Studio Bisson

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CTP ( approfondimento )

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Oltre a ciò che è stato detto in precedenza...

L’art. 201 c.p.c. prevede che:

" Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche"

In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.

Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi).

Il professionista incaricato dalla parte (CTP) non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. Ciò non toglie che di fronte alla nomina come consulente di parte di un professionista iscritto ad uno specifico albo la credibilità delle osservazioni che questo potrà svolgere sarà maggiore agli occhi del giudice, tanto più per il fatto che il giudice è invece obbligato a nominare come CTU soltanto professionisti iscritti ad appositi albi presenti in ciascun tribunale. Questo significa che, quando è nominato il CTU in una causa strettamente attinente ad una professione “protetta” (per la quale cioè è previsto un albo) converrà alle parti in causa scegliere come propri consulenti professionisti iscritti ad appositi albi; quando, invece, la materia non è poi così inquadrabile all’interno di una precisa professionalità, le parti potranno optare per professionisti che pur essendo estranei ad ordini professionali sono molto preparati in un campo specifico e possono avere addirittura una maggiore eperienza/professionalità (e quindi maggiore credibilità) di quella che può avere il tecnico incaricato dal giudice.

 

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