Studio Bisson

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Errore
  • Unable to fine menu item 761in rokdownload link
  • Unable to fine menu item 761in rokdownload link

Sicurezza nei luoghi di lavoro



Valutazione rischi negli ambienti di Lavoro (DVR)

E-mail Stampa PDF

Decreto Legislativo 626/1994: normativa sicurezza sul lavoro

Fin dalla sua approvazione la "626" con le relative e successive modifiche ed integrazioni,  non riservava più la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai suoi collaboratori ma, considerando la sua importanza, coinvolgeva e coinvolge tutti i soggetti del processo produttivo nella stesura del sistema di sicurezza. Dalle tecnologie che devono essere in sicurezza, ai lavoratori, dalla struttura medica, ai segnali di sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza, nonché dalla formazione ed informazione agli addetti.

Il D.lgs 626/94 è stato sostituito il 9 aprile 2008 dal Decreto 81

Documento Valutazione Rischi (DVR)

La Valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. L’applicazione dell’art. 4 del ex D. Lgs 626/94 è lo strumento che consente al Datore di Lavoro di avviare una riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione, ecc.), al fine di raggiungere l’obiettivo della eliminazione o della riduzione dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, attraverso l’attuazione di misure preventive e protettive.

La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro è effettuata in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  (RSPP) e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ove previsto. Per i lavoratori dipendenti, la normativa prevede inoltre che gli stessi vengano adeguatamente formati e informati riguardo le attività che devono svolgere per il loro lavoro, secondo specifiche procedure che prevedono la partecipazione obbligatoria a corsi formativi.

 

Il datore di lavoro può avvalersi di un tecnico professionista abilitato e specializzato nell'ambito della sicurezza sul lavoro per la predisposizione del DVR, nonché avvalersi di strutture finalizzate alla formazione dei lavoratori attraverso corsi specifici.

 

Avete necessità di predisporre un DVR per la vostra attività?
Volete una valutazione preventiva dei rischi riguardanti i vostri dipendenti?
Dovete partecipare a un corso di formazione sulla sicurezza (antincendio, primo soccorso, uso VDT, uso carrelli elevatori, ecc.)?

Contattaci via Mail o tramite Telefono.

Preventivi e Costi



Articoli correlati:
Casi Studio: Area Download>>
Link esterni:

Sicurezza dei ponteggi ( art. 30 del D.P.R. 7 , n. 164)

E-mail Stampa PDF
Ponteggi ( art. 30 del D.P.R. 7 , n. 164)

I ponteggi edili si dividono essenzialmente in cinque categorie, per i diversi impieghi in funzione sia dei costi che del tipo di lavoro da svolgere.

Categorie ponteggi edili
  • Ponteggi Fissi a Telai Prefabbricati
  • Ponteggi Fissi in Giunto- Tubo
  • Ponteggi Multidirezionali
  • Ponteggi Elettrici Autosollevanti a Cremagliera
  • Ponteggi Sospesi su funi
Tutte le  Aziende che producono e commercializzano i  ponteggi sono in possesso di una Autorizzazione Ministeriale. Detta autorizzazione è molto importante perché certifica che tutte le parti del ponteggio, e i materiali che lo costituiscono, sono stati progettati, valutati e certificati secondo le indicazioni Ministeriali.  Infatti, una volta progettato il ponteggio, esso verrà valutato dalla commissione Ministeriale e, solo se idoneo, verrà rilasciata l’autorizzazione alla commercializzazione di quel prodotto.
Spesso, guardando diversi ponteggi, sembra che tutti siano uguali tra di loro. Non è così … i ponteggi sembrano simili tra loro, ma sono tutti diversi e sono proprio i “piccoli” particolari a far sì che un determinato ponteggio sia stabile e sicuro il proprio in quella situazione.

Vuoi maggiori informazioni ?

Contattaci via Mail o tramite Telefono.

Preventivi e Costi



Articoli correlati:
Casi Studio:
Link esterni:

Corsi di Formazione

E-mail Stampa PDF

La vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro, prescrive l'obbligo di effettuare degli specifici corsi di formazione ai lavoratori addetti, in base all'attività svolta dall'Azienda.

Il Datore di Lavoro ( in breve, DDL), è la figura che ha l'obbligo di prescrivere i corsi di formazione per i propri dipendenti, mentre i lavoratori hanno l'obbligo di frequentarli.

In base al tipo di attività i corsi possono comprendere diverse finalità; i più comuni sono i seguenti:

1- Corso di formazione Antincendio di 1°, 2° e 3° livello;

2- Corso di Primo soccorso;

3- Corsi specifici per : uso V.D.T. (videoterminali), uso muletti, ecc...

 

Chi svolge i corsi di formazione

Vi sono delle società di consulenza specializzate nell'organizzare e svolgere i corsi di formazione richiesti dalla normativa: il nostro Studio è tra queste e, in  particolare, può organizzare, a richiesta del DDL, lo svolgimento di ogni singolo corso necessario ( ad esclusione del corso antincendio di 3° livello) , direttamente presso la sede dell'Azienda.

 

Avete necessità di effettuare un corso di formazione?  Vuoi maggiori informazioni ?

Contattaci via Mail o tramite Telefono

Preventivi e Costi



Articoli correlati:
Link esterni:

Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P.)

E-mail Stampa PDF

L'attivita di R.S.P.P. è regolata dal D.lgs 81/08 testo unico sicurezza sul lavoro. Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) è una figura obbligatoria e può essere sia il datore di lavoro che una persona esterna all'azienda. Tale persona è, per definizione, “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adatti per il controllo e il  servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul posto di lavoro.”


Principali obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attivita':

  • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
  • La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
Leggi tutto...

Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S)

E-mail Stampa PDF
Principi generali

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e per le lavorazioni di pertinenza dell’impresa stessa. Il POS dei subappaltatori viene consegnato al coordinatore per la sicurezza direttamente o per tramite dell’impresa appaltante

Contenuti minimi dei POS

Leggi tutto...

Pagina 2 di 3

You are here