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Pratiche Edilizie

Normativa sul rumore (approfondimento)

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  Le immissioni di rumore nelle abitazioni: la nuova legge modifica la "normale tollerabilità" dell'art 844 del codice civile

 Fonte: "Il Giornale dell' Ingegnere" 15 Giugno 2009


Da trent'anni nelle vertenze giudiziarie per immissioni di rumore nelle abitazioni i  Giudici hanno applicato come “normale tollerabilità” dell'art. 844 del codice civile il limite massimo di 3dB oltre il rumore di fondo. Le misurazioni del CTU del rumore disturbante e del rumore di fondo ( in assenza del rumore disturbante) sono state di livello sonoro istantaneo , senza applicare alcun limite assoluto,  minimo alla validità del limite dei 3 dB e per qualsiasi tipo di sorgente del rumore lamentato.

La nuova legge n. 13 del 27 Febbraio 2009 (in vigore dal 1° Marzo) modifica il limite della "normale tollerabilità" e rinvia alle "disposizioni di legge e di regolamento vigenti” che sono principalmente la

Legge  sull'inquinamento acustico n.447/95 ed il D.P.C.M. 14/11/97 “ determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Questo decreto all’art.4 stabilisce i limiti del rumore immesso nelle abitazioni come differenza massima tra il rumore disturbante(ambientale) ed, il rumore senza disturbo (residuo) soltanto per le attività “produttive, commerciali e professionali” che sono gran parte dei casi di vertenza giudiziaria ai quali, quindi, questo criterio differenziale dovrebbe applicarsi.  Ma il condizionale è d’obbligo perché è ancora presto per conoscere le decisioni dei Magistrati.

Finora  i limiti fissati da questo decreto non sono stati applicati nelle cause civili, perché erano considerati di natura amministrativa o pubblicistica nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, cioè Comune e A.R.P.A. . Invece nella vertenza giudiziaria tra privati, di natura privatistica, si applica il limite della tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c di non più di 3dB oltre il rumore di fondo.

Anche se alcuni Giudici e alcuni CTU hanno applicato i limiti del decreto anche alle cause civili. In generale nelle nuove cause per il rumore di attività produttive, commerciali o professionali, i limiti massimi (che-sono i limiti del citato art. 4 del decreto) sono più permissivi del precedente limite 3dB sul fondo per due motivi:

1- Al di sotto di determinati limiti espressi in "livello equivalente Leq" (cioè livello medio),a finestra chiusa di notte 25 dBA e di giorno 35 dBA "ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile” (anche se gli specialisti in acustica sanno che questo non è vero). Quindi rumori di 23 o 24 dBA, a finestra chiusa di notte, sono giudicati tollerabili sempre. Saranno giudicati tollerabili anche rumori con livello sonoro istantaneo maggiore di 25 dBA purché con livellò equivalente Leq, cioè con livello medio, minore di 25 dBA.

2 - La differenza tra  rumore disturbante e rumore misurato in assenza del disturbo ha il nuovo limite massimo di notte 3 dB che è numericamente uguale al precedente limite. Ma il nuovo limite 3 dB è più permissivo del precedente 3 dB a causa della differente metodologia fonometrica.  Infatti le nuove misurazioni sono in "livello equivalente" Leq, cioè in livello mèdio che diminuisce la differenza tra rumore disturbante e rumore senza disturbo; quindi il disturbo viene sottovalutato e il criterio risulta permissivo.

Invece le precedenti misurazioni di livello sonoro istantaneo riproducevano più fedelmente il fenomeno sonoro e quindi valutavano pienamente il disturbo: perciò il criterio risultava meno permissivo. I nuovi limiti più permissivi sono un vantaggio per coloro che generano rumore, come le aziende Industriali ed i locali pubblici con musica di notte.

Ma sono preoccupanti perché per i cittadini non c'è più la tutela giudiziaria che finora c’ è stata e perché potrebbe esservi minore richiesta di insonorizzazioni. Negli altri casi, di rumore prodotto da attività domestiche, come vociare, TV, calpestio, trascinamento di sedie o feste private, non essendo attività produttive commerciali o professionali, il suddetto limite dèl decreto non si applica.

Quindi appare logico che si applichi il vecchio limite della tollerabilità di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo. Ma questo significa che per le attività produttive, commerciali o professionali il limite massimo del rumore è maggiore cioè più permissivo, rispetto al rumore massimo per le attività domestiche.

