Studio Bisson

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Normativa - Pratiche antincendio VV.F

E-mail Stampa PDF
Normativa antincendio VV.F.

D.M. del 06/07/1983. - Norme sul comportamento al fuoco "delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere. (Gazzetta ufficiale n. 201 del 23-7-83 )

Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo.

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 157.0; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, Art 1 ; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, Art. 2 ;

Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo o trattenimento contenute nella circolare del Ministero dell'interno n° 16 del 15 febbraio 1951 ;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni della predetta circolare, concernenti le strutture e i materiali consentiti, il materiale scenico, le coperture dei locali e gli ambienti delle scene, al fine di armonizzare con l'evoluzione della normativa tecnica sul comportamento delle strutture e dei materiali ;

Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art, 1. - Campo di applicazione: Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei locali classificati nell’Art. 17, della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

Art. 2. - Strutture e materiali consentiti

a) Strutture: I requisiti di " resistenza al fuoco " degli elementi strutturali dei locali di cui all'art. 1 vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali sopraccennati, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopracitata. prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare (i ), elementi compositi).

b ) Materiali: Le caratteristiche di "reazione al fuoco" dei materiali impiegati nei locali di cui all'art. 1 devono essere le seguenti:

1) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere (3 ), è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti = pareti = soffitti = proiezione orizzontale delle scale).
Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile) ;

2) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

3) le poltrone ed i mobili imbottiti, come definiti al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla G. U. n. 234 del 25/8/1984, debbono esser di classe 1 IM ;

4) per i sedili non imbottiti è consentito l'impiego del legno o di materiale combustibile purché di classe non superiore a 2. i materiali di rivestimento, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come sopra riportato e ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, debbono essere messi in opera in aderenza agli clementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini. È consentita la realizzazione di intercapedini purché interamente riempite di materiale non combustibile.
"La classe di reazione ai fuoco deve essere certificata, sulla base delle procedure e delle prove di cui ai decreto dei Ministero dell'interno dei 26 giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 234 del 25 agosto 1984". Qualora, sulla base dei criteri indicati all'art. 202 della circolare n° 16/1951,vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente decreto e da quelle di cui alla citata circolare n. 16/1951, e successive integrazioni e modificazioni - quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o sorveglianza aziendale - potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1. I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe i di reazione al fuoco. Per il palcoscenico è ammesso il pavimento in legno. Altrove potrà eccezionalmente consentirsi tale tipo di pavimento, purché stabilmente fissato a strutture non combustibili o rivestito con materiali di disse 0 (non combustibili). È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni,

Art. 3. - Materiale scenico: Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. È consentito l'impiego di materiali combustibili anche superiore alla 2a condizione che, sotto la personale responsabilità dell'esercente, siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o impianti di segnalazione automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale. "A richiesta dell'interessato la classe di reazione al fuoco potrà essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla G. U. n. 234 del 25 agosto 1984. Di tale circostanza sarà fatta menzione sul certificato di prova la cui validità sarà comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi od altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco".

Art.4. - Copertura dei locali: Gli elementi strutturali della copertura del locale debbono avere requisiti di resistenza al fuoco, valutati in base alla classe dell'edificio, secondo quanto indicato nell’Art. 2, lettera a). I materiali impiegati nella copertura del locale debbono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto indicato nell’Art. 2, lettera b)

Art. 5. - Ambienti contenenti le scene: I muri perimetrali e la copertura della scena debbono avere le caratteristiche indicate nell’Art. 2.

Art.6. - Adeguamento alle prescrizioni: Il certificato di prevenzione incendi previsto al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e l'autorizzazione per l'agibilità dei locali destinati a pubblici spettacoli e trattenimenti non possono essere rilasciati prima che sia stata verificata da pane della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza. L'adeguamento dei locali attualmente esistenti alle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovrà avvenire nei termini e con le modalità congruamente stabiliti caso per caso dalla commissione predetta, che potrà consentire che nei locali considerati continuino a svolgersi le normali attività a condizione che i relativi gestori si assumano per iscritto l'impegno di attuare frattanto le seguenti indispensabili misure a tutela della pubblica incolumità, sulla cui effettiva osservanza dovrà costantemente invigilarsi da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:

A) Controllare la perfetta efficienza delle uscite e delle vie di esodo prima e durante lo spettacolo.
B) Assicurare un servizio di sorveglianza durante lo spettacolo con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento d'emergenza o, in alternativa, installare impianti fissi automatici di segnalazione ed estinzione incendi.
C) Controllare i dispositivi di sicurezza delle cabine di proiezione gli impianti di illuminazione d'emergenza, gli impianti di produzione di calore e di condizionamento.
D) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro gli incendi,
E ) Ottemperare ad ogni altra prescrizione che la commissione provinciale di vigilanza riterrà necessario impartire.

La commissione provinciale di vigilanza, in caso di inosservanza delle suddette temporanee misure di sicurezza, o di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti ed in ogni atra circostanza in cui ravvisi una situazione di pericolo, formula proposte di sospensione dell'attività all'autorità competente al rilascio delle licenze,

Art. 7. - Disposizioni abrogate: Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 61 della circolare del Ministero dell'interno n, 16 del 15 febbraio 1951 nonché le modifiche apportate all'art. 25 suddetto con la circolare del Ministero dell'interno n. 79 del 27 agosto 1971.

Art. 8: Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale Della Repubblica italiana. L'approccio prescrittivo: requisiti in funzione della destinazione d'uso dei locali.

 

 


Attività regolate da specifica norma tecnica

Edifici per civile abitazione

La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dell’Interno n. 246 del 16 maggio 1987 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”

  • Edifici per uffici: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"
  • Alberghi: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dell’Interno 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”
  • Locali di pubblico spettacolo: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo”
  • Impianti sportivi: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. 25 agosto 1989 “Norme di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi”
  • Scuole: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
  • Grandi magazzini: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è la Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 “Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.”
  • Autorimesse: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dell’Interno - 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”
  • Ospedali: La regola tecnica in vigore per la costruzione e l’esercizio di tali attività è il D.M.Int. del 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”
  • Edifici pregevoli per arte o storia: La regola tecnica in vigore per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di tali attività è riportata nei seguenti documenti:
  1. D.M.Int. 20 maggio 1992 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” per quanto riguarda i musei, le gallerie, le esposizioni e le mostre
  2. D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi” per quanto riguarda le biblioteche e gli archivi


Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

You are here