Studio Bisson

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Allegati per la D.I.A.

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Alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) dovranno essere allegati:
  • una relazione che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e che contenga nella medesima asseverazione una descrizione dello stato dei luoghi e la dichiarazione circa la legittimità delle preesistenze;
  • n. 3 elaborati grafici contenenti: stralcio di P.R.G.- foglio catastale - P.P., rilievo del lotto con profili, piante prospetti e sezioni in scala 1:100 ante-inter-post operam;
  • dichiarazioni di conformità alle Leggi: 13/89 - 46/90 - 10/91 - smaltimento materiali di risulta;
  • atto d’obbligo richiesto dalle N.T.A.;
  • determinazione degli oneri concessori ove dovuti (da versare prima dell’inizio dei lavori);
  • pagamento dei diritti di segreteria e tassa istruttoria.

Al termine dei lavori, entro tre anni dall’inizio, il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato previa comunicazione di fine lavori. L’istruttoria dell’Ufficio avverrà entro 20 gg. sulla scorta della relazione asseverata e degli elaborati grafici presentati in ordine a:

  • vincoli;
  • edificabilità;
  • ammissibilità relativamente alle N.T.A.;
  • verifica calcolo oneri concessori.

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D.I.A. Tardiva e D.I.A. in Sanatoria

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Questi due casi si presentano quando vengono iniziati i lavori prima di aver effettuato la regolare Denuncia di Inizio Attività o successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. In entrambi i casi, trattandosi di illecito urbanistico, la pubblica amministrazione ha recentemente promulgato delle leggi regionali (diverse nell'applicazione regione per regione, ma tutte con la stessa finalità) tendenti ad inasprire le sanzioni amministrative per cercare di contenere questo fenomeno diffusissimo soprattutto in passato.

Si possono configurare due casi di sanatoria di abuso edilizio:

Caso 1: Lavori iniziati o terminati e spontanea presentazione D.I.A

In questo caso il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori può presentare DIA in sanatoria se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.

In questo caso la Denuncia di Inizio Attività tardiva è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 €. ad un massimo di 10.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso.

In questa situazione, non è necessario sospendere i lavori di ristrutturazione se in corso di svolgimento.

 

Cosa succede se non viene presentata la D.I.A ?

Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

  1. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
  2. iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
  3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
  4. eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

 

Caso 2: Lavori iniziati o terminati e forzata presentazione D.I.A. (successivamente ad intervento Ispettorato Edilizio)

In questo caso il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500 €. ad un massimo di 15.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso.

Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ordina l’immediata sospensione dei lavori. L’at.to di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi.

La suddetta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori definitivi e/o di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei casi e secondo quanto previsto nella legge regionale.

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Preventivi e Costi



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D.I.A. in Sanatoria

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La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria è una pratica amministrativa che bisogna redigere in caso di lavori effettuati in assenza di titolo abilitativo del proprio appartamento, negozio, ecc. Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) e depositata presso il Comune o Municipio di appartenenza.

 

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Super D.I.A.

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Cos'è la super D.I.A.

Si può ricorrere alla super Dia per realizzare nuove costruzioni o ampliamenti ma solo quando esistono piani attuativi che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.  Le procedure veloci si possono estendere agli immobili soggetti a vincolo (archeologico, paesistico, monumentale, ecc.) quando l'ente interessato alla tutela rilascia il nulla osta ai lavori.  I lavori possono iniziare dal 21° giorno (entro un anno) dopo la presentazione della domanda. La validità è di tre anni dall'inizio dei lavori salvo chiedere proroga.  L'iter si conclude con la presentazione di una dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore di lavori.

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Permesso di Costruzione (approfondimento)

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Il Permesso di Costruire è il provvedimento amministrativo che il Comune rilascia al proprietario di un immobile, o a chi ne ha titolo, per la realizzazione di nuovi edifici oppure l'ampliamento o la trasformazione di edifici esistenti con la creazione di nuove volumetrie o superfici utili sia per l'uso abitativo che direzionale, produttivo, artigianale e commerciale.

