Studio Bisson

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Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I)

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In tutti quei casi di attività con presenza di lavoratori dipendenti, è necessario regigere il D.U.V.R.I., ovvero il Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenti che deve venire redatto in base al vigente testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08.

Il documento unico di valutazione contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.


 

Parere preventivo sugli adempimenti obbligatori per la sicurezza dei Lavoratori

E' frequente la necessità per i datori di lavoro conoscere in anteprima quali siano gli adempimenti obbligatori di loro competenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro: a tal fine può risultare utile richiedere un parere preventivo a un Professionista della sicurezza, il quale, effettuato un sopralluogo preliminare presso l'azienda, è in grado di fornire indicazioni specifiche in merito a che cosa deve essere fatto per il rispetto di quanto disposto dalla normativa. Per esempio, in base al tipo di attività, se è necessaria o meno: la Sorveglianza Sanitaria da parte di un Medico Competente; corsi di formazione per i Lavoratori; la nomina di un Servizio di Prevenzione e Protezione; promuovere la designazione di un  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) .


Volete maggiori informazioni?

Avete necessità di un  D.U.V.R.I. o di un parere preventivo in merito?

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Corsi di Formazione

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La vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro, prescrive l'obbligo di effettuare degli specifici corsi di formazione ai lavoratori addetti, in base all'attività svolta dall'Azienda.

Il Datore di Lavoro ( in breve, DDL), è la figura che ha l'obbligo di prescrivere i corsi di formazione per i propri dipendenti, mentre i lavoratori hanno l'obbligo di frequentarli.

In base al tipo di attività i corsi possono comprendere diverse finalità; i più comuni sono i seguenti:

1- Corso di formazione Antincendio di 1°, 2° e 3° livello;

2- Corso di Primo soccorso;

3- Corsi specifici per : uso V.D.T. (videoterminali), uso muletti, ecc...

 

Chi svolge i corsi di formazione

Vi sono delle società di consulenza specializzate nell'organizzare e svolgere i corsi di formazione richiesti dalla normativa: il nostro Studio è tra queste e, in  particolare, può organizzare, a richiesta del DDL, lo svolgimento di ogni singolo corso necessario ( ad esclusione del corso antincendio di 3° livello) , direttamente presso la sede dell'Azienda.

 

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Sicurezza dei ponteggi ( art. 30 del D.P.R. 7 , n. 164)

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Ponteggi ( art. 30 del D.P.R. 7 , n. 164)

I ponteggi edili si dividono essenzialmente in cinque categorie, per i diversi impieghi in funzione sia dei costi che del tipo di lavoro da svolgere.

Categorie ponteggi edili
  • Ponteggi Fissi a Telai Prefabbricati
  • Ponteggi Fissi in Giunto- Tubo
  • Ponteggi Multidirezionali
  • Ponteggi Elettrici Autosollevanti a Cremagliera
  • Ponteggi Sospesi su funi
Tutte le  Aziende che producono e commercializzano i  ponteggi sono in possesso di una Autorizzazione Ministeriale. Detta autorizzazione è molto importante perché certifica che tutte le parti del ponteggio, e i materiali che lo costituiscono, sono stati progettati, valutati e certificati secondo le indicazioni Ministeriali.  Infatti, una volta progettato il ponteggio, esso verrà valutato dalla commissione Ministeriale e, solo se idoneo, verrà rilasciata l’autorizzazione alla commercializzazione di quel prodotto.
Spesso, guardando diversi ponteggi, sembra che tutti siano uguali tra di loro. Non è così … i ponteggi sembrano simili tra loro, ma sono tutti diversi e sono proprio i “piccoli” particolari a far sì che un determinato ponteggio sia stabile e sicuro il proprio in quella situazione.

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Coordinatore per la sicurezza (II)

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In fase di Progettazione:
  • redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, 1° comma, del D.Lgs. 494/96;
  • predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.

Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.


In fase di Esecuzione dei Lavori:

  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizzazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalazione, al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda U.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
  • sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
  • redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, relativamente ai lavori ancora da eseguire all’atto della nomina, e predisporre il fascicolo della sicurezza dell’opera, nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono in tale obbligo per effetto di varianti in corso d'opera.

 

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