati.

 

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Manutenzione Ordinaria

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Gli interventi di manutenzione ordinaria sono : opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti (es: piano del colore).


Sono da considerarsi  opere di manutenzione ordinaria:   
A) FINITURE ESTERNE
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:
− ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
− pulitura delle facciate;
− riparazione e sostituzione di infissi, serramenti, portoni, cancelli, serrande e vetrine (o porte d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
− ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura stessa;
− riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;
− riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
− installazione di grate, limitatamente al vano finestra.
− applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;
− rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;
− riparazione delle recinzioni.
B) FINITURE INTERNE
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste:
− riparazione e rifacimento delle pavimentazioni;
− riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
− riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro.
C) OPERE MURARIE INTERNE
Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste:
− apertura e chiusura di vani porta, su muri non portanti all’interno della stessa unità immobiliare;
− piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all’interno della stessa unità immobiliare;
− spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.
D) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell’impianto.
E) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.
F) ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E AGRICOLI
Opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, purché tali interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.
− Opere di modesta entità per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni.
− Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l’installazione di apparecchiature all’aperto, di modesta entità, per il miglioramento di impianti esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.


 

Iter per l'esecuzione di Opere di Manutenzione Ordinaria

L’esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere stesse come di manutenzione ordinaria, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza.

Per i soli interventi di ripristino della tinteggiatura, di intonaci, di rivestimenti e di elementi architettonici e decorativi, che interessano parti dell’edificio visibili dagli spazi pubblici, deve essere data comunicazione scritta al Comune prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori.

Qualora opere di manutenzione ordinaria siano previste nell’ambito di altro tipo di intervento, esse seguono le procedure autorizzative dell’intervento principale cui si accompagnano.

 

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