L'articolo 10 del D.P.R. 380/01 spiega chiaramente che sono soggetti a Permesso di Costruire:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad ottenere un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumenti di unità immobiliari, di volumetrie, alterano la sagoma, oppure, per quanto riguarda gli immobili situati nelle zone omogenee A, comportino cambi di destinazione d'uso.

Gli interventi dovranno naturalmente essere conformi al Piano Regolatore Generale vigente, alle norme tecniche di atturazione, al regolamento edilizio e di  igiene, nonchè a tutta la normativa edilizia e urbanistica vigente al momento della richiesta.

Di particolare importanza è l'articolo 15 del dpr 380/01, che definisce quali sono i limiti entro i quali debbono essere iniziati e terminati i lavori. Il limite per l'inizio dei lavori non può superare un anno dal rilascio del permesso.  Invece, il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può andare oltre i tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il decorso dei termini fa di conseguenza decadere lo stesso permesso per la parte non eseguita, a meno che, prima della scadenza non sia richiesta una proroga.

Nella maggioranza dei casi la realizzazione di opere sottoposte a permesso di costruire comporta il pagamento di oneri di urbanizzazione al Comune


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Certificato di agibilità

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L’Ufficio Agibilità disciplina il rilascio dei certificati di Agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" del 6 giugno 2001 entrato in vigore il 30 giugno 2003. Affinché gli edifici possano essere utilizzati è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori (artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01) seguendo la modulistica prevista. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo, Ufficio Verifiche e Controlli Agibilità.

I certificati di Agibilità, oggetto di verifica, sono individuati mediante procedura informatica di sorteggio a campione, con una percentuale del 50% dei certificati rilasciati nel mese precedente. Tale procedura di verifica si conclude con un provvedimento di:

  • conferma del Certificato di Agibilità;
  • sospensione del Certificato di Agibilità;
  • revoca del Certificato di Agibilità.

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Contributo per il rilascio del permesso di costruire

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Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto del comma 5, dell'art. 2 L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

 

  1. all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
  2. alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  3. alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  4. ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dal penultimo e ultimo comma, dall'art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 
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Certificato di Agibilità (approfondimento)