Questa diversità di valutazione dello stesso rumore darà luogo a incongruenze:

- succederà che il rumore della moto-ventilante o del compressore della vicina ditta ha un certo limite, mentre il rumore dell'aspirapolvere o della lavatrice di un privato ha un limite più restrittivo

- altrettanto per il suono di un pianoforte: se suonato da un insegnante di musica ha un certo limite, ma se suonato per diletto avrà un limite più restrittivo

- anche per la musica di notte pub sottostante ad una camera da Ietto il limite è più permissivo, mentre per la musica dei ragazzi che suonano in cantina il limite è più restrittivo.

Le domande come queste sono tante, ma è ancora presto per conoscere le risposte dei Magistrati. La nuova legge stabilisce anche che occorrerà riferirsi alle disposizioni " che disciplinano specifiche sorgenti” .

Quindi la causa civile dovrà basarsi sul decreto attuativo della Legge n. 447/95 specifico al tipo di sorgente del rumore in esame e cioè per: - traffìco stradale, D.P.R. 30/03/04, n. 142; - ferrovie D.P.R.  8/11/98, n.459; - aerei  D.MA. 20/05/99; - impianti industriali a ciclo continuo sulle 24 ore, D.M.A. 11/12/96; - e, soprattutto, impianti condominiali: centrali termiche, autoclavi, ascensori, scarichi idraulici, ecc, D.P.C.M. 5/12/97.

Inoltre non è ancora chiaro se per “le disposizioni… di regolamento vigente” debbano intendersi oltre ai citati decreti, anche i regolamenti comunali Edilizio, d’Igiene e di Polizia Urbana e anche i regolamenti del Condominio e degli Inquilini. Quanto alla “priorità di un determinato uso” l’art.844 c.c. dispone che il Giudice può tenerne conto, mentre la nuova legge stabilisce che essa è fatta salva.

Questo dovrebbe porre termine alle controversie per le abitazioni sorte in vicinanza di fabbriche preesistenti. Una cosa 'è certa: la metodologia fonometrica per le nuove consulenze tecnico/legali è Descritta dal DMA 16/03/93. Coloro che hanno finora effettuato consulenze tecniche di Parte o d'Ufficio applicando il criterio della tollerabilità dei 3 dB sul fondo, senza preoccuparsi delle componenti tonali, delle componenti impulsive e della ridotta durata, dovranno studiarsi questo decreto e impratichirsi delle prescritte metodologie delle misurazioni e delle elaborazioni dei risultati mediante software specialistici.


-  Legge 27 Febbnio 2009, n.13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28/02/2009) La legge è in vigore dal 1° Marzo 2009. La parte della legge (più esattamente del decreto-legge) che riguarda le "immissioni acustiche" è costituita dal solo articolo seguènte:

ART. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

 

- Art. 844 codice civile "Immissioni"

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni deri-vanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

 

- D.P.C.M. 14/11/97  "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" Estratto dall’Art 4 Valori limite differenziali di immissione":

I valori limite differenziali di immissione . .. sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.... Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: ... Se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da: … attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

DURC

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1. Cos'è il DURC?

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

2. A cosa serve?

Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

3. Chi può richiederlo?

Il DURC può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti o le Associazioni, dagli enti pubblici appaltanti, dalle SOA.

4. Come si richiede?

Le imprese potranno richiedere il DURC per via telematica tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it - attraverso i portali di INAIL, INPS o quello, in costruzione, delle Casse Edili - oppure consegnando il modulo allo sportello della Cassa Edile o inviandolo alla stessa per posta.

5. Cosa contiene il DURC?

Il DURC conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.
Attenzione: il DURC sarà negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa.

6. Chi emette il DURC?

Il DURC sarà emesso dalla Cassa Edile competente, cioè quella della provincia dove ha sede l'impresa o, solo per i SAL e le liquidazioni finali, quella della provincia in cui si eseguono i lavori pubblici oggetto della richiesta.

7. Come verrà consegnato?

Il DURC verrà consegnato in copia originale direttamente allo sportello unico della Cassa Edile o inviato per posta, tramite raccondata A/R, all'indirizzo del richiedente.

8. Quando si avrà la risposta?

La Convenzione del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni costituenti le Casse Edili prevede un termine massimo per l'emissione del DURC di 30 giorni ma i tre enti si sono impegnati a ridurre fortemente i tempi di risposta.

