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Sicurezza nei cantieri (ex D.Lgs. 494/96 e D.Lgs.626/94)

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Sicurezza nei cantieri di lavoro edili: D.M. del 29 Settembre 1998.

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi drammatici che la cronaca non smette di portare in evidenza quasi ogni giorno.

Il D.M. del 29 settembre 1998 sancisce l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stata completata la normativa di settore ed opera, quindi, a tutti gli effetti, l'obbligo di adeguare le imprese alle relative prescrizioni europee.
Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento di tutte le componenti di in un processo organico di crescita collettiva.

Per la sicurezza in cantiere, l'impresa deve:

A priori:
  • realizzare il DVR (che non e' il POS ma e' il documento che fa capo all'azienda in generale) o l'autocertificazione. far fare la visita medica agli operai con cadenza annualenominare
  • un responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • mettere in condizione gli operai di nominare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • nominare un responsabile antincendio e del pronto soccorso
  • far fare un corso di formazione alle figure anzidette
  • nominare un medico competente

 

Per il cantiere:

  • redigere il POS (con la valutazione dei rischi di tutte le fasi lavorative
  • allegare al POS:
  1. autocertificazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali
  2. verbali di riunione
  3. verbali di consegna dei DPI
  4. piano antincendio e pronto soccorso
  5. eventuale DUVRI (se non c'e' il PSC)
  6. valutazione del rischio rumore
  7. valutazione del rischio vibrazioni
  8. valutazione rischio chimico
  • tutta la documentazione inerente attrezzature, verbali di nomina, durc, attestati e CCIAA

 

Idoneità tecnica professionale (cosa bisogna esibire)

Art. 90. comma 9 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Cosi come modificato dal D.lgs 106/09* […] Entità presunta del cantiere* uomini/giorno. (* viene fornita dalla Direzione lavori o in caso contrario moltiplicare gli operai presenti in cantiere per i giorni stimati dei lavori)[…] A seguito del decreto correttivo106/09 che modifica il testo unico D.lgs 81/08, la verifica dell’idoneità tecnico professionale, sia dell’impresa affidataria nei confronti del committente che delle imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi viene effettuata nel seguente modo: (allegato XVII del D.Lgs 81/08  modificato dal D.lgs 106/09 e in base a quanto stabilito all'art. 90 lettere a), b) e c) )

 

A) Cantiere la cui entità presunta e MINORE di 200 uomini/giorno: ( tipo 4 operai per giorni 30) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI

Documenti che dovranno esibire le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

  • Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato
  • Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.lgs 81/08
  • DURC
  • Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

 

B) Cantiere la cui entità presunta e MAGGIORE di 200 uomini/giorno: ( tipo 4 operai per giorni 30) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI

Documenti che dovranno esibire le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:

  • Iscrizione camera di Commercio Documento valutazione dei rischi o autocertificazione DURC
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/08

Documenti che dovranno esibire i lavoratori autonomi:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
  • Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
  • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D,lgs 81/08

 

Riferimenti normativi:

Art. 90 comma 9 D.lgs 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: (comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)

a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII.  Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI , il requisito di     cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.(comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)

 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI , il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; (comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)

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  • Valutazione rischi negli ambienti di Lavoro (DVR)

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    Decreto Legislativo 626/1994: normativa sicurezza sul lavoro

    Fin dalla sua approvazione la "626" con le relative e successive modifiche ed integrazioni,  non riservava più la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai suoi collaboratori ma, considerando la sua importanza, coinvolgeva e coinvolge tutti i soggetti del processo produttivo nella stesura del sistema di sicurezza. Dalle tecnologie che devono essere in sicurezza, ai lavoratori, dalla struttura medica, ai segnali di sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza, nonché dalla formazione ed informazione agli addetti.

    Il D.lgs 626/94 è stato sostituito il 9 aprile 2008 dal Decreto 81

    Documento Valutazione Rischi (DVR)

    La Valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. L’applicazione dell’art. 4 del ex D. Lgs 626/94 è lo strumento che consente al Datore di Lavoro di avviare una riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione, ecc.), al fine di raggiungere l’obiettivo della eliminazione o della riduzione dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, attraverso l’attuazione di misure preventive e protettive.

    La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro è effettuata in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  (RSPP) e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ove previsto. Per i lavoratori dipendenti, la normativa prevede inoltre che gli stessi vengano adeguatamente formati e informati riguardo le attività che devono svolgere per il loro lavoro, secondo specifiche procedure che prevedono la partecipazione obbligatoria a corsi formativi.

     

    Il datore di lavoro può avvalersi di un tecnico professionista abilitato e specializzato nell'ambito della sicurezza sul lavoro per la predisposizione del DVR, nonché avvalersi di strutture finalizzate alla formazione dei lavoratori attraverso corsi specifici.

     

    Avete necessità di predisporre un DVR per la vostra attività?
    Volete una valutazione preventiva dei rischi riguardanti i vostri dipendenti?
    Dovete partecipare a un corso di formazione sulla sicurezza (antincendio, primo soccorso, uso VDT, uso carrelli elevatori, ecc.)?

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    Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.)

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    Cos'è un PSS? A cosa serve?

    Il PSS è il piano sostitutivo di sicurezza, richiesto dal "Codice degli Appalti" (D.Lgs. 163/2006), art. 131, in tutti i cantieri per i quali non sia stato nominato il coordinatore. I contenuti del PSS sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 222/2003. Il piano deve essere presentato dall'appaltatore. Tale piano si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto.


    Chi e quando deve redigerlo?

    Viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel caso non si applichi il disposto di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08. Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.). Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 3.1.1). Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Il PSS contiene il POS dell’appaltatore.

    Riferimenti normativi:

    Allegato XV D.Lgs. 81/08 --- Art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. (Merloni ter).

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    Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S)

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    Principi generali

    Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e per le lavorazioni di pertinenza dell’impresa stessa. Il POS dei subappaltatori viene consegnato al coordinatore per la sicurezza direttamente o per tramite dell’impresa appaltante

    Contenuti minimi dei POS

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    Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P.)

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    L'attivita di R.S.P.P. è regolata dal D.lgs 81/08 testo unico sicurezza sul lavoro. Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) è una figura obbligatoria e può essere sia il datore di lavoro che una persona esterna all'azienda. Tale persona è, per definizione, “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adatti per il controllo e il  servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul posto di lavoro.”


    Principali obblighi del datore di lavoro non delegabili

    Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attivita':

    • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
    • La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
    • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
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