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Altri documenti da allegare alla domanda di agibilità sono:
  • Domanda in bollo e tre copie della stessa;
  • Perizia giurata del Direttore dei Lavori o del Tecnico Incaricato e tre copie della stessa;
  • Collaudo statico depositato al Genio Civile, alla Prefettura, allo Sportello Unico;
  • Dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici competenti con l’attestazione dell’avvenuta presentazione comprensiva di nominativo della via, dei numeri civici e delle planimetrie.
  • Certificazione di imbocco in fogna;
  • Bollettino di c/c dei diritti di istruttoria pari ad € 64,04 intestato alla Tesoreria del Comune come da modello fornito dall’Ufficio.
  • Bollettino di c/c dei diritti tecnici da calcolare (vedi punto 6) intestato alla Tesoreria del Comune, come da modello fornito dall’Ufficio (gli edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità dalla Ripartizione XV o dal Dipartimento VI (ex Ripartizione XV) o dal Dipartimento IX non devono pagare i diritti tecnici.
  • D.I.A. : Grafico/Relazione Tecnica/Comunicazione di inizio e fine lavori/Collaudo finale delle opere
  • Certificazioni ai sensi della Legge 46/90 (art. 107 comma 1 lett. a/b/c/d/e/f/g – art. 113 – art. 127 del DPR 380/2001) per l’impianto: elettrico / termico / idrico / sanitario / gas (2**) /sollevamento di persone o cose (ascensore-montacarichi-scale mobili e simili) / pannelli solari / impianti fotovoltaici / impianti elettronici in genere / climatizzazione/ antincendio.
  • Certificazione energetica (D.Lgs. 192/2005).
  • Iscrizione alla Camera di Commercio delle ditte esecutrici gli impianti ai sensi della Legge 46/90.
  • Dichiarazione Sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 D.P.R. 28/12//2000 n. 445 effettuata dal proprietario.
  1. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal tecnico, per autentica dei documenti presentati in copia.
  2. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per rispetto “Valutazione Previsionale del Clima Acustico”. (3***)
  3. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per il rilascio Nulla Osta “Impatto Acustico Ambientale” (3***).
  4. Libretto di esercizio degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme corredato delle eseguite verifiche periodiche (impianti in funzione);
  5. Conformità CE dichiarata dalla ditta installatrice dell’impianto; Collaudo effettuato a cura di uno degli organismi notificati degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme D.P.R. 162/99 e Direttiva Europea 95/16/CE (nuovi impianti).
  6. Copia della Comunicazione ai sensi del D.P.R. 162/99 al Dipartimento XII – V U.O. Ufficio Ascensori Montacarichi del Comune di Roma (nuovi impianti).
  7. Bollino blu delle caldaie per il riscaldamento autonomo e centralizzato (impianti in funzione).
  8. Fascicolo del Fabbricato validato così come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24/02/2004 art. 7.
  9. Copia della concessione/i in sanatoria e/o domanda di condono edilizio (Legge 47/85 e/o 724/94 e/o 326/03) per le richieste di Agibilità relative ad edifici interessati in parte da condono edilizio.
  10. Copia del parere dell’ARPA per i materiali di scavo e/o di demolizione, nella misura in cui la norma sia applicabile al caso specifico ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorsi nell’applicazione della norma.
  11. Copia della comunicazione trasmessa alla U.O.T. del Municipio competente, del nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui all’art.86, comma 10, lettera b e b/bis del D.Lgs. 276/03 e art. 20, comma 2 del D.Lgs.251/04 ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorsi nell’applicazione della norma.

(1*) Per opere iniziate prima del 23/10/2005 non è previsto il rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche ai sensi art. 62 del D.P.R. 380/2001.
Per opere iniziate dopo il 23/10/2005, che dovranno essere realizzate in conformità alla vigente normativa sismica, non è previsto il rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche ai sensi art. 62 del D.P.R. 380/2001. Pertanto ai sensi dell’art. 11 Legge Regionale n. 4/85 il certificato di collaudo deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa sismica ed al progetto depositato.

(2**) Per gli edifici scolastici costruiti in convenzione, la certificazione ai sensi della Legge 46/90, relativa agli impianti del gas, dovrà avere utenze separate per 1) il riscaldamento, cottura e produzione acqua calda sanitaria per l’abitazione del custode; 2) alimentazione gas per la cucina della scuola; 3) riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria per la scuola e la palestra.

(3***) Per i Permessi di Costruire rilasciati e le D.I.A. sia presentate a far data dal 01/04/2005 sia per gli edifici ricadenti in zone convenzionate è presupposto indispensabile, al fine della presentazione della domanda del certificato di agibilità, richiedere ed ottenere il Nulla Osta presso gli uffici competenti:

• Edificio costruito ai sensi della Legge 167/62 : Dipartimento IX – III Unità Organizzativa
• Edificio costruito in lottizzazione convenzionata: Dipartimento IX – VI Unità Organizzativa
• Edificio costruito nella zona del Consorzio Roma – Latina : Consorzio Roma – Latina
• Edificio costruito ai sensi della Legge 122/89 art. 9 comma 4: Dipartimento VII
• Edificio costruito ai sensi della Legge 122/89 art. 9 comma 1: Non occorre Nulla Osta
• Edificio costruito ai sensi dell’art. 2 Legge 179/92: Dipartimento VI
• Edificio costruito in Comparti Convenzionati ricadenti in “Zona O” Recupero Urbanistico

 

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