9. Quando l'impresa è regolare con la Cassa Edile?

L'impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile quando ha effettuato i versamenti contributivi mensili scaduti alla data della richiesta del DURC o dalla data indicata nella richiesta stessa.
Attenzione: tranne che per i SAL e le liquidazioni finali, la verifica della regolarità dell'impresa verrà effettuata su tutte le 119 Casse Edili presenti sul territorio nazionale, utilizzando un'apposita Banca Dati.

10. Cosa succede in caso di DURC negativo?

Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA; non avrà l'attestazione da parte delle SOA.

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Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.)

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Cos'è la CIL?

La Comunicazione Inizio Lavori è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta a partire dal 22 maggio 2010 con la , uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.

Nasce, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]". Con una C.I.L. oggi si può ristrutturare il proprio appartamento, si possono effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile.

La C.I.L. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel che, all'art. 6 ne descrive il potere e i limiti.



Quali sono le opere soggette a C.I.L.?

La legge specifica che con la C.I.L. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

È pertanto richiesta la C.I.L. per opere di manutenzione straordinaria, (così come definiti dall'art.6 del ).

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.

 

Cosa succede se non si perpara il C.I.L.?

Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:

1. eseguendo opere senza richiedere la C.I.L. per le quali sarebbe richiesta.

2. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe una C.I.L. o autorizzazione diversa dalla C.I.L. (esempio D.I.A. o Permesso di costruire)

3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella C.I.L..

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico).

Una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €.

Le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.


A chi si presenta la C.I.L. e chi la prepara?

Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la C.I.L. si ritiene operativa immediatamente (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico) e si possono effettuare le opere edilizie.

Allegati obbligatori alla C.I.L.

  • Domanda a firma del Proprietario o avente Ruolo
  • Relazione tecnica dettagliata, a firma del progettista
  • Elaborati progettuali ante e post operam, a firma del progettista
  • Comunicazione Impresa esecutrice e DURC


In caso di dubbi puoi consultare il nostro per determinare la tipologia dei lavori che dovrai effettuare.

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Accatastamento senza DIA o CIL

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Accatastamento in assenza di CIL o DIA dopo la ristrutturazione

Questo caso può verificarsi in occasione di una compravendita immobiliare. In particolare, dal 1° luglio 2010 sarà diritto del compratore pretendere dal venditore una dichiarazione di rispondenza dell'appartamento alla sua rappresenrtazione grafica catastale in conformità all'  .

Purtroppo può accadere che; nel caso in cui siano stati effettuati lavori di ristrutturazione, con ridistribuzione degli spazi interni, senza titolo abilitativo (C.I.L. o D.I.A.) non è più possibile effettuare una variazione catastale dell'immobile con il meccanismo della "miglior rappresentazione grafica".

Infatti, i tecnici dell'Agenzia del Territorio - Catasto, richiedono obbligatoriamente gli estremi del titolo abilitativo col quale sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione. In questo caso è pertanto obbligatorio effettuare prima una DIA in Sanatoria , con pagamento di sanzione, ed effettuare dopo la regolare Variazione catastale. Tutte le variazioni catastali devono essere effettuate con il software DOCFA.

 

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Per quali lavori serve la D.I.A ?

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Quali sono i Lavori per cui serve la D.I.A ?

La legge (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

È pertanto richiesta la D.I.A. per opere di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall'art.3 del D.P.R. 380/2001).

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.

Altre leggi sono in seguito venute ad ampliare le competenze della D.I.A., pertanto ora, grazie alla L.443/01 con tale strumento si possono realizzare anche opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano particolareggiato per la lottizzazione di un area. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A..

In seguito, più di recente, altre leggi sono andate a potenziare ulteriormente questo provvedimento e, oggi, con la "Super D.I.A." si possono fare anche opere che prima erano di competenza del Permesso di costruire. Inoltre ciascuna Regione può, a sua discrezione, ampliare i poteri della D.I.A. (ma non ridurli).

La D.I.A. può essere utilizzata anche per le varianti al Permesso di Costruire che non comportino variazione di sagoma, di superficie o di volume dell'edificio.

La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: se si presenta, e non si ricevono notizie dalla Pubblica Amministrazione per il tempo stabilito dalla legge (oggi è 30 gg), si intende, alla scadenza del termine, formata un'autorizzazione implicita alla esecuzione dei lavori (autorizzazione che costituisce un vero e proprio provvedimento amministrativo) che dunque possono essere avviati.

